Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 16 novembre 2000
Modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art. 88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996;
Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 219 del 13 maggio 1999, riguardante gli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati regolamentati;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
Decreta:
Art. 1.
L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalita' stabilite nel presente decreto.
Per ciascuna tipologia di titolo emesso e' possibile effettuare riaperture in tranches. Al termine della procedura di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro con durata semestrale e' disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di tale durata, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.
Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.
 
Art. 2.
In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i decreti del direttore generale del Tesoro concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.
Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facolta' prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sara' calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche offerta. Per rendimento si intende quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonche' il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 15.
 
Art. 3.
I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia, fino al completamento delle operazioni previste dal decreto 23 agosto 2000, e successivamente presso la Monte Titoli S.p.a.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 4.
In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purche' la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre, dal giorno successivo a quello in cui la somma e' versata nelle tesorerie.
 
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i soggetti indicati di seguito purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f), del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
 
Art. 6.
Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonche' del relativo prezzo.
Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale .
Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.
Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo piu' alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.
 
Art. 7.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di "recovery" e' disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.
 
Art. 8.
Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
 
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.
Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
 
Art. 10.
Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare il controvalore in lire degli interessi pagati in euro, in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.
 
Art. 11.
Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni emessi in euro.
 
Art. 12.
L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro e' effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.
E' consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre.
Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'amministrazione.
 
Art. 13.
L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto.
Nel caso le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro di durata semestrale avra' inizio il collocamento supplementare di detti titoli riservato agli specialisti di cui all'art. 1 per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che abbiano partecipato all'asta della tranche ordinaria. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si tiene l'asta ordinaria.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo medio ponderato determinato nell'asta della tranche ordinaria. Eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso da quello medio ponderato dell'asta ordinaria vengono aggiudicate a tale prezzo.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto.
 
Art. 14.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei buoni ordinari del Tesoro semestrali, ivi compresa quella del giorno lavorativo precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei buoni assegnati nell'asta ordinaria, indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1.
 
Art. 15.
L'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro, corrisposti anticipatamente, e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.
Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato al terzo decimale.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro: Visco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone