Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sentita la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunita' di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti iscritti negli elenchi
1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta' al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", si trascrive il testo
dell'art. 20, in attuazione del quale e' stato emanato il
presente regolamento:
"Art. 20 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
- L'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), cosi' recita:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti formativi del
Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi, straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizioni ed ampliamento attribuzioni della conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali, di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 1 e 18, comma 2, della citata legge
12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
"Art. 1 (Collocamento dei disabili) - 1. La presente
legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita';
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili
di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778,
5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno
1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di
cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge
20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilta' e'
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'".
"Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali) - 2. In
attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di
tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1,
2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad
un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che
occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo
20 stabilisce le relative norme di attuazione".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 277
del 26 novembre 1998, modificata dalla legge 17 agosto
1999, n. 288 (Disposizioni per l'espletamento di compiti
amministrativo-contabili da parte dell'amministrazone
civile del Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
20 agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
1979, n. 28.



 
Art. 2.
Obbligo di riserva
1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso e' tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonche' le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, e' individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilita' di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
"Art. 3 (Assunzioni obbligatorie - quote di riserva). -
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1, nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1, si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui ai comma 1, insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e'
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui ai presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella
relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il
singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi
inoltre per la durata della procedura di mobilita'
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1,
della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge
29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n.
29.
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 della citata legge
12 marzo 1999 n. 68 e' il seguente:
"2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'art. 3. Sono, altresi' esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita'
dell'attivita' di trasporto".
- I commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sono i seguenti:
"1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta gorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili".
"3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei
datori di lavoro".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 12 marzo
1999, n. 68, e' il seguente:
"Art. 2 (Collocamento mirato) - 1. Per collocamento
mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti
tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro
capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".



 
Art. 3.
Modalita' di computo della quota di riserva. Esclusioni
1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresi' esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attivita' lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attivita', e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilita' non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento piu' favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacita' lavorative. L'accertamento della compatibilita' delle mansioni e' svolto dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalita' ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidita' superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidita' superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unita', a prescindere dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attivita' di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 4 (I criteri di computo della quota di riserva).
- 1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata
non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di
produzione e lavoro, nonche' i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano le norme contenute nell'art. 18, comma secondo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di telelavaro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina
di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 18 dicembre
1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa
il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono
computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'art. 3, se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia, di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio a la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'art. 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'art. 8.
5. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento mediante convenzioni alle
associazioni nazionali di promozione tutela e
rappresentanza, di cui all'art. 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni che abbiano le adeguate competenze
tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti di
formazione che di tali associazioni siano emanazione,
purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge
21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui
all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini
del finanziamento delle attivita' di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica
ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo comma dell'art. 181 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilita'
previsto dall'art. 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248,
e per il fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata "conferenza unificata .".
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n.
68/1999 si veda alle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge 5
febbraio 1992, n. 104:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1,
della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da
un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare,
in servizio presso le unita' sanitarie locali".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu'
rappresentative ;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1 .".
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, si veda note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1997, n. 246 (Modificazioni al capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in
materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti
pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1997.
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 12 marzo
1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 4.
Sospensione degli obblighi
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.



Nota all'art. 4:
- Per i testi degli articoli 3, 9, comma 1, e 18 della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note agli
articoli 1 e 2.



 
Art. 5.
Compensazioni territoriali
1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unita' produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilita' della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalita' stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione e' immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unita' produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della
citata legge n. 68 del 1999:
"6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti
alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare agli uffici competenti un prospetto dai quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'art. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'art. 23, comma 1, la periodicita'
dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che i
prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico".



 
Art. 6.
Modalita' di assunzioni obbligatorie
1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e gia' in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potra' essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano gia' in servizio una unita' lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unita' mancante e' assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della
citata legge n. 68 del 1999:
"1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti
ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro
che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti
da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti".



 
Art. 7.
Avviamento
1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine e' riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessita' e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilita' di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilita' di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalita' formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonche' nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro puo' presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68
del 1999, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato
dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.
482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilita' della
invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle forze
dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 68 del 1999:
"Art. 11 (Convenzioni e convenzione di integrazione
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre adozione di
deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell`art. 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, e convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite
al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della
citata legge n. 68 del 1999:
"5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione, nel
termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine
della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
n. 68 del 1999:
"Art. 12 (Cooperative sociali) - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le
cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1
presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i
citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro
si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo
diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2,
lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di
30 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di
lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art.
3 attraverso l'assunzione di cui alla tenera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa
sociale ovvero presso il libero professionista di cui al
comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di
lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non
deve essere inferiore a quello che consente alla
cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui
al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi
gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le
funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi
del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo
personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3
e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti
disabili".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della
citata legge n. 68 del 1999.
"4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni
parlamentari competenti per materia; che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1
del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e' il
seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 5
dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle
vedove del personale deceduto per causa di servizio). - 1.
Le assunzioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto
1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto
inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle
condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980,
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni
riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981
n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'art. 7
della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in
soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo
contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato al posti riservati nei
ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal
servizio di personale delle categorie riservatarie
medesime.
3. L'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e
l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la
dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha
decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo
accertamento da parte dell'organo sanitario preposto;
parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del
personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a
tutti gli effetti dallo stesso giorno".



