Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 10 ottobre 2000 |
Attribuzione di contributi gia' assegnati ad altre societa' del Gruppo Fondiaria. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego
Visto l'art. 4, comma 29 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rientranti nell'area della Cigs per l'onere sostenuto dalle medesime in relazione al versamento dei contributi volontari dei lavoratori in esubero; Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1996 che ammette ai benefici suddetti La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni S.p.a., del Gruppo Fondiaria; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che quantifichi nel limite di 15 miliardi l'ammontare dei contributi concessi, per i primi tre anni, in relazione al numero delle domande dei lavoratori interessati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 che concede alle societa' del Gruppo Fondiaria un contributo finanziario che ammonta complessivamente a lire 13.336.336.444 per 329 lavoratori; Visti i provvedimenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 762 del 29 dicembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1998) e n. 01386 del 22 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1999) che hanno approvato la fusione per incorporazione nella Milano assicurazioni S.p.a. rispettivamente de La Previdente assicurazioni S.p.a. e de La Previdente Vita S.p.a.; Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., societa' capogruppo del Gruppo Fondiaria S.p.a., relativa all'assegnazione alla Milano assicurazioni S.p.a. dei contributi residui di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, originariamente concessi alla Previdente assicurazioni S.p.a. e alla Previdente Vita S.p.a.; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 1090 del 13 gennaio 1999, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1999) che ha approvato il cambio di denominazione sociale da Geas assicurazioni S.p.a. in Commercial Union Insurance S.p.a.; Vista l'istanza del 6 settembre 2000 della Commercial Union Insurance S.p.a. concernente l'assegnazione a se' medesima del contributo residuo di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, originariamente concesso alla Geas assicurazioni S.p.a; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo n. 01488 del 29 marzo 2000, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2000) che ha approvato il cambio di denominazione sociale da Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a. in Italia assicurazioni S.p.a.; Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria assicurazioni S.p.a., societa' capogruppo del Gruppo Fondiaria, relativa all'assegnazione all'Italia assicurazioni S.p.a. del contributo residuo di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, originariamente concesso alla Bavaria assicurazioni S.p.a.; Considerato che ai sensi dell' art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1996, l'erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale posticipata, in misura pari alle dichiarazioni degli istituti previdenziali, recanti l'onere sostenuto dall'impresa per la contribuzione volontaria di ciascun dipendente; Considerato, altresi', che alle sottoelencate societa' del Gruppo Fondiaria sono stati erogati, sulla base delle dichiarazioni soprarichiamate, riferite alle prime due annualita', rispettivamente: alla Milano assicurazioni S.p.a. L. 2.353.984.790 su un contributo di L. 2.930.124.207 per 78 lavoratori; alla Geas assicurazioni S.p.a. L. 686.735.580 su un contributo di L. 807.593.916 per 21 lavoratori; alla Bavaria assicurazioni S.p.a. L. 269.343.060 su un contributo di lire 410.244.206 per 7 lavoratori; alla Previdente/Previdente Vita S.p.a. lire 2.836.701.330 su un contributo di L. 3.550.035.883 per 84 lavoratori; Ritenuto per quanto sopra di dover intestare: alla Milano assicurazioni S.p.a. gli importi residui dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 a La Previdente Assicurazioni S.p.a. e a La Previdente Vita S.p.a.; alla Commercial Union Insurance l'importo residuo dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 alla Geas assicurazioni S.p.a.; alla Italia assicurazioni S.p.a. l'importo residuo dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 alla Bavaria assicurazioni S.p.a.; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto stabilito con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, di cui in premessa, l'art. 1 del medesimo e' parzialmente sostituito dal seguente: "Art. 1. - Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale societa' incorporante de La Previdente assicurazioni S.p.a. sono assegnati gli importi residui dei contributi originariamente concessi a La Previdente assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a lire 645.967.742. Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale societa' incorporante de La Previdente Vita S.p.a. sono concessi gli importi residui dei contributi originariamente concessi a La Previdente Vita S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 25.344.690. Alla Commercial Union Insurance S.p.a., gia' Geas assicurazioni S.p.a., e' assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente concessi alla Geas assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 113.561.798. Alla Italia assicurazioni S.p.a., gia' Bavaria assicurazioni S.p.a., e' assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente concessi alla Bavaria assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 109.632.110". |
| Art. 2. La spesa complessiva di L. 894.506.340 gravera' sul capitolo 7670 UPB 7.2.1.3. (gia' capitolo 1176) sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996, gia' impegnato con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza. Roma, 10 ottobre 2000 Il direttore generale: Carla' |
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