Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
CIRCOLARE 2 novembre 2000, n. 443 |
Chiarimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140. |
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Alle regioni Al Mediocredito centrale - Gestore concessionario Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, recante la normativa di attuazione delle misure fiscali previste dalla legge indicata in oggetto a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali, fissa nella misura dello 0,5% dello stanziamento di ciascun esercizio l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile per ogni singola impresa. Cio' in relazione alla necessita' di consentire l'accesso agli aiuti ad un numero ampio di soggetti evitando che, per effetto del meccanismo automatico previsto, le risorse siano assorbite da un numero esiguo di grandi richieste. Poiche' gli stanziamenti annui per ciascuno dei primi due esercizi di funzionamento a livello nazionale della legge sono stati pari a 350 miliardi di lire, detto limite e' risultato determinato per i predetti esercizi in 1.750 milioni di lire in valore assoluto. A decorrere dal 10 luglio del corrente anno lo stanziamento finalizzato alla concessione delle agevolazioni in argomento e' stato trasferito alle regioni, ripartendolo fra le stesse unitamente alle altre risorse finanziarie relative all'esercizio di funzioni e compiti trasferiti in materia di incentivi alle imprese. Non essendo piu' possibile individuare l'entita' dello stanziamento nazionale annuale, sono pervenute da alcune di codeste regioni e da codesto Mediocredito, sollecitazioni a chiarire quale sia lo stanziamento da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione del limite percentuale indicato dal predetto regolamento ministeriale, almeno fino a quando non siano adottate nel rispetto dell'attuale assetto delle competenze nuove e diverse disposizioni. Al riguardo, si evidenzia la necessita' di interpretare la disposizione in questione conservandone la finalita' originaria e tenendo conto che il limite applicato per i primi esercizi appare congruente con le finalita' complessive dello strumento di intervento. Pertanto, in assenza di un riferimento attuale comparabile con quello previsto dal regolamento ministeriale e non potendosi considerare compatibile con le finalita' della norma l'eventuale riferimento agli stanziamenti delle singole regioni, per le conseguenti immotivate ed inaccettabili sperequazioni dell'agevolazione massima concedibile nelle diverse aree del territorio nazionale, si comunica di ritenere che la percentuale indicata all'art. 3, comma 3, del citato regolamento ministeriale debba ragionevolmente continuare ad essere applicata all'ultimo stanziamento rilevabile a livello nazionale. Ne consegue che, salvi successivi interventi normativi secondo le rispettive competenze, puo' continuare a ritenersi applicabile il valore assoluto della limitazione utilizzata in fase di prima attuazione delle agevolazioni in questione, pari a 1.750 milioni di lire per la singola impresa. Roma, 2 novembre 2000 Il Ministro: Letta |
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