Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali e finalita') 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata. 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- I testi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione sono
i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 e' il
seguente:
"Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha
come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali .
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi
sociali si intendono tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie
indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".



 
Art. 2.
(Diritto alle prestazioni). 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. 4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18. 5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.



Note all'art. 2, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998,
n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 41 e' il
seguente:
"Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o
da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo
Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della
politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali
da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli
delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti
locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in
materia di informazione e circolazione dei dati concernenti
le politiche sociali, ai fini della valutazione e
monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche
sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
secondo le modalita' di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.
133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione
europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli
adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sociali nonche' le
disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso
e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei
profughi, limitatamente al periodo necessario alle
operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla
concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto
ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da
espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei
soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che
operano nell'ambito delle attivita' sociali e che
concorrono alla realizzazione della rete dei servizi
sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello
status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in
favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati,
nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli
stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata; le misure di protezione
degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi
militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita'
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti
sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di
invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del
presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e
parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le
competenze previste dalle lettere b), c) ed i), del
medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza
unificata".
Nota all'art. 2, comma 2:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 26 e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti
nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una
pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da
ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre
ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito
con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
per gli assegni familiari, erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo
inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla
perequazione automatica della pensione di cui al precedente
art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma
precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui
seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e'
corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e'
compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese,
dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
richiedente su modulo conforme a quello approvato con
decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo
far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'eta', qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e'
tenuto a versare una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al
Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione,
nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie
in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni e integrazioni".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n.
190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6, dell'art.
3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale) e' il seguente:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno
sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi
a netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nota all'art. 2, comma 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo del
comma 3 dell'art. 8, e' il seguente:
"3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima".



 
Art. 3. (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del
sistema
integrato di interventi e servizi sociali). 1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi: a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro; b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale. 3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea. 4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303,
supplemento ordinario. Il testo del comma 203 dell'art. 2
(Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il
sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), e' il
seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "lntesa istituzionale di programma , come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro , come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di
interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare: 1) le attivta' e
gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale come tale intendendosi l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c),
relativo all'attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello
sviluppo locale;
e) "Contratto di programma , come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro,
nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
Nota all'art. 3, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
sprovvisti di reddito) e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio
nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che
posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per un ammontare non
superiore a L. 336.050 annue, e, se coniugati, un reddito,
cumulato con quello del coniuge, non superiore a
L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione
sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi
in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La
tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed
e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con
quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
per gli assegni familiari, erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo
inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla
perequazione automatica della pensione di cui al precedente
art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma
precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui
seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e'
corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e'
compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese,
dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
richiedente su modulo conforme a quello approvato con
decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo
far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'eta', qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e'
tenuto a versare una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al
Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione,
nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie
in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni e integrazioni".
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335
del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.



 
Art. 4.
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali). 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. 2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5. 3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132. 4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. 5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.



Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 132 (Trasferimento alle regioni). - 1. Le regioni
adottano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai
comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo
alle regioni stesse. In particolare la legge regionale
conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali
relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita'
criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli
audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli
altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze,
le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che
agiscono nell'ambito dei "servizi sociali , con particolare
riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
(IPAB);
c) il volontariato".
Nota all'art. 4, comma 4:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, s.o.
Il testo del comma 44, dell'art. 59 (Disposizioni in
materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e
sanita') e successive modificazioni, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire143 miliardi per l'anno
2000".
Note all'art. 4, comma 5:
- Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
- Il testo del comma 47 dell'art. 59 (Disposizioni in
materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e
sanita'), della citata legge n. 449 del 1997 e' il
seguente:
"47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in
attesa della riforma degli istituti che prevedono
trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di
inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli
o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a
provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento proprio e dei figli".



 
Art. 5.
(Ruolo del terzo settore). 1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta', gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonche' il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualita', avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano altresi', sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.



Nota all'art. 5, comma 3:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
n. 63, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 8 e' il
seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di
cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi
alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la
funzione di indirizzo fino a: "n. 382 e alle parole "e con
la Comunita' economica europea , nonche' il terzo comma del
medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto
concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".



 
Art. 6.
(Funzioni dei comuni) 1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Ai comuni, oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attivita': a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province, con le modalita' stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria; b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unita' sanitarie locali per le attivita' socio-sanitarie e per i piani di zona; c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a); d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi; e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti comunali. 4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.



