Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 20 luglio 2000, n. 337
Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 1, della delibera CIPE in data 5 agosto 1998, con la quale e' stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello stesso CIPE, la Commissione 6 "Sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale";
Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate "Le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici";
Visto, in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite le misure che presentino un piu' favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli
operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse
comunitarie; Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra";
Visto, in particolare, il punto 1.1, che stabilisce che per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si fara' fronte, oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria 1999, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che le aliquote delle accise sugli oli minerali siano rideterminate in conformita' alle disposizioni di cui ai successivi commi, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto;
Visto l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1o gennaio 1999 sia istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti nella direttiva CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;
Visto l'articolo 8, comma 10, della stessa legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze;
Visto altresi' l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota in data 30 maggio 2000;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto.
2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.
3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1987, n. 306, recante: "Regolamento per l'organizzazione
del Ministero dell'ambiente" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 7 e 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1998, n. 302:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2 - 3 - 4 - 5 - 6. (Omissis).
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8.-9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a)-e) (Omissis).
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul
prezzo di cessione all'utente finale".
- Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante
"Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per
lo snellimento in discarica di rifiuti e per le
comunicazioni relative ai PcB, nonche' l'immediata
utilizzazione di risorse finanziarie necessarie
all'attivazione del protocollo di Kyoto" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
- L'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 1999,
n. 500, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Al fine di realizzare le finalita' di cui
all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi
per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi
di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto
e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero delle
finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
legge di conversione del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al
comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere
sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione
dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1999, n. 500, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome propongono al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza, individuando i soggetti pubblici responsabili della attuazione nonche' le relative modalita' di monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base della proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai soggetti di cui al comma 1, che procedono agli ulteriori atti amministrativi di propria competenza.
 
Art. 3.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, individua i soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con le modalita' di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse cosi' determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti amministrativi di competenza.
 
Art. 4.
1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le regioni e province autonome nonche' le amministrazioni centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.
 
Art. 5.
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11 della legge n. 598 del 1994, nonche' i criteri e le modalita' di corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di tale rapporto convenzionale si fara' riferimento ai principi e ai criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 598/1994, nonche' agli indirizzi contenuti nell'allegato A al presente regolamento.
3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.



Note all'art. 5:
- L'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
n. 598, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di
cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi
rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul
pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate,
oltre che per le operazioni di acquisto di macchine
utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per
le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche
per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte
di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie
imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei
territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di
passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in
essere alla data di presentazione della domanda di
finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
bilancio approvato o dalle scritture contabili
obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per
un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per
l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di
lavoro.
2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' pari al 30 per
cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate
nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, detto contributo e' pari al 45 per cento del tasso di
riferimento. La misura di tali contributi potra' essere
variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura
massima compatibile con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i
finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le
finalita' e le modalita' di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato
e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite
al fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al
rendimento medio dei BOT a dodici mesi rilevato nel
semestre precedente".



 
Art. 6.
1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite:
a) le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulla regolarita' delle istanze ai fini della ammissibilita' al beneficio;
b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonche' la presentazione di una richiesta di riconoscimento del credito d'imposta.
3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
4. L'ufficio tecnico di finanza puo' effettuare controlli in loco per accertare la veridicita' delle richieste, valutando, in particolare, la congruita' dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2000
Il Ministro dell'ambiente
Bordon

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1999, n. 500, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Allegato 1 INDIRIZZI PER LE AZIONI E I PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA. 1. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti.
Premesso che i programmi nazionali e locali nel settore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono essere finalizzati di norma all'aumento dell'efficienza energetica, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle misure per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico). Le misure potranno comprendere:
a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni dei gas-serra;
b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre 500.000 abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di trasporto (ITS), realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacita' di trasporto pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi o a gas;
cofinanziamento, nella misura massima del 60%, dei costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche, di biodiesel, ETBE, o di altri carburanti ad elevata efficienza;
cofinanziamento, nella misura massima del 50%, dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilita' circolanti nelle isole minori;
cofinanziamento, nella misura massima del 25% del costo del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilita'. 2. Produzione di energia da fonti rinnovabili.
Premesso che la produzione di energia da fonti rinnovabili e' incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;
cofinanziamento, nella misura massima del 30%, della realizzazione di impianti per l'utilizzazione del "solare termico";
cofinanziamento, nella misura massima del 75% della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia dalla fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas. 3. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario.
Premesso che la riduzione dei consumi energetici e' un obiettivo "trasversale" a molti programmi nei settori dell'edilizia pubblica e residenziale, oltreche' dell'industria, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento dei programmi per l'uso efficiente dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie, nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto.
I programmi potranno comprendere:
a) effettuazione di diagnosi energetiche;
b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e assimilati;
c) integrazione delle iniziative in corso "Contratti di quartiere" e "Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio";
d) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento, e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici;
e) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. 4. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici.
Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei programmi di riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli. 5. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni.
I programmi di ricerca, relativamente alle finalita' del presente decreto, riguardano la riduzione delle emissioni e la promozione delle fonti rinnovabili.
Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi:
organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stato di avanzamento del programma di riduzione delle emissioni, come richiesto dalla Convenzione sui cambiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei dati, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, dovra' consentire anche la certificazione delle emissioni e dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'ambiente, provvedera' al finanziamento e all'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una "struttura di servizio" comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalita' di trasporto a basse emissioni. 6. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto".
I programmi finanziabili, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali di riduzione delle emissioni, realizzati da istituzioni pubbliche o aziende private italiane, in collaborazione con partners di altri Paesi industrializzati o con Paesi in via di sviluppo.
I programmi finanziabili devono essere finalizzati all'acquisizione di "crediti di emissione" a favore dell'Italia, nell'ambito della "fase pilota" delle "activities implemented jointly", e dei meccanismi di "joint implementation" e "clean development mechanism".
I programmi saranno cofinanziati, sulla base di accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto proponente, con il Ministero dell'ambiente, e con gli altri Ministeri competenti, secondo i seguenti criteri:
cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint implementation e Clean development mechanism;
cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.
 
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