Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 novembre 2000, n. 331
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Compiti delle Forze armate) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
- Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 52 - La difesa della Patria e' sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino ne' l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica".
- L'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'art.
1, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
riguardavano materia ridisciplinata dall'articolo in esame.



 
Art. 2.
(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)

1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di
cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto
previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi
dell'articolo 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia
sia coinvolta direttamente o in ragione della sua
appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla
lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in
servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad
ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.



Note all'art. 2:
Comma 1, lettera a).
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, concernente "Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97 della legge
23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con
esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I
ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio
permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni:
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito:
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo della armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato della
Marina;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della
Marina;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive
modificazioni ed integrazioni".
Comma 1, lettere b) e c).
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal magiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe:
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
aiutante;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
aiutante.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi' costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).".
Comma 1, lettera e).
- Il testo dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n.
189, concernente "Ordinamento del corpo della Guardia di
finanza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
1959, n. 98, e' il seguente:
"Art. 1. Il corpo della Guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle
frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per
i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
Comma 1, lettera f), n. 1.
- Il testo dell'art. 78, della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari".



 
Art. 3
Trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita'
dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento
della consistenza del personale in servizio coerente con
l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,
entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente
comma, in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui
all'articolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti
categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma
prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate,
nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo
delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita'
dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a),
prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto
all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni
in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla
programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni
stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in
ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti
per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di
carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo
di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di
complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico
dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un
reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima
di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu'
di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima
fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In
particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di
durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio
nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali
previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare
le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma
contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i
volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme
biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma
minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma
prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in
relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni,
per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare
l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le
qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei
volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei
marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della
Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in
relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati
nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo
del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle
Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al
presente numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione
professionale, il completamento di cicli di studio ed il
collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche
attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa
e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di
agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da
parte delle imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari
volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli
iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e
nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per
l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui
all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come
sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei
concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero
5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non
possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a
frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a
concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari
in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo
con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai
diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la
posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento
alla data di entrata in vigore della presente legge e ad
armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego
operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di
incarichi amministrativi e logistici a personale civile del
Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste
dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di
imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura
logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse
al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle
strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare
obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di
chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui
agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a
prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto
sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita'
dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio
militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con
quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da
assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal
luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di
idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei
mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare
riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento
chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione
delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale,
allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di
residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del
personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte
le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle
Capitanerie di porto, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e
relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del
presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio
decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di
Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo
conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da
chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualita' della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a: a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme
di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con
specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonche' sui
contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo
a lezioni di educazione civica; b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di
formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate
per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a
missioni internazionali; c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni; d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine
disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di
categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di
ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni
pasto; e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia' previsto dal comma 2
dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi
di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla
componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche
nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle
infrastrutture per l'attivita' ricreativa, culturale e per il
tempo libero.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.



