Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 29 settembre 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 28909). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 10-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la societa' S.r.l. Pro.Te.R., e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001; Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., sede in Misterbianco (Catania), stabilimento e uffici di Catania, per un massimo di 60 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1o febbraio 2000 al 31 luglio 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 1o agosto 2000 al 31 gennaio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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