Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 settembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, unita' di Brennero e Colico. (Decreto n. 28902).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la ditta S.p.a. Cariboni Paride;
Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 19 dicembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Lecco), unita' di Brennero localita' Fleres (Bolzano) per un massimo di 9 unita' lavorative, Colico (Lecco) per un massimo di 10 unita' lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 1999 al 18 giugno 2000.
Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto del 18 dicembre 1998, contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2000.
Il direttore generale: Daddi
 
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