Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 settembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 28909).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 10-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274";
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la societa' S.r.l. Pro.Te.R., e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001;
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., sede in Misterbianco (Catania), stabilimento e uffici di Catania, per un massimo di 60 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1o febbraio 2000 al 31 luglio 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 1o agosto 2000 al 31 gennaio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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