Note all'art. 3:
Comma 1, lettera a), n. 2.1.
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, vedi nota all'art. 2, comma 1,
lettera a).
Comma 1, lettera a), n 2.2.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1,
lettera b).
Comma 1, lettera a) n. 2.3.
- Il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis,
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo, 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicuiare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attivazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con
gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa, delle iniziative di riordino e
di riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative".
Comma 1, lettera e).
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera
b).
Comma 1, lettera f), n. 4.
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e' il seguente:
"Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.
Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli
organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico,
dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite
concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico,
dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, tramite
concorso interno e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti
scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1,
possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
Stato, d'autorita' o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi
esercita la potesta', o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
incondizionato e agli incarichi, specializzazioni,
categorie e specialita' di assegnazione;
6) compiano il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data
prevista per la scadenza del termine di presentazione delle
domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare obbligatorio o volontario il limite massimo e'
elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi
rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che,
alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di
eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore
a "nella media o giudizio corrispondente nell'ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a
due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1,
possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli
appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
nel bando di concorso per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il quarantesimo anno di
eta';
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la
qualifica di almeno "superiore alla media o giudizio
corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto sette anni di servizio
effettivo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al
comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento
dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto
ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla
lettera a) del comma 1, e' tenuto a frequentare un corso di
formazione e di specializzazione, completato da tirocini
complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso
ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato
della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di
tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario
all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame
sono nominati, sulla base della graduatoria di merito,
marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente,
con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei
possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una
sola volta il primo esame utile.
5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e
dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,
che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il
titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni.
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni
previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
legge 10 maggio 1983, n. 212.
7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza
maggiore non possono partecipare agli esami finali per
l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il
servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi
alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1,
viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di
maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal
giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo
maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4,
concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico svolti anche durante la formazione iniziale, e'
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.".
Comma 1, lettera f), n. 5.3.
- Il testo dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n.
191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, concernente nuove norme per il servizio di
leva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1975,
n. 154, e' il seguente:
"Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti
spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato,
delle regioni e delle province, nonche' dei comuni
superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali
degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni
annuali degli operai, i militari in ferma di leva
prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contratte.
Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva
dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a
concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso,
all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede
mediante apposita prova.
La domanda di assunzione deve essere presentata a pena
di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in
congedo.
I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che
prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche
amministrazioni di cui al primo comma del presente
articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
Il Ministero della difesa agevola il collocamento al
lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si
trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento
al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la
ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve
di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.
Le amministrazioni di cui al primo comma del presente
articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione
generale delle provvidenze per il personale del Ministero
della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo nel corso dell'anno precedente.
Le qualifiche professionali e le specializzazioni
acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate
con disciplina rilasciato dall'ente militare competente,
costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
e speciali di collocamento".
Comma 1, lettera f), n. 7.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile
1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge
18 giugno 1999, n. 186, concernente l'autorizzazione
all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti
italiani nell'ambito della missione NATO per compiti
umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento
del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza
ai profughi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
1999 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Ministero della difesa, per far fronte
alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di
pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, e' autorizzato
ad ammettere alla ferma biennale di cui all'art. 21 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di
500 unita' da trarre dai carabinieri ausiliari gia'
arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nell'anno 2000 si procedera' ad ammettere alla ferma
biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri
ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa
spesa.
3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in
ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di
cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:
a) al personale volontario in ferma breve delle Forze
armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del
presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con
un'ulteriore rafferma biennale;
b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui
il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le
esigenze, a reclutare personale volontario secondo le
modalita' di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso
decreto.
4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al
comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del
1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio
permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di
polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.
4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa
in ferma breve delle Forze armate possono essere anche
reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma
volontaria di un anno. Essi sono disponibili per
l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati
su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati
anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi
previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le
norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni
regolamentari valide per i volontari in ferma breve al
primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga
equivalente a quella dei militari di leva maggiorata, in
relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai
rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa,
di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo
anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della
lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per
il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di
tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio
o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita'
di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere
sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle
prove di selezione previste per il reclutamento quale
volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle suddette
prove di selezione ed eventualmente al successivo transito
in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso
del periodo di prolungamento della ferma, di una delle
prove di selezione comportera' il collocamento in congedo
dell'interessato.
4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis
sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa
derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa
in servizio permanente definite dall'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di
volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge
di bilancio. E' altresi' possibile reclutare personale a
ferma annuale a compensazione delle carenze che si
dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle
armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge
di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.
4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta
salva la posizione del personale gia' trattenuto ai sensi
delle predette norme compresa la possibilita' di transito
nei volontari in ferma breve".
Comma 1, lettera f), n. 8.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
supplemento ordinario reca disposizioni di attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri.
Comma 1, lettera g).
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185,
reca disposizioni in materia di personale civile del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 4,
lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Comma 1, lettera h).
- Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, concernente "adeguamento delle
norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al
servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26, e' il seguente:
"Art. 1 (Formazione dei contingenti e disponibilita').
- 1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva
nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta'
e comunque non prima del raggiungimento della maggiore
eta'; si intende per primo trimestre il periodo
gennaio-marzo, per secondo trimestre il
periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo
luglio-settembre, per quarto trimestre il
periodo ottobre-dicembre.
2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo
al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione
alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel
quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso
inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in
qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2
entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in
cui viene comunicata la relativa determinazione ai
competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del
ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di
leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli
obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche
agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale
termine comprende anche il periodo necessario per il
riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772".
"Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva). - 1. In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i
cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di
genitore portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermita' permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua
abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o
celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i
casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di handicap
o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona che, a
causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o delle condizioni
di normale salute fisica o psichica per un periodo di
almeno sessanta giorni;
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente
articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di
leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate,
il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di
chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle
esigenze di incorporazione, possono altresi' essere
dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano,
in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero
particolari responsabilita' lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della
conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno
due anni ovvero di impresa o attivita' economica avviata
con il sostegno di leggi nazionali o regionali di
incentivazione all'imprenditorialita' giovanile e al lavoro
autonomo, sempreche' con la partenza dell'interessato
vengano a mancare i presupposti fondamentali per la
funzionalita' tecnico-amministrativa dell'azienda o della
attivita';
c) minor indice di idoneita' somaticofunzionale o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul
piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche,
artistiche, culturali.
4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa, sulla base
dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel
determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di
sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito
indicati in tale decreto devono essere computati su base
familiare, considerando il reddito complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del
presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto competenti per
territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei
dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la
individuazione degli arruolati che, in caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di
invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non
fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a
quelle previste al comma 3".
Comma 3, lettere d) ed e).
- Il testo degli articoli 29, comma 2, e 30 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
1987 e' il seguente:
"Art. 29 (omissis).
"2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
base della rappresentanza militare, nell'ambito del
territorio del presidio, concordano le necessarie
iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni,
le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del
luogo".
"Art. 30 (Accordi con gli enti locali). - 1. Allo scopo
di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e
societa' civile, i comandi delle regioni militari, dei
dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree,
d'intesa con i consigli intermedi della rappresentanza
militare, su direttive del Ministro della difesa,
concordano con le regioni, le province ed i comuni, i
programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art.
19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei
militari in servizio.
2. L'amministrazione militare concorda la
programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al
comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.
3. I suddetti programmi riguardano:
a) l'ammissione dei militari in servizio alla
frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili,
culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio
comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle
Forze armate;
b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed
extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai
musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti
sportivi;
c) l'organizzazione, in concorso con le
amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed
altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere
il fenomeno delle tossicodipendenze;
d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare
l'integrazione dei militari nella societa' civile,
attraverso dibattiti, incontri con realta' culturali ed
associative, nonche' la partecipazione a momenti
significativi della vita sociale.
4. Le autorita' militari, secondo quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti
scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti
nell'ambito del territorio in cui operano gli enti
militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture
ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti
stessi.
5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono
alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro
i rischi e la responsabilita' civile derivanti dall'uso
delle predette infrastrutture".



