Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2000, n. 329
Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli la cui revisione puo' essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione o loro consorzi;
Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Considerata la necessita' di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'Appendice X al titolo III del rego1amento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' modificata come segue:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e successive modificazioni, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (Abrogata).".
- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 16 gennaio 2000, recante "Disposizioni
per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2000, n.
48.
- Il testo dell'art. 241, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada" (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1992, n. 303, supplemento ordinario), come modificato
dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre
1996, n. 284, supplemento ordinario), e' il seguente:
"1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma
8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli
immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in
concessione delle revisioni di cui al comma indicato,
devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni
indicate nell'appendice X al presente titolo".
- Il testo degli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada" (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario), come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario), e' il
seguente:
"Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una
velocita' fino a 45 km/h;
c) (Abrogata).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
essere destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo
delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2,
sono considerati motoveicoli".
"Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al
trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere
abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote
destinati al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti
stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un
mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di
larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La
massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza
massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g)
possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
persone interessate al trasporto, non superiore a due,
compreso quello del conducente.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'appendice X, titolo III, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, come modificato dall'art. 231 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento
ordinario), e dal presente decreto e' il seguente:
"Appendice X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e
dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli). - 1. Le
attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere
dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione
dei veicoli sono le seguenti:
a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di
eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei
dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi
prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a
25.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima
non inferiore a 2.200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6.000 N;
6) sistema di pesatura che permetta di individuare
la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata
di almeno 3.000 kg, per consentire la determinazione del
tasso di frenatura.
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili
banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno
effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote
motrici o con piu' assi motori;
b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della
fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed
analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un
giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle
emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di
inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con
motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri
impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui
alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con
decreto ministeriale 5 agosto 1974;
c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in
grado di valutare le emissioni allo scarico degli
autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura
dovra' essere in grado di controllare le emissioni
inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta
catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2)
ed il valore lambda;
d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o
pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi
dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le
fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo
dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre
deve essere sufficiente a determinare lo spostamento
dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra,
trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per
una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono
garantire una superficie di attrito che escluda lo
slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di
bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere
non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco
prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco
oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle
sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
sterzatura;
e) fonometro: strumento capace di determinare il
rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente
sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n.
84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di
precisione conforme al modello prescritto dalla
pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione , seconda
edizione, della Commissione elettronica internazionale
(IEC), e successive modificazioni ed integrazioni;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di
misurare il numero di giri dell'albero motore di un
autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione
delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e'
necessario che l'impresa concessionaria abbia la
disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione
comandata che per motori ad accensione spontanea;
g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la
determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
dei proiettori degli autoveicoli, che consente di
riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso
l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di
controllo che permetta di verificare l'allineamento della
camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo:
esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e
caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una
precisione di þ 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una
precisione di þ 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala
almeno pari a 100.000 lux, precisione þ 5% e risoluzione
inferiore a 5.000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare
proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra
300 e 1.400 mm;
h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di
sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di
verificare dal basso le strutture e gli organi di
trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente
in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di
sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno
a 3.500 kg. Devono, altresi', essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm,
intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto
del movimento discendente del ponte, quando viene
interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici
applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di
guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa
perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidita'
sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo
quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4.500 mm e
larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di
sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del
sovraccarico;
i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore
possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore
a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m;
l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette
di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni
singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli
perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una
portata di almeno 4.000 kg e deve essere dotata di sistema
di riproduzione delle misure effettuate su supporto
cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente
anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a)
puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei
veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al
comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e
strumentazioni indicate al comma 1, anche la seguente
apparecchiatura: Banco prova freni: apparecchiatura che
consente di eseguire la verifica delle condizioni di
efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e
motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di
frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000
N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la
massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.
2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c),
e), f) e g) del comma 1, nonche' quelle di cui al comma
1-bis devono rispondere altresi' alle caratteristiche
tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a
carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti
e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le
modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime".



 
Art. 2.
1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 241 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dall'art. 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), e dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) (Attrezzature delle
imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli). - 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80,
comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei
veicoli immatricolati nelle province individuate dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine
dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al
comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e
strumentazioni indicate nell'appendice X al presente
titolo.
2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della
suddetta appendice devono essere approvate, od omologate
nel tipo, dai competenti uffici del Ministero dei trasporti
e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso
stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l)
del comma 1 della suddetta appendice devono essere
riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e
dall'ufficio presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri
provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in
relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai
veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie
per il loro controllo".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone