Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto de "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a." (in breve "La Difesa assicurazioni S.p.a." o "La Difesa S.p.a."), in Roma. |
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Con provvedimento n. 01729 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Difesa Compagnia di assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 1 (Integrazione della denominazione sociale dell'impresa in forma abbreviata: "La Difesa Assicurazioni S.p.a." o "La Difesa S.p.a." - in luogo della precedente previsione statutaria "La Difesa S.p.a."); art. 8 (Introduzione dell'inciso "e la validita' delle deliberazioni" in aggiunta alla previsione della regolare costituzione dell'assemblea, quali fattispecie regolate dalla legge); art. 9 (Introduzione dell'inciso "e", in materia di presidenza dell'assemblea, per l'individuazione dei soggetti preposti in caso di assenza o impedimento del Presidente e sostituzione delle parole "da altra persona designata" - in luogo delle precedenti "da altro amministratore designato" - per l'individuazione degli ulteriori soggetti preposti in caso di assenza o impedimento anche di colui che e' demandato a farne le veci); art. 10 (Riformulazione dell'articolo: "In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, si intendera' decaduto l'intero consiglio e dovra' essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovra' essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori"); art. 11 (Sostituzione della parola "puo'" - in luogo di "potra'" - in relazione al compimento, da parte del Consiglio, di tutti gli atti ritenuti opportuni in esecuzione dei poteri conferitigli); art. 13 (Modifica delle modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione: "mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno due giorni prima ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "... mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma, spediti almeno due giorni prima di quello della riunione ...". Introduzione della possibilita' che le adunanze del Consiglio si tengano per televideoconferenza: condizioni ed effetti); art. 14 (Introduzione dell'inciso "disgiuntamente" in materia di rappresentanza della societa' in relazione ai soggetti all'uopo individuati); art. 17 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del Collegio sindacale: "La societa' e' controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi dell'art. 2379 del codice civile". Nuova disciplina in materia di: a) criteri di scelta dei sindaci: iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; b) nomina e retribuzione dei sindaci e designazione del Presidente del collegio: assemblea degli azionisti quale organo competente; c) rimborso spese sostenute dai sindaci per l'esercizio del loro ufficio; d) durata in carica dei sindaci e rieleggibilita'; e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale); art. 18 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: "entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio" - in luogo della precedente previsione statutaria: "... entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio); art. 19 (Riformulazione dell'articolo: "Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo assegnazione del 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i soci ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono destinati come segue: - il 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni". Nuova disciplina: individuazione dei casi di mancata distribuzione degli utili di bilancio tra i soci, a seguito di delibera assembleare: speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero utili rinviati in tutto o in parte ai successivi esercizi). |
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