Note all'art. 6, comma 1:
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento
delle autonomie locali" (Gazzetta Ufficiale del 12 giugno
1990, n. 135, supplemento ordinario) e' stata modificata
dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante: "Disposizioni
in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990, n.
183, supplemento ordinario.
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n.
234, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4,
comma 3.



 
Art. 7.
(Funzioni delle province) 1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine: a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali piu' rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento; d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.



Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 142 del 1990
e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali
secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della
programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla
formazione dei programmi pluriennali e dei piani
territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilita' di detti strumenti con le
previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono
conto dei loro programmi pluriennali".
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.



 
Art. 8.
(Funzioni delle regioni) 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo; e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5; g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge; h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali; n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.



Note all'art. 8, comma 1:
- La legge 30 novembre 1998, n. 419, recante: "Delega al
Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
7 dicembre 1998, n. 286. Il testo del comma 1, lettera n),
dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega), e' il
seguente:
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.
1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
"a)-m) omissis;
n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per
pervenire ad una effettiva integrazione a livello
distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali,
disciplinando altresi' la partecipazione dei comuni alle
spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi
e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di
indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto
1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in
attuazione del Piano sanitario nazionale;".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
strumenti di raccordo). - 1. Omissis.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni,
nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente
articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente
i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
potere sostitutivo nelle formestabilite dalla legge stessa.
La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato
dellefunzioni.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra
regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 8, comma 3, lettera o):
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998 e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
strumenti di raccordo). - 1. Ciascuna regione, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, determina, in conformita' al proprio
ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo
contestualmente a conferire tutte le altre agli enti
locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 4,
comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a
quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
con esclusione delle sole fuzioni che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo,
attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio
associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di
esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente
i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
potere sostitutivo nelle formestabilite dalla legge stessa.
La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato
dellefunzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli
enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e
strumentali in misura tale da garantire la congrua
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo adotta con apposito decreto
legislativo le misure di cui all'art. 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra
regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti
non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
del presente decreto legislativo sono conferiti alle
regioni e agli enti locali".
Nota all'art. 8, comma 4:
- Per il titolo della citata legge n. 241 del 1990, si veda
in nota all'art. 2, comma 5.
Note all'art. 8, comma 5:
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
- La legge 6 dicembre 1928, n. 2838, reca "Conversione in
legge del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei
fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono".
- Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante:
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, della legge
18 marzo 1993, n. 67 (Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993,
n. 66).
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 8, comma 3.



 
Art. 9.
(Funzioni dello Stato) 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18; b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale; c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni; d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonche' dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi; e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7. 2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Nota all'art. 9, comma 1:
- Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 9, comma 1, lettera e):
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 59 del
1997, si veda in note all'art. 5, comma 3.
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare
il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato
ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni
e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono
chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
Note all'art. 9, comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Il
testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI, ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dalPresidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2,
comma 1.



 
Art. 10.
(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b); b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita' giuridica pubblica; c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia; d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali; e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni; f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c); g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali; h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.



Nota all'art. 10, comma 1:
- La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1890, n.
171.
Nota all'art. 10, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.



 
Art. 11.
(Autorizzazione e accreditamento) 1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n). 4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalita' per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.



Nota all'art. 11, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.



 
Art. 12.
(Figure professionali sociali) 1. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali. 2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti: a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonche' i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione; c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria. 5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarieta' sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalita' di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attivita' formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.



