Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 3 novembre 2000
Ulteriori criteri cui si devono attenere le Societa' organismi di attestazione (S.O.A.) nell'esercizio della attivita' di attestazione. (Determinazione n. 50/2000).

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
l'esame della documentazione presentata dalle S.O.A. relativamente ai modelli di contratto da stipulare con le imprese da qualificare nonche' allo svolgimento delle proprie attivita' ha evidenziato soluzioni non uniformi oppure ha prospettato sostanziali problematiche da risolvere;
la commissione consultiva, nel prendere in esame dette situazioni, ha rappresentato l'opportunita' di un intervento determinativo dell'Autorita' che contenga, in particolare, precisazioni in ordine all'esclusivita' dell'oggetto sociale, alla presenza di clausole vessatorie nei modelli di contratto, alle modalita' di determinazione delle polizze assicurative, nonche' ad altre modalita' operative della attivita' di attestazione;
la presente determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si devono attenere le S.O.A. nell'esercizio dell'attivita' di attestazione, salvo quelle che costituiscono indicazioni relative alle clausole contrattuali formulate come possibile contenuto di patti convenzionali che sono, peraltro, intese ad apprestare preventiva soluzione di possibili casi di contenzioso in sede di esecuzione del contratto;
in ordine al problema dell'oggetto sociale si dispone specificatamente in ciascun provvedimento di autorizzazione, mentre per gli altri problemi appare opportuno adottare la presente determinazione. Esercizio dell'attivita' di attestazione.
Le S.O.A.:
iniziano lo svolgimento dell'attivita' sociale entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima e, laddove lo abbiano interrