Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000
Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state da ultimo rideterminate e contestualmente ripartite, tra le strutture centrali e gli uffici giudiziari appartenenti ai singoli distretti, le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria nei limiti di quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997 in n. 49.780 unita', incrementate di n. 770 unita' per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276, per un totale complessivo di n. 50.550 unita';
Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota prot. n. 291/DG/00 in data 3 agosto 2000, con allegata relazione tecnica, come integrata con note prot. n. 320/DG/00 del 18 settembre 2000 e prot. n. 322/DG/00 del 19 settembre 2000 e, da ultimo, riformulata con nota prot. n. 331/dg04/00 in data 26 settembre 2000, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3 e 2 dell'area funzionale "C", alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale "B" ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale "A";
Considerato che tale proposta comporta l'incremento di n. 313 posti nella posizione economica C3, di n. 1.900 posti nella posizione economica C2, di n. 1.145 posti nella posizione economica B3 e di n. 93 posti nella B2, per un totale complessivo di n. 3.451 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di n. 230 posti nella posizione economica B3 e di n. 1.629 posti nella posizione economica B2, ma appartenenti a profili professionali diversi da quelli portati in aumento nelle stesse posizioni economiche B3 e B2, ed alla contestuale riduzione di n. 1.479 posti nella posizione economica Bl e di n. 250 posti nella posizione economica Al, per un totale complessivo di n. 3.588 posti;
Considerato altresi' che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;
Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, escluso il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, e' di n. 43.725 unita', e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 2.339.271.900.000, un maggior onere di L. 36.634.998.000, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 30 del contratto collettivo integrativo stipulato il 5 aprile 2000;
Considerato che per l'Amministrazione giudiziaria lo stesso art. 30 del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2000 fino ad un massimo di L. 59.500.000.000 finalizzate al finanziamento dei passaggi di posizione economica interni alle aree funzionali;
Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unita' effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente (escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali), come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro della giustizia con le sopra citate note;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 47312 del 29 settembre 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia;
Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come risulta dal protocollo d'intesa pubblicato a pag. 30 del bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
Decreta:
1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A - quadri 1, 1/bis e 1/ter, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 nelle parti riguardanti le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita' operative dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia procedera' alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra rimodulata nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 ottobre 2000
p. Il Presidente: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 345
 
Tabella A ----> Vedere Tabelle alle pagg. 11 - 12 <----
 
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