 
Art. 4.
(Facolta' di trasformazione del servizio di leva
in ferma annuale volontaria)

1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla
legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma
annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta
giorni dalla data di incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad
una quota delle unita' di personale da reclutare in
ferma annuale, definita con decreto del Ministro della
difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa
indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata
alla presente legge.
 
Art. 5
Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.



Note all'art. 5:
Comma 1.
- Il testo dell'art. 10, comma 2 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni".
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, concernente norme in materia di promozione
dell'occupazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata
soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa'
nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al
cinque per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche a societa' cooperative di produzione e
lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al
comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che
occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate
non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di
produzione e lavoro possono essere a questa forniti come
prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le
informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla
societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di
fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
Comma 2.
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e' il seguente:
"Art. 17 (Qualifiche e profili professionali). - 1. Le
qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite
durante il servizio militare in qualunque forma prestato,
attestate con diploma rilasciato dall'ente militare
competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi
per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche
funzionali i e relativi profili professionali della
pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate
dagli ufficiali di complemento di la nomina e le qualifiche
professionali acquisite, comprovate con attestati
rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono
titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali
e relativi profili professionali della pubblica
amministrazione.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 e'
riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la
specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza
con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso
o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di
diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e
il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o
l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente
all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con i Ministri della funzione pubblica, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la
corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui
ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi
profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al
lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita'
sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti
pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di
concorso per l'immissione di personale esterno, devono
indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3.".



 
Art. 6
Relazione al Parlamento

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.



Note all'art. 6:
Comma 1.
- Il testo dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre
1986, n. 958, e' il seguente:
"Art. 48 (Relazione sullo stato del personale di leva).
- 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro
della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati,
presenta al Parlamento la relazione sullo stato del
personale di leva e in ferma di leva prolungata,
congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina
militare, prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978,
n. 382.
2. Con la relazione sullo stato del personale di leva
sono illustrati altresi' lo stato di attuazione di quanto
previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonche' la
situazione delle attivita' culturali e ricreative a favore
dei militari di leva".
- Il testo dell'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n.
382, concernente norme di principio sulla disciplina
militare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del
27 luglio 1978 e' il seguente:
"Art. 24. - Il Ministro della difesa, entro il 31
dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato della disciplina militare.".