Note all'art. 12, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2,
comma 1.
Nota all'art. 12, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 12, comma 2, lettera a):
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2. Il testo dell'art. 6 e'
il seguente:
"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le
modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita'
formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi
sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con
una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica
occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i
quali non sia previsto il numero programmato dalla
normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre, altresi', il possesso di requisiti
curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione
verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono
prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica
con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
esclusivamente per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi,
titoli universitari di primo livello, fatta salva la
verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al
comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono
gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di
studio gia' conseguito, purche' nei limiti previsti
dall'art. 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca
occorre essere in possesso della laurea specialistica
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio
conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi
di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata
dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti".
Nota all'art. 12, comma 3:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n.
509 del 1999, e' il seguente:
"Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). - 1. Le
universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo
che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai
sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative
modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi
noti anche con le modalita' di cui all'art. 17, comma 95,
lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata
in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel
decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi
di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa,
riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle
lettere a), b), c), dell'art. 10, comma 1, ad uno o piu'
settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono assunte dalle universita' previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo
della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida
di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu'
corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli
statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di
organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti strutture didattiche provvedono collegialmente
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei
risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici
annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi
comprese le attivita' didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle
altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per
il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione
del profitto individuale dello studente, che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi per
gli esami e in centodecimi per la prova finale, con
eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di
laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attivita' formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui
al comma 1 dell'art. 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere
in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio
di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita',
della struttura o della singola persona che ne assume la
responsabilita';
l) alla valutazione della qualita' delle attivita'
svolte;
m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di
cui all'art. 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' con cui le universita' rilasciano, come
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle
carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del
presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e
dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di
valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli
studenti universitari, il Ministro, con propri decreti,
individua i dati essenziali che devono essere presenti nei
sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte
le universita'".
Nota all'art. 12, comma 4:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 3-octies,
introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, reca: "Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della
legge 30 novembre 1998, n. 419". (Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario), e' il
seguente:
"Art. 3-octies (Area delle professioni socio-sanitarie). -
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio
sanitario nazionale, dell'area socio-sanitaria a elevata
integrazione sanitaria e sono individuate le relative
discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il
Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore
di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle
specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in
relazione all'istituzione dell'area socio-sanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati,
sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali
dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale
operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione
sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario,
sono individuate con regolamento del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti
didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
base di criteri generali determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei
profili professionali e attuata con la collaborazione di
piu' facolta' universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da
formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici".
Nota all'art. 12, comma 5:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento
ordinario.



 
Art. 13.
(Carta dei servizi sociali) 1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con i Ministri interessati, e' adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti. 2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. 3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
 
Art. 14.
(Progetti individuali per le persone disabili) 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.



Nota all'art. 14, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione di
gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale, Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali".



 
Art. 15.
(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti) 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanita' e per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. 2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalita' di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantita' di popolazione, classi di eta' e incidenza degli anziani, valutando altresi' la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 e' riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanita', realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare integrata. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale e al Ministro della sanita' in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o piu' regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.



Nota all'art. 15, commi 1 e 4:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.



 
Art. 16.
(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilita' familiari) 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia. 3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorita': a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia; b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficolta', di minori in affidamento, di anziani; e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu' impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro; f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. 4. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale. 5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono, altresi', deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonche' tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi educativi e sociali. 6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.



Nota all'art. 16, comma 3, lettera a):
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998,
n. 302, supplemento ordinario. I testi degli articoli 65 e
66 sono i seguenti:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore
dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e'
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che
ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo, modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare
di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori
dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui ai comma 1 e il
doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno
e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza
tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti de Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale".
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai
figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso
un assegno per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
L. 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni prov-vedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte
degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che
godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno
1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa
all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della
documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante: "Piano
quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con
il concorso dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 dicembre 1971, n. 316.
- La legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.



 
Art. 17.
(Titoli per l'acquisto di servizi sociali) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.



Note all'art. 17, comma 1:
- Per il testo dell'art. 26 della citata legge n. 153 del
1969, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, si veda in nota all'art. 2, comma 2.



 
Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali) 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali. 2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Piano nazionale indica: a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica; c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie; e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali; f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali; g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3; i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17; l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14; m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale; n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione; o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. 4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.



Note all'art. 18, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- La legge 19 novembre 1987, n. 476, recante: "Nuova
disciplina del sostegno alle attivita' di promozione
sociale e contributi alle associazioni combattentistiche",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre
1987, n. 275. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e
b), e' il seguente:
"1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di
ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di
integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e
per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato,
escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste
dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono
i fini di cui al successivo comma 2".
Nota all'art. 18, comma 3, lettera g):
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante:
"Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90.
Note all'art. 18, comma 6:
- Il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998 e' il seguente:
"Art. 131 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali). -
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei
"servizi sociali , salvo quelli espressamente mantenuti
allo Stato dall'art. 129 e quelli trasferiti all'INPS ai
sensi dell'art. 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai
comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita'
montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e
di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con
il concorso delle province".
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990
e' il seguente:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art.
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le
funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, le regioni organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in
ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art.
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La legge regionale indica i principi della cooperazione
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie
locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
4. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e
delle regioni e provvedono, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
7. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei
comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica
della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e
i programmi regionali, ove esistenti".



 
Art. 19.
(Piano di zona) 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h); c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21; d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; e) le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia; f) le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita'; g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. 2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto a: a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g); c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi; d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi. 3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.



Note all'art. 19, comma 2:
- Il testo dell'art. 27, della citata legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81, decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita'. indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal presidente della regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella
provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di
competenza delle regioni, delle province o dei comuni,
salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia'
formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge
1o marzo 1986, n. 64".



