Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2000 |
Ridefinizione della zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli etruschi viterbesi". |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Etruschi Viterbesi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 222 del 21 settembre 1996; Vista la nota della regione Lazio - Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, con la quale viene segnalata l'esclusione, all'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi, di parte del territorio amministrativo del comune di Canino (Viterbo) sul quale insistono vigneti situati a una altitudine "non inferiore ai 100 metri s.l.m." pur rientrando, lo stesso, per caratteristiche pedo-climatiche e tecniche colturali, in quelli definiti all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine in questione; Vista la nota n. 6963 del 30 giugno 2000 del comune di Canino con la quale viene richiesta la possibilita' di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti da parte del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Vista la delibera assunta dal Comitato stesso, nel corso della riunione tenutasi in data 27-28 settembre 2000, di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera b) della legge n. 164/1992, di una commissione per la valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'inclusione richiesta da parte di quei territori a suo tempo esclusi; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nel corso della riunione tenutasi in data 25-26 ottobre 2000, in merito alle risultanze emerse dal verbale redatto dalla predetta commissione in merito alla inclusione, nella zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione, di tutto il territorio amministrativo compreso nel comune di Canino e, pertanto, della eliminazione al successivo art. 4, comma 2, della fase "situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m."; Ritenuto pertanto di doversi procedere alla riformulazione dell'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Etruschi Viterbesi".
Decreta:
Articolo unico
L'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" riconosciuta con decreto ministeriale 11 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996 e' sostituito con il testo annesso al presente decreto. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute all'art. 4 del disciplinare della denominazione di origine controllata di che trattasi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Annesso
MODIFICAZIONE ALL'Art. 4, COMMA 2, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI ETRUSCHI VITERBESI".
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. con l'esclusione di quelli di fondo valle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera. |
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