Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 10 ottobre 2000 |
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compuprint, unita' di Caluso. (Decreto n. 28975). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge, 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il proprio decreto n. 24235 del 16 marzo 1998, con cui e' stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale presentata dalla Compuprint S.p.a., con sede ed unita' in Caluso (Torino), relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno 1999, ed e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta; Vista la domanda della societa' Compuprint, per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (23 dicembre 1997 - 22 giugno 1998), presentata in data 17 aprile 1998; Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 10 aprile 1998 - 22 giugno 1998, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che il predetto provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima; Visto il ricorso, notificato in data 21 dicembre 1998 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la S.p.a. Compuprint ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo, in quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 10 aprile 1998, anziche' alla data del 23 dicembre 1997; Vista la sentenza n. 2491/2000 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto, da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, del decreto ministeriale con il quale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma l, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad una istanza di proroga della CIGS presentata tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975; Preso atto che il Consiglio di Stato, nella sopracitata sentenza, ha stabilito che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1, dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio"; Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Compuprint; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuto con il precitato decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, sede di Caluso (Torino), unita' di Caluso (Torino), per il periodo 23 dicembre 1997 - 22 giugno 1998. Unita' lavorative interessate: per un massimo di ottantacinque lavoratori. Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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