Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 25 ottobre 2000, n. 4119
Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
AlI'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalita' ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state fornite, tra l'altro, nell'allegato n. 4 della circolare medesima, indicazioni in merito ai divieti ed alle limitazioni derivanti dalle vigenti normative del-l'Unione europea.
Tra tali indicazioni si richiamano quelle concernenti le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, riportate alla lettera F) del citato allegato, per le quali, in risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero su taluni aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede istruttoria, si forniscono, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dei pareri espressi dal Comitato tecnico-consultivo Ministero-banche concessionarie, le seguenti precisazioni, tese soprattutto ad uniformare le determinazioni istruttorie delle banche stesse.
1. In merito agli investimenti ammissibili nel settore della carne bovina, suina e ovicaprina (colonna a: ISTAT 15.11.1, 15.11.2 e 15.13; colonna b: punto 1) si precisa che:
a) gli investimenti relativi alle prime e seconde lavorazioni, fermi restando i pareri espressi dal Comitato tecnico-consultivo Ministero-banche concessionarie in merito all'ammissibilita' dei beni finalizzati all'allevamento ed alla macellazione, possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per la produzione di prodotti finali a marchio DOP o IGP (l'eventuale impiego, viceversa, di prodotti a marchio DOP o IGP come materie prime del ciclo di lavorazione non consente l'ammissibilita' di tali investimenti); a tale proposito si ricorda che la DOP o la IGP deve essere ottenuta conformemente al Reg. (CEE) n. 2081/92 e successive modifiche e deve essere stata riconosciuta gia' alla data della domanda di agevolazioni; ai fini delle verifiche istruttorie, e' opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione e, all'atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia gia' operante e produca gia' tali prodotti, l'acquisizione della documentazione di iscrizione al consorzio rientra nell'ordinaria attivita' istruttoria;
b) gli investimenti relativi alle terze e quarte lavorazioni possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per la produzione di prodotti finali innovativi, anche se non necessariamente a marchio DOP o IGP. Per "prodotto innovativo" si intende quello conseguente ad una specifica innovazione che interessi sia il prodotto finale che il processo di trasformazione; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto che la tecnica di trasformazione. Non e' considerato innovativo un prodotto da trasformare e/o commercializzare in una zona nella quale lo stesso non veniva trasformato e/o commercializzato in precedenza, ne' un prodotto che derivi dall'impiego di una materia prima innovativa che non si accompagni ad un'innovazione nel prodotto finale ottenuto e nella trasformazione.
2. In merito agli investimenti ammissibili nel settore dell'olio d'oliva (colonna a: ISTAT 15.41.1 e 15.42.1; colonna b: punti 1 e 2) si precisa che:
a) per "produzione totale" deve intendersi la capacita' produttiva massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione ove viene realizzato il programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione, rilevabile dal registro dei frantoiani;
b) un investimento che non comporta un incremento della produzione totale puo', pertanto, essere anche un "nuovo impianto" o un "ampliamento", cosi' come inteso ai sensi della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intenda promuovere la realizzazione di un nuovo impianto o di un ampliamento di un impianto esistente, dovra', in correlazione al nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno, ridurne la capacita' produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovra' essere opportunamente comprovata dall'impresa interessata o rilevata dalla banca concessionaria attraverso il registro dei frantoiani e giustificata in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;
c) i casi in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti, indipendentemente dall'aumento o meno della richiamata capacita' produttiva, sono solo quelli che prevedono l'impiego, come materia prima del ciclo produttivo, di un prodotto ottenuto dalla spremitura delle olive di esclusiva origine comunitaria (ma non l'impiego, come materia prima, delle olive stesse) e, inoltre, l'ottenimento, come prodotto finito, di olio extra vergine o vergine. Tale materia prima puo' anche essere costituita dallo stesso olio extra vergine o vergine; in tal caso il ciclo produttivo potra' riguardare operazioni quali la brillantatura, la decantazione, la raffinazione, la filtrazione, l'imbottigliamento, ecc., fermo restando, comunque, che il prodotto finito deve essere costituito da olio extra vergine o vergine. A tale ultimo riguardo occorre tuttavia chiarire che, ai soli fini della legge n. 488/1992, la mera operazione di imbottigliamento di un prodotto acquistato (anche se olio extra vergine o vergine) non rientra tra le attivita' manifatturiere o di servizi e non e' quindi ammissibile, mentre l'imbottigliamento per conto terzi, classificato nel codice ISTAT 74.82.1, e' da inquadrare tra i servizi ammissibili;
d) sono vincolati al mantenimento o alla riduzione della produzione totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti che riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima le olive di origine comunitaria, anche se il prodotto ottenuto e' un olio extra vergine o vergine;
e) sono del tutto esclusi gli investimenti che prevedono l'impiego, come materia prima, di un prodotto ottenuto dalla spremitura delle olive o delle olive stesse di origine extracomunitaria.
3. In merito agli investimenti ammissibili nel settore del vino e dell'alcol (colonna a: ISTAT 15.91, 15.92, 15.93.1 e 15.93.2; colonna b: punti 1 e 2) si precisa che:
a) per "produzione totale" deve intendersi la capacita' produttiva massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione ove viene realizzato il programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione;
b) un investimento che non comporta un incremento della produzione totale puo', pertanto, essere anche un "nuovo impianto" o un "ampliamento", cosi' come inteso ai sensi della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intenda promuovere la realizzazione di un nuovo impianto o di un ampliamento di un impianto esistente, dovra', in correlazione al nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno, ridurne la capacita' produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovra' essere opportunamente comprovata dall'impresa interessata o rilevata dalla banca concessionaria attraverso un'idonea documentazione e giustificata in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;
c) i casi in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti, indipendentemente dall'aumento o meno della richiamata capacita' produttiva, sono solo quelli che:
impiegano, come materia prima del ciclo produttivo, un prodotto di esclusiva origine comunitaria ottenuto dalla trasformazione dell'uva (mosti mutizzati e/o concentrati, altri vini, ecc.), indipendentemente dal prodotto ottenuto;
impiegano, come materia prima del ciclo produttivo, l'uva di esclusiva origine comunitaria, per l'ottenimento, come prodotto finito, di vini di qualita' (Vqprd) DOC, DOCG, o IGT. Ai fini delle verifiche istruttorie e' opportuno che le banche concessionarie acquisiscano la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione, ove esistente, e, all'atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia gia' operante e produca gia' tali prodotti di qualita', l'acquisizione di tale documentazione di iscrizione rientra nella ordinaria attivita' istruttoria;
d) sono vincolati al mantenimento o alla riduzione della produzione totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti che riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima uva di esclusiva origine comunitaria (appartenente alle varieta' previste dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1493/99) ovvero prodotti della prima lavorazione dell'uva stessa (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente fermentato).
Roma, 25 ottobre 2000 Il direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese
Sappino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone