Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 5 ottobre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, legge n. 223/1991, art. 3, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, unita' di Lecce. (Decreto n. 28930).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 6402 del 18 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;
Considerata l'ulteriore integrazione all'istanza prodotta dal curatore fallimentare in data 27 settembre 2000 nella quale viene precisato che, per mero errore materiale, sono state indicate come interessate al trattamento CIGS 28 unita' lavorative in luogo di 29;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento per 29 unita' lavorative e di annullare il precedente decreto ministeriale n. 28748 del 7 agosto 2000;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, sede in Campi Salentina (Lecce), unita' di Lecce, per un massimo di 29 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 18 luglio 2000 al 7 agosto 2000.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 2000, n. 28748.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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