 
Art. 20
Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare
sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei
comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a); c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti
locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei
relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle
spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione
della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita'
per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da
parte degli enti destinatari entro periodi determinati; e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in
vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.



Note all'art. 20, comma 5:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 2, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Nota all'art. 20, commi 6 e 7:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 20, comma 8:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, recante: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978,
n. 233. Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 e'
il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega
o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
daiscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
di natura correntee in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla leggefinanziaria".



 
Art. 21.
(Sistema informativo dei servizi sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.



Note all'art. 21, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge
15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' incaricata, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o piu' contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a
contrarre con le singo!e amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La
Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 22.
(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. Sezione II Misure di contrasto alla poverta' e riordino degli emolumenti economici assistenziali



Note all'art. 22, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni, si veda in note all'art.
12, comma 4.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):
- Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge
10 dicembre 1925, n. 2277, recante: "Norme sull'assistenza
degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n.
104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992,
e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravita'). - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le loro unioni, le comunita'
montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con
le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione
di gravita'.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti dei cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla
congruita' dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e
centri socio-riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravita', promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB), societa' cooperative e organizzazioni
di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi
pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunita'-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge
prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.".
Note all'art. 22, comma 3:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133,
supplemento ordinario.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, supplemento
ordinario.
- La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme contro
la violenza sessuale", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1996, n. 42.
- Per il titolo della legge n. 285 del 1997, si veda in
nota all'art. 16, comma 3, lettera a).
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione
della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
- La legge 3 agosto 1998, n. 296, recante: "Disposizioni
concernenti gli organismi internazionai e istituti italiani
di cultura all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 1998, n. 193.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, n.
8.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1.
- Il decreto deI Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, recante: "Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n.
250, supplemento ordinario.
- Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda
in nota all'art. 14, comma 1.



 
Art. 23.
(Reddito minimo di inserimento) 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalita', i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della poverta', alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni". 2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' definito quale misura di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.



Note all'art. 23, comma 1:
- Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante:
"Disciplina dell'introduzione n via sperimentale, in talune
aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a
norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre
1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 luglio 1998, n. 167. Il testo dell'art. 15 e' il
seguente:
"Art. 15 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la
solidarieta' sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali, presenta al Parlamento una relazione
sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati
conseguiti".
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
Nota all'art. 23, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 237 del
1998, si veda in nota all'art. 23, comma 1.



 
Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidita'
civile, cecita' e sordomutismo) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera; 2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo; 3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili: 3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione; 3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti; b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23; c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti; e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita'; g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito; h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.



Note all'art. 24, comma 1:
- La legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante: "Nuove
disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi
civili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo
1962, n. 61.
- La legge 26 maggio 1970, n. 381, recante: "Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n.
156.
- La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante: "Disposizioni
in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156.
- La legge 30 marzo. 1971, n. 118, recante "Conversione in
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971, n.
82.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante: "Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio
1980, n. 44.
Note all'art. 24, comma 1, lettera a):
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante:
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 ottobre 1984, n. 299, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863
(Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351).
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-93", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1990, n. 303.
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
19 luglio 1994, n. 451 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994,
n. 167).
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge
24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore
di giovani inoccupati nel Mezzogiorno", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1997, n. 199.
Nota all'art. 24, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"Prestazioni sociali agevolate.
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua,
in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate".
Note all'art. 24, comma 1, lettera h):
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992
e' il seguente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficolta', alla
necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art.
3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unita' sanitarie locali".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3,
lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di potenziamento delle attivita' di controllo sulle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 giugno 1997, n. 137.
Note all'art. 24, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
citata legge n. 476 del 1987 e successive modificazioni, si
veda in note all'art. 18, comma 2.



 
Art. 25.
(Accertamento della condizione economica del richiedente) 1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.



Note all'art. 25, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del
1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota
all'art. 18, comma 3, lettera g).



 
Art. 26.
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali) 1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.



Note all'art. 26, comma 1:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo
deve contenere l'indicazione "Fondo integrativo del
Servizio sanitario nazionale . Tale denominazione non puo'
essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per
finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'art. 1, comma 16, operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a
condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
comprese nei livelli uniformi ed essenziali d assistenza,
per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi
gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime
di libera professione intramuraria e per la fruizione dei
servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui
all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono
comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c), del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c), del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
e' emanato, su proposta del Ministro della sanita', ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento contenente le disposizioni relative
all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di
controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art. 122
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il
Ministero della sanita', senza oneri a carico dello Stato,
sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133".



