Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 novembre 2000
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio delle regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. (Ordinanza n. 3093).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246, del 20 ottobre 2000, e la n. 3092 del 27 ottobre 2000;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
Sentiti il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dei lavori pubblici;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 le parole "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "200 miliardi".
2. Sulle disponibilita' di cui al comma 1, la somma di lire 45 miliardi e' assegnata al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del magistrato del Po, relative ai pronti interventi di somma urgenza, all'espletamento del servizio di piena, nonche' alla copertura, nel limite di lire 1.500 milioni, degli oneri di cui all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza n. 3090/2000 e, nel limite di 1000 milioni, delle spese per lavoro straordinario e per missioni del personale. Il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento della somma, d'intesa con l'amministrazione interessata.
 
Art. 2.
1 . La regione Piemonte realizza il sistema di monitoraggio della frana di Campioli - Prequartera nel comune di Ceppo Morelli e ne assicura la gestione anche avvalendosi del comune. I dati sono trasferiti con continuita' all'Anas al fine di assicurare la realizzazione, in condizioni di massima sicurezza, degli interventi di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' assegnate al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3090/2000.
2. L'Anas provvede a realizzare con la massima urgenza, a carico del proprio bilancio, avvalendosi delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000, una viabilita' di emergenza che consenta il collegamento con il comune di Macugnana e con le frazioni del comune di Ceppo Morelli isolate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000. L'Anas provvede altresi' ad individuare le soluzioni tecniche piu' appropriate per il ripristino, in condizioni di sicurezza, della strada statale 549.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
 
Art. 4.
1. La sospensione, fino al 31 marzo 2001, dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi in attuazione dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, disposta dall'art. 5, comma 7, dell'ordinanza n. 3090/2000, si applica esclusivamente nei comuni individuati, entro il termine perentorio del 20 novembre 2000, dai prefetti delle province interessate tenuto conto delle effettive alterazioni che gli eventi alluvionali hanno comportato nel mercato della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo e, conseguentemente, dei disagi nella ricerca di alloggi da parte degli inquilini.
 
Art. 5.
1. Agli articoli 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3090/2000 e n. 3092/2000 dopo le parole "per inagibilita' totale o parziale" sono aggiunte le seguenti: "o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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