 
Art. 8.
Sistema sanzionatorio
1. L'attivita' ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e' rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonche' l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.



Note all'art. 8:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge
n. 68 del 1999:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. Le imprese private e gli enti
pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui
all'art. 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire
50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro
e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'art. 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme
sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante
il quale risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo
3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui
all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno
per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato
nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 68 del 1999:
"Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione".
- Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n.
68 del 1999 e' il seguente:
"6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti
alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicita'
dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che i
prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico".



 
Art. 9.
Graduatorie
1. Fino al momento della operativita' della graduatoria di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori gia' iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalita' per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori gia' iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
a) anzianita' di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficolta' di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
68 del 1999:
"Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui
al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le
inclinazioni, nonche' la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da
assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedano al collocamento delle persone di cui al primo
periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di
lavoro.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale a per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda".
- L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1991, n.
469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi'
recita:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare politiche attive
del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g)
e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a) tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le provincie individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 68 del
1999 e' riportato nelle note all'articolo 3.



 
Art. 10. Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o
disabili liberi professionisti e servizio competente
1. Ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonche' le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilita' ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresi' ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneita' al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attivita' oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione e' tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile puo' stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarita' del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalita' individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresi' disciplinate le modalita' della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilita' delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalita' della formazione personalizzata per il disabile, che puo' svolgersi anche in attivita' diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalita' equivalenti a quelle possedute nonche' adeguate alle mansioni che il disabile stesso e' chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilita' del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalita' di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.



Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 12 e 3 della legge n. 68
del 1999 si rimanda rispettivamente nelle note agli
articoli 7 e 2.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 9 della legge
8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali):
"Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio sanitarie ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di "cooperativa sociale ".
"Art. 9 (Normativa regionale). - 1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono
l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le
modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi
socio-sanitari, nonche' con le attivita di formazione
professionali e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti
tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche
che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in
particolare, i requisiti di professionalita' degli
operatori e l'applicazione dalle norme contrattuali
vigenti.
3. Le regioni emanano altresi' norme volte alla
promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilita' delle regioni medesime".
- Per il testo dell'art. 6 comma 2 della legge n. 68
del 1999 si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 11
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili gia' occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonche' i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 68 si
veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, si veda nelle
note all'art. 1.



 
Art. 12.
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge, si intendono attivati con priorita' nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalita' acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della
citata legge n. 68 del 1999:
"3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5,
che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni sono avviati al lavoro degli uffici
competenti senza necessita' di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6".
- Per il testo dell'art. 4, comma 6 si veda nelle note
all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della
citata legge n. 68 del 1999:
"2. Presso gli uffici competenti e' istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati: l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduataria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa".



 
Art. 13. Disposizioni transitorie relative alla validita' delle convenzioni e
delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.
2. Entro la data di validita' delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce puo' inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalita' fissate dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalita' perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili, nonche' la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non e' consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 della
legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro):
"Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni
regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa
o il gruppo di imprese anche tramite le corrispondenti
associazioni sindacali possono proporre alla commissione
regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di
assunzioni di lavoratori ivi compresi quelli di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e
dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la
commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una
convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella
quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le
qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei
lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale
ritenuti necessari, da organizzare in intesa con la
regione, nonche', in deroga alle norme in materia di
richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con
richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali
sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo'
prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione
femminile e giovanile.
2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a
periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i
requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per
l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine
di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere
nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita'
formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione
circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla
Commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui a
deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e si intende approvata quando siano inutilmente
trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla
sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa
organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle
regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre
1978 n. 845".
"Art. 25 (Poteri derogatori delle commissioni regionali
per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per
l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego,
al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre
deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di
assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni
delle imprese presenti sul territorio e della tipologia
differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di
quella giovanile".
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al
comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione,
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta
giorni dal ricevimento della delibera."
- La legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968, n. 109.



 
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 1



Note all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 68
del 1999 si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali [1/circ.]):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza, unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell''ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al commna 1 e'
convocata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 68 del 1999:
"Art. 21 (Relazione al parlamento). - 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, sulla base dei
dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo,
sono tenute ad inviare al Ministro stesso".



 
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