Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 2 novembre 2000 |
Riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata "Monreale" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dal comitato promotore vini D.O.C. "Monreale" il 20 ottobre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Monreale"; Visto il parere favorevole della regione siciliana, espresso in data 2 febbraio 2000, riguardo alla sopraindicata domanda; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monreale", formulati dal Comitato stesso nella seduta del 19 e 20 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Monreale", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Monreale" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001. |
| Art. 2. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monreale", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato articolo 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario n. 2392/1989, paragrafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'. |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Monreale" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. "Monreale" Art. 1. Riconoscimento denominazione La denominazione di origine controllata "Monreale" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Monreale" rosso; "Monreale" rosato; "Monreale" bianco; "Monreale" Ansonica o Inzolia; "Monreale" Catarratto; "Monreale" Grillo; "Monreale" Chardonnay; "Monreale" Pinot Bianco; "Monreale" Pinot Nero; "Monreale" Sangiovese; "Monreale" Calabrese o Nero d'Avola; "Monreale" Perricone; "Monreale" Cabernet Sauvignon; "Monreale" Syrah; "Monreale" Merlot; "Monreale" vendemmia tardiva; "Monreale" novello; "Monreale" rosso riserva; "Monreale" bianco superiore.
Art. 2. Vitigni ammessi La denominazione di origine controllata "Monreale" con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica. . "Monreale" bianco: Cataratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono conconere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo con un massimo del 30% per il Trebbiano toscano. "Monreale" rosso: Calabrese o Nero d'Avola e Perricone, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo. "Monreale" rosato: Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo. La denominazione "Monreale" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno "Ansonica o Inzolia", "Catarratto", "Grillo", "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot nero", "Perricone", "Sangiovese", "Calabrese o Nero d'Avola", "Cabernet Sauvignon", "Syrah" e "Merlot" e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni in ambito aziendale, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.
Art. 3. Zona raccolta uve Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monreale" devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone: zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall'isoipsa 600 che decorre da monte Mirto verso monte della Fiera, monte della Signora e pizzo Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero che dalla Serra del Frassino conduce alla s.p. Piana degli Albanesi - San Giuseppe Jato sino ai confini territoriali con il comune di Piana degli Albanesi; zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viano: s.s. 118 che dal confine territoriale con il comune di Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l'isoipsa 600 fino ai confini territoriali con il comune di Corleone. Il territorio del comune di Piana degli Albanesi tranne la sotto elencata zona: zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Monreale, la Piana degli Albanesi - S. Giuseppe Jato, la sp Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il comune di Santa Cristina Gela. Tutto il territorio del comune di Camporeale. Tutto il Territorio del comune di San Giuseppe Jato. Tutto il territorio del comune di San Cipirello. Tutto il territorio del comune di Santa Cristina Gela. Tutto il territorio del comune di Corleone. Tutto il territorio del comune di Roccamena.
Art. 4. Coltivazione - Resa Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovra' essere inferiore a 3000 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone. Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici voluminici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
===================================================================== | | | Alcool min. nat.% Vini |resa/max t/ha|resa/max l/ha| vol. ===================================================================== Rosso |12 |8400 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Rosato |12 |8400 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Bianco |12 |8400 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Ansonica o Inzolia |12 |8400 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Catarratto |12 |8400 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Grillo |12 |8400 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Pinot B. |10 |7000 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Pinot N. |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Calabrese o Nero | | | d'Avola |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Perricone |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Syrah |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Merlot |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese |10 |7000 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Vendemmia tardiva |8 |4800 |13,5
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovra' essere riportata purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla Doc Monreale.
Art. 5. Vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione d cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, puo' consentire su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la regione siciliana che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate nell'ambito della provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all'albo di produzione dei vini Doc Monreale. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata "Monreale" non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata. I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata "Monreale" provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni a partire dal 1o novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "Riserva". I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno, a denominazione di origine controllata "Monreale", provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in recipienti, a partire dal 1o novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "Superiore". Il vino a denominazione di origine controllata "Monreale", proveniente da uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacita' massima di litri 500, puo' utilizzare la menzione "vendemmia tardiva". Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale di 13,5% e devono essere raccolte non prima del 1o ottobre. Il prodotto cosi' ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima di dodici mesi a decorrere dal 1o novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 8 tonn. per ettaro. La quantita' dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare le 8 t/ha, per complessivi 4800 litri di vino finito.
Art. 6. Caratteristiche vini al consumo I vini a denominazione di origine controllata "Monreale" di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Monreale" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: gradevole, fine, vinoso; sapore: armonico, ricco di struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" rosato: colore: rosa tenue piu' o meno carico; profumo: fruttato, fragrante; sapore: armonico, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monreale" bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, elegante; sapore: delicato, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille; "Monreale" bianco superiore (con o senza riferimento al vitigno): colore: giallo carico tendente al dorato; profumo: complesso, di buona intensita'; sapore: sapido, armonico, corposo; titolo alcolometrico voluminico totale minimo: 12,5% vol; acidita' tot. minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l; "Monreale" rosso riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno): colore: dal rosso rubino carico al granato; profumo: intenso, armonico; sapore: caratteristico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l; "Monreale" Ansonica o Inzolia: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: delicato, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monreale" Catarratto: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: intenso, caratteristico; sapore: caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monreale" Grillo: colore: giallo piu' o meno intenso; profumo: elegante, fine; sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 16 g/l; "Monreale" Chardonnay: colore: giallo carico piu' o meno intenso; profumo: intenso, caratteristico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 18 g/l; "Monreale" Pinot Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, delicato; sapore: armonico, rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monreale" Pinot Nero: colore: rosso rubino carico; profumo: intenso, caratteristico; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Sangiovese: colore: rubino con sfumature violacee; profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco; sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Perricone: colore: rosso rubino; profumo: fruttato, caratteristico; sapore: corposo, armonico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minimo: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Calabrese o Nero d'Avola: colore: rosso rubino; profumo: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5% g/1; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; profumo: caratteristico, fruttato; sapore: ricco, corposo, speziato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Syrah: colore: rosso rubino intenso; profumo: caratteristico, fruttato; sapore: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" Merlot: colore: rosso rubino; profumo: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monreale" vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; profumo: caratteristico, intenso, persistente; sapore: vellutato, armonico ricco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25 g/l; "Monreale" novello: colore: rosso rubino; profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico; sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura e recipienti Alla denominazione di origine controllata "Monreale", nelle diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Monreale", anche con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l'indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Monreale", deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata "Monreale", devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Per le bottiglie con capacita' inferiore o uguale a litri 0,375 e' ammessa la chiusura con tappo a vite. |
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