Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 31 ottobre 2000
Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, ed, in particolare, i commi 2-bis e 2-ter del predetto articolo, introdotti dall'art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Considerato che il comma 2-bis dell'art. 8-quinquies richiamato prevede che con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;
Valutate le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanita' militare e' chiamata a soddisfare;
Rilevata la necessita' di assicurare un supporto sanitario di consistente e qualificato livello tecnico-professionale al personale militare nonche' ad alcune particolari categorie di cittadini ed alle popolazioni civili nel corso di missioni ed operazioni fuori area e negli interventi in occasione di pubbliche calamita';
Ritenuta a tali fini la necessita' di garantire l'ampliamento e l'aggiornamento della professionalita' dei sanitari militari, impegnati in un ampio e diversificato ventaglio di patologie e tenuti a fornire prestazioni sanitarie di rilevante profilo su pazienti di ambo i sessi di tutte le fasce di eta';

Decretano:
Art. 1. Categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita'
militare
1. La sanita' militare eroga le prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle seguenti categorie:
a) militari in servizio di leva nonche', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, iscritti di leva e loro parenti;
b) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per patologie correlate a ferite, lesioni e infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio.
2. Possono beneficiare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1, le seguenti categorie:
a) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per cause diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b);
b) coniuge, parenti e affini di primo grado del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza;
c) personale in servizio delle Forze di polizia ad ordinamento militare e, previe intese con le strutture sanitarie militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate, nonche' appartenenti agli ordini religiosi che prestano la loro opera presso strutture militari;
d) personale in servizio presso gli organismi di informazione e sicurezza;
e) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia e relativi coniuge, parenti ed affini di primo grado, a condizioni di reciprocita';
f) componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni;
g) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunita' o di sicurezza, necessitino di trattamenti sanitari in ambienti "protetti", previa autorizzazione del Ministro della difesa;
h) cittadini italiani e stranieri, che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario, individuati di volta in volta con apposita determinazione dell'amministrazione della difesa, previa comunicazione al Ministero della sanita' e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia;
i) cittadini ricoverati, per ragioni d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale;
j) personale in servizio delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle altre amministrazioni pubbliche, limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di missioni ed operazioni fuori area nonche' in occasione di interventi di protezione civile.
 
Art. 2.
Tipologie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare
1. Le strutture sanitarie militari erogano, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi, prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa.
 
Art. 3.
Accordi contrattuali
1. Con successivi decreti del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle categorie di beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, e delle prestazioni di cui all'art. 2, sono individuate le strutture sanitarie militari, le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1 e salvo quanto sara' previsto dagli accordi medesimi, le strutture sanitarie militari possono avviare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle categorie destinatarie di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro della sanità
Veronesi

Il Ministro della difesa
Mattarella
 
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