Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 novembre 2000, n. 331 |
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. (Compiti delle Forze armate) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge. 3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 4. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza. 6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge. 7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il seguente: "Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". - Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il seguente: "Art. 52 - La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ne' l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". - L'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardavano materia ridisciplinata dall'articolo in esame.
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| Art. 2. (Personale militare impegnato nella difesa nazionale)
1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 2: Comma 1, lettera a). - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni: b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito: e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo della armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina; e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina; k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina; l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni". Comma 1, lettere b) e c). - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: 1o caporal maggiore; caporal maggiore scelto; caporal maggiore capo; caporal magiore capo scelto; b) Marina: sottocapo di 3a classe; sottocapo di 2a classe: sottocapo di 1a classe; sottocapo di 1a classe scelto; c) Aeronautica: aviere capo; 1o aviere scelto; 1o aviere capo; 1o aviere capo scelto. 2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi' costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita'. 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7". "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo; b) Marina: sergente; secondo capo; secondo capo scelto; c) Aeronautica: sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. 2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; aiutante; b) Marina: capo di 3a classe; capo di 2a classe; capo di 1a classe; aiutante; c) Aeronautica: maresciallo di 3a classe; maresciallo di 2a classe; maresciallo di 1a classe; aiutante. 3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi' costituita: a) Esercito: sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); b) Marina: sergenti: 7.875; marescialli 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); capitanerie di porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); c) Aeronautica: sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).". Comma 1, lettera e). - Il testo dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1959, n. 98, e' il seguente: "Art. 1. Il corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento". Comma 1, lettera f), n. 1. - Il testo dell'art. 78, della Costituzione e' il seguente: "Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".
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| Art. 3 Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da: 1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'articolo 1; 2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale: 2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo: 1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali; 2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente; 3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo; 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche; 5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero: 5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge; 3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. 2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualita' della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a: a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica; b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali; c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto; e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia' previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.
Note all'art. 3: Comma 1, lettera a), n. 2.1. - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera a). Comma 1, lettera a), n 2.2. - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera b). Comma 1, lettera a) n. 2.3. - Il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo, 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicuiare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attivazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa, delle iniziative di riordino e di riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative". Comma 1, lettera e). - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera b). Comma 1, lettera f), n. 4. - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi: in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio; 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 6) compiano il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20% dei posti disponibili appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1, e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1, viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.". Comma 1, lettera f), n. 5.3. - Il testo dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente nuove norme per il servizio di leva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1975, n. 154, e' il seguente: "Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con disciplina rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento". Comma 1, lettera f), n. 7. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, concernente l'autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, e' autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'art. 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unita' da trarre dai carabinieri ausiliari gia' arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 2. Nell'anno 2000 si procedera' ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa. 3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto: a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale; b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto. 4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco. 4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni: a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva; b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue: 1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva maggiorata, in relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento; 2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita' di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva; 3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comportera' il collocamento in congedo dell'interessato. 4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. E' altresi' possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa. 4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale gia' trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilita' di transito nei volontari in ferma breve". Comma 1, lettera f), n. 8. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario reca disposizioni di attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Comma 1, lettera g). - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185, reca disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 4, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Comma 1, lettera h). - Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26, e' il seguente: "Art. 1 (Formazione dei contingenti e disponibilita'). - 1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. 2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa. 3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli. 5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772". "Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva). - 1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico; b) arruolato, con prole; c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente; f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni; g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare. 2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1. 3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresi' essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti condizioni: a) difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita' lavorative; b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno due anni ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialita' giovanile e al lavoro autonomo, sempreche' con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico-amministrativa dell'azienda o della attivita'; c) minor indice di idoneita' somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali. 4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa. 5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. 6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali. 7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva. 8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3". Comma 3, lettere d) ed e). - Il testo degli articoli 29, comma 2, e 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987 e' il seguente: "Art. 29 (omissis). "2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo". "Art. 30 (Accordi con gli enti locali). - 1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e societa' civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio. 2. L'amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare. 3. I suddetti programmi riguardano: a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate; b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi; c) l'organizzazione, in concorso con le amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze; d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella societa' civile, attraverso dibattiti, incontri con realta' culturali ed associative, nonche' la partecipazione a momenti significativi della vita sociale. 4. Le autorita' militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi. 5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilita' civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture".
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| Art. 4. (Facolta' di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria)
1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unita' di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge. |
| Art. 5 Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
Note all'art. 5: Comma 1. - Il testo dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente: "2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni". - Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al cinque per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere a questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.". Comma 2. - Il testo dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' il seguente: "Art. 17 (Qualifiche e profili professionali). - 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali i e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di la nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.".
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| Art. 6 Relazione al Parlamento
1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Note all'art. 6: Comma 1. - Il testo dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' il seguente: "Art. 48 (Relazione sullo stato del personale di leva). - 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresi' lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la situazione delle attivita' culturali e ricreative a favore dei militari di leva". - Il testo dell'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 27 luglio 1978 e' il seguente: "Art. 24. - Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.".
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| Art. 7. (Adeguamenti organizzativi e strutturali)
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicita', efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita' ai criteri e principi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti: a) regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482; d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077; e) legge 16 giugno 1977, n. 372; f) legge 27 aprile 1978, n. 183; g) legge 22 dicembre 1989, n. 419; h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Note all'art. 7: Comma 1. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente "disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, reca norme concernenti le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa. - Il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: "5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti anche riordinando le competenze degli uffici. accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi: c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.". - Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185 e' il seguente: "Art. 4-quater. - 1. Il Governo per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessita' di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi al. l'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale emana entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti: a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365; b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167; c) regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451. 2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e' acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.". Comma 1, lettera a). - Il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, recante "approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1927, n. 110. Comma 1, lettera b). - Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52. Comma 1, lettera c). - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11. Comma 1, lettera d). - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante approvazione del regolamento per gli stabilimenti militari a carattere industriale e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239. Comma 1, lettera e). - La legge 16 giugno 1977, n. 372, recante ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1977, n. 186. Comma 1, lettera f). - La legge 27 aprile 1978, n. 183, recante regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1978, n. 134. Comma 1, lettera g). - La legge 22 dicembre 1989, n. 419, recante riordinamento del servizio mensa delle Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1990, n. 2. Comma 1, lettera h). - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
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| Art. 8. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 e' determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi. 3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa, contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-h) (Omissis); i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.".
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| Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6433): Presentato dal Ministro della difesa (Scognamiglio Pasini) l'8 ottobre 1999. Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 18 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI e Comitato per la legislazione. Esaminato dalla IV commissione il 5, 19 ottobre 1999, il 10 novembre 1999, il 20 gennaio 2000, l'8, 9, 15, 16 febbraio 2000, il 7 e 8 marzo 2000. Relazione scritta presentata l'8 marzo 2000 (atto n. 6433/A - relatore on. Romano Carratelli). Esaminato in aula il 10 marzo 2000, il 13 giugno 2000 ed approvato il 14 giugno 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4672): Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a e 11a. Esaminato dalla 4a commissione il 19 e 26 luglio 2000, il 27 settembre 2000, il 3, 4, 11 e 12 ottobre 2000. Esaminato in aula il 17 e 19 ottobre 2000 ed approvato il 24 ottobre 2000. |
| Tabella A (articolo 3, comma 1, lettera a)
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi di lire) ANNO ONERE
2000 43 2001 362 2002 618 2003 649 2004 681 2005 717 2006 752 2007 790 2008 830 2009 871 2010 915 2011 960 2012 978 2013 997 2014 1.013 2015 1.031 2016 1.045 2017 1.060 2018 1.078 2019 1.093 2020 1.096 |
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