Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2000
Indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 820/97;
Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformita' dell'art. 20 del sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante "Modalita' applicative supplementari del regolamento n. 820/1997/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina";
Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonche' di disporre termini e modalita' di applicazione supplementari per consentire l'attivita' degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine cosi' come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
"etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non pre-imballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell'esercizio di vendita;
"carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91; tra le carni di animali della specie bovine si intendono comprese anche quelle della specie bufalina;
"carne bovina preconfezionata": unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettivita', costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
"carne bovina preincartata": unita' di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;
"organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carne bovina;
"autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera nonche' quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
"controllo": controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011;
"vigilanza": controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme attuative del presente decreto.
 
Sistema obbligatorio di etichettatura
Art. 2.
1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi.
2. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:
a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)";
c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)";
I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono:
quelli di approvazione previsti dall'art. 10, comma 1, della direttiva n. 64/433/CEE del 26 luglio 1964, oppure
3. il numero di registrazione nazionale dal 1o gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni dovranno indicare in etichetta, le seguenti ulteriori informazioni:
a) lo Stato membro o Paese terzo di nascita;
b) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
c) lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.
Per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a trenta giorni nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita o nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non e' necessario indicare tali Stati membri o Paesi terzi quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o Paese terzo per un periodo superiore a trenta giorni.
Per le carni ottenute da animali nati nella Comunita' anteriormente al 1o gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "*(nato prima del 1o gennaio 1998)".
Per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunita', per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita ed al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "*(Importato vivo nella CE)" oppure "*(Importato vivo da [nome del paese terzo])".
4. Per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Stato membro U.E. e' possibile riportare in etichetta "origine: (nome dello Stato membro)", mentre per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Paese terzo e' possibile indicare "origine: (nome del Paese terzo)".
5. In deroga, gli operatori e le organizzazioni indicano in etichetta, per le carni macinate, dal 1o settembre 2000:
a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
b) nome dello Stato in cui sono state preparate le carni macinate. L'indicazione deve recare le parole: "Preparato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
c) nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. L'indicazione deve recare le parole: "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
nonche' dal 1o gennaio 2002:
d) nome del Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli animali, se differenti da quello di preparazione delle relative carni. L'indicazione deve recare le parole: "Origine (Stato/i membro/i o Paese/i terzo/i di nascita e di allevamento)";
6. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Le informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile.
Il rilascio delle etichette nei laboratori di sezionamento, nel caso di prodotto preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche nel caso di carne venduta a taglio, deve avvenire con un sistema che consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima.
Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. Fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate negli esercizi di vendita, e' consentita, fino al 15 dicembre 2000, la sostituzione dell'etichetta medesima con l'informazione fornita per iscritto.
7. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.
 
Sistema facoltativo di etichettatura
Art. 3.
1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni, oltre a quelle obbligatorie di cui all'art. 2, deve:
a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto;
c) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 4.
1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:
a) capacita' di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare;
b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli esercizi di vendita.
2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:
a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra quantita' di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura puo' essere garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo;
b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilita' del prodotto etichettato.
 
Art. 5.
1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed allegare:
relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed il volume stimato;
disciplinare come previsto all'art. 10;
disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della U.E. o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti paesi;
documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 6.
 
Art. 6.
1. L'organismo indipendente, designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla norma europea EN/45011. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi.
 
Art. 7.
1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito:
all'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera;
alla conformita' degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'art. 6;
alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;
alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;
alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'art. 10, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;
all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o piu' Stati membri dell'U.E., esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;
alle modalita' e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari;
alle modalita' di controllo della banca dati;
all'attivita' di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare;
alle modalita', alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 15.
2. La Commissione ha, inoltre, la facolta' di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterra' opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari.
3. La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.
 
Art. 8.
1. Della Commissione fanno parte:
due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzioni di Presidente;
un funzionario del Ministero della sanita';
un funzionario del Ministero dell'industria;
quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti sono integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione;
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. La Commissione puo' avvalersi di esperti dei processi di produzione dell'intera filiera.
 
Art. 9.
1. L'Autorita' competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e' il Ministero delle politiche agricole e forestali che, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 7, ha il compito di:
approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si e' pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato. Ad ogni disciplinare approvato e' attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale;
autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 6;
revocare l'approvazione dei disciplinari;
revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;
notificare alla Commissione U.E. l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari;
monitorare l'attivita' delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.
 
Art. 10.
1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.
2. Il disciplinare deve indicare, in particolare:
le informazioni, oltre quelle obbligatorie di cui all'art. 2, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 12;
le misure atte a garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;
i criteri e le modalita' per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro;
gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'organizzazione;
i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011;
le caratteristiche del logo e le modalita' di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti;
il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalita' di controllo;
i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare;
l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.
 
Art. 11.
1. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero delle politiche agricole e forestali, eventuali inadempienze al disciplinare nonche' eventuali violazioni alla normativa vigente.
 
Art. 12.
1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina, su base volontaria, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 2, contiene ulteriori indicazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni. In particolare, dette informazioni facoltative possono riguardare:
a) la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, eta' dell'animale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle carni, periodo di frollatura delle carni, ecc.
b) l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione ecc.;
c) l'animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.;
d) eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo e' almeno quello dell'ultimo segmento.
3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, puo' riportare l'indicazione di "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione "Origine: Italia".
4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.
 
Art. 13.
1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, nel caso l'operatore o l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 12, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. L'etichetta puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.
2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro.
3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attivita'. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilita' di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.
 
Art. 14.
1. Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare, per le fasi di propria competenza, su base informatica:
a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;
c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
d) l'identificazione dei lotti commerciali;
e) l'elenco degli esercizi di vendita;
f) lo scarico dei singoli animali e dei lotti.
2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art. 7.
 
Art. 15.
1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale "Autorita' competente" in collaborazione con le regioni e province autonome.
 
Art. 16.
1. L'operatore o l'organizzazione e' tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni.
 
Art. 17.
1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non puo' far richiesta ai sensi dell'art. 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.
2. Il divieto di cui al comma 1, permane:
per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative;
per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni;
per un periodo supplementare di 5 anni, a partire dalla data della sentenza di condanna.
3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 puo' avvenire per autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.
 
Art. 18.
1. E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi rispettivamente alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari" e "alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari".
 
Art. 19.
1. In adempimento alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1825/2000, gli organi di vigilanza impartiscono le necessarie disposizioni per la rietichettatura delle carni bovine ovvero per la loro destinazione alla trasformazione in prodotti a base di carne bovina diversi da quelli di cui all'art. 1.
 
Norme transitorie
Art. 20.
1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, potra' continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale, conformandosi in ogni caso, per le indicazioni obbligatorie, a quanto previsto all'art. 2.
2. Nelle more dell'istituzione della Commissione prevista dagli articoli 7 e 8 del presente decreto i relativi compiti sono svolti dalla Commissione gia' istituita ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 154
 
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