 
Art. 7.
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)

1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura
ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze
armate alle esigenze della progressiva trasformazione
dello strumento militare in professionale, il Governo,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri
di economicita', efficacia ed efficienza la disciplina
dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e
della contabilita' delle Forze armate, al fine di
pervenire ad una disciplina omogenea a livello
interforze in aderenza ai principi di cui alla legge 18
febbraio 1997, n. 25, ed in conformita' ai criteri e
principi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e)
e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarita'
dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i
regolamenti di cui al presente articolo sono individuate
le disposizioni regolamentari che cessano di avere
efficacia dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo
4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono
inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le
disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli
stessi regolamenti, contenute nei seguenti
provvedimenti:
a) regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio
decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti
e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1482; d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali
militari a carattere industriale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.



Note all'art. 7:
Comma 1.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 concernente "disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n.
45, reca norme concernenti le attribuzioni del Ministro
della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa.
- Il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59 concernente delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti anche
riordinando le competenze degli uffici. accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi:
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.".
- Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge 17
giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 1999, n. 269 concernente disposizioni
urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali nei territori della ex
Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione
all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati
in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185
e' il seguente:
"Art. 4-quater. - 1. Il Governo per fare fronte alle
esigenze logistiche e di approvigionamento del personale
italiano impiegato nell'ambito della missione di cui
all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla
necessita' di procedere alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi
vigenti relativi al. l'impiego di militari italiani in
missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del
territorio nazionale emana entro il 31 dicembre 1999, uno o
piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi
amministrativi di sostegno logistico e di lavori
infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano
coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai
seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare,
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi
trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre
1939, n. 2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi
centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
commissariato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui
all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei
regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e'
acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari.".
Comma 1, lettera a).
- Il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, recante
"approvazione del regolamento per l'amministrazione e
contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1927, n.
110.
Comma 1, lettera b).
- Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi,
istituti e stabilimenti militari e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
Comma 1, lettera c).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione
e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11.
Comma 1, lettera d).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1077, recante approvazione del regolamento per gli
stabilimenti militari a carattere industriale e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
2 settembre 1977, n. 239.
Comma 1, lettera e).
- La legge 16 giugno 1977, n. 372, recante
ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle
apparecchiature e dei mezzi dell'esercito e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1977, n. 186.
Comma 1, lettera f).
- La legge 27 aprile 1978, n. 183, recante regolazione
contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze
armate in occasione di pubbliche calamita' e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1978, n. 134.
Comma 1, lettera g).
- La legge 22 dicembre 1989, n. 419, recante
riordinamento del servizio mensa delle Forze armate e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1990, n. 2.
Comma 1, lettera h).
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
recante disposizioni in materia di personale civile del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.



 
Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in
lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per
l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per
ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono
determinati nella misura massima indicata dalla tabella
A allegata alla presente legge. L'onere a regime a
decorrere dal 2020 e' determinato nella misura massima
di lire 1.096 miliardi.
3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui
il tasso di incremento degli oneri individuato dalla
tabella A allegata alla presente legge risulti superiore
al tasso di incremento del prodotto interno lordo a
prezzi correnti, previsto nel documento di
programmazione economico-finanziaria approvato dalle
risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria
quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di
riferimento, corrispondente alla differenza tra i due
tassi di variazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233 e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa, contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-h) (Omissis);
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.".



 
Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6433):
Presentato dal Ministro della difesa (Scognamiglio
Pasini) l'8 ottobre 1999.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 18 ottobre 1999, con pareri delle commissioni
I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI e Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla IV commissione il 5, 19 ottobre 1999,
il 10 novembre 1999, il 20 gennaio 2000, l'8, 9, 15, 16
febbraio 2000, il 7 e 8 marzo 2000.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2000 (atto n.
6433/A - relatore on. Romano Carratelli).
Esaminato in aula il 10 marzo 2000, il 13 giugno 2000
ed approvato il 14 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4672):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a e 11a.
Esaminato dalla 4a commissione il 19 e 26 luglio 2000,
il 27 settembre 2000, il 3, 4, 11 e 12 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 17 e 19 ottobre 2000 ed approvato
il 24 ottobre 2000.
 
Tabella A
(articolo 3, comma 1, lettera a)

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
ANNO ONERE

2000 43
2001 362
2002 618
2003 649
2004 681
2005 717
2006 752
2007 790
2008 830
2009 871
2010 915
2011 960
2012 978
2013 997
2014 1.013
2015 1.031
2016 1.045
2017 1.060
2018 1.078
2019 1.093
2020 1.096
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone