Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335 |
Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attivita' di sorveglianza e di tracciabilita' dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attivita' di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il Ministero della sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una piu' funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanita' Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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