 
Art. 27.
(Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale) 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate. 3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo. 4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi' della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni. 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
 
Art. 28.
(Interventi urgenti per le situazioni
di poverta' estrema) 1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilita' sociale nonche' le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita' e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalita' per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 28, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.



 
Art. 29.
(Disposizioni sul personale) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.



Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera c), della citata
legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a),
del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche'
ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) Omissis;
b) Omissis;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze".
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time) - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale
della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei
dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per i pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale
delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una
relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento.,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a
3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con criteri e
le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300
unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle
Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale
destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modatita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11 . Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
com-ma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura
dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per
il personale del servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere
utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della
loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalita',
anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di
nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al
presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal lo gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni ci cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
com-ma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale .
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione
del presente articolo, realizzate in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e presso gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti
e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi
per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43,
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano
proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite
.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale ai cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degi enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale ai cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti a personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sia la funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.



 
Art. 30.
(Abrogazioni) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 332):
Presentato dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni
I, V e XI.
Esaminato dalla XII commissione il 4, 12, 19 febbraio 1997;
il 12 novembre 1998; l'1, 2, 3 dicembre 1998; il 3 marzo
1999; il 21, 28, 29 aprile 1999; il 4, 6, 19 e 25 maggio
1999; il 15, 16, 17, 23 e 29 giugno 1999; il 1o luglio
1999.
Relazione scritta presentata il 2 luglio 1999 (atto n.
332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-39
22-3945-4931-5541/A (relatore on. Signorino)
Esaminato in aula il 5 luglio 1999; il 12, 18, 19, 20
gennaio 2000; il 29 marzo 2000; il 4, 5, 6 aprile 2000;
il 23, 24 maggio 2000 ed approvato il 31 maggio 2000 in un
testo unificato con atti nn. 332 (on. Scalia); 354 (on.
Signorino ed altri); 369 (on. Pecoraro Scanio); 1484 (on.
Saia ed altri); 1832 (on. Lumia ed altri); 2378 (on.
Calderoni ed altri); 2431 (on. Polenta ed altri); 2625(on.
Guerzoni ed altri); 2743 (on. Luca' ed altri); 2752 (on.
Jervolino Russo ed altri); 3666 (on. Bertinotti ed altri); 3751 (on. Lo Presti ed altri); 3922 (on. Zaccheo ed altri);
3945 (on. Ruzzante); 4931 (disegno di legge d'iniziativa
del Governo); 5541 (on. Burani ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4641):
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari
costituzionali) e11a (Lavoro), in sede referente, il 14
giugno 2000 con pareri delle commissioni 2a, 3a 5a, 6a, 7a,
8a, 12a, 13a, speciale in materia di infanzia, giunta per
gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 11a il 22, 28 e 29
giugno 2000; il 5, 11, 18, 19, 20, 25 luglio 2000; il 13,
19, 20 settembre 2000; il 3 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 5, 10,11, 12 ottobre 2000 ed approvato
il 18 ottobre 2000.



Note all'art. 30, comma 1:
- Il testo dell'art. 72 della citata legge n. 6972 del
1890, e' il seguente:
"Art. 72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al
soccorso per parte delle Congregazioni di carita' e delle
altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso
dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza
al comune, questa condizione si considera adempiuta quando
il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui
prevalenza e' determinata dall'ordine numerico:
1) che abbia per piu' di cinque anni dimorato in un
comune, senza notevoli interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla
legittimita' della nascita;
3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia,
a temine del codice civile, domicilio nel comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le
norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto
del domicilio di soccorso, in comune diverso".
- Il testo dell'art. 59, comma 45, della citata legge n.
449 del 1997, e' il seguente:
"45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale
di riforma dell'assistenza, le finalita' del Fondo di cui
al comma 44, sono le seguenti:
a) la promozione di interventi per la realizzazione di
standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su
tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli
anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di
handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il
trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e
l'integrazione dei cittadini stranieri;
b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle
regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di azioni concentrate ai livelli
nazionale, regionale e locale per la realizzazione di
interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la sperimentazione di misure di contrasto delle
poverta';
e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle
politiche sociali da parte di enti, associazioni ed
organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo
settore".
Note all'art. 30, comma 2:
- Per il titolo della legge n. 6972 del 1890, si veda in
nota all'art. 10, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 66 del 1962, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 381 del 1970, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 382 del 1970, si veda
in nota all'art. 24, comma 1 .
- Per il titolo della citata legge n. 118 del 1971, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 18 del 1980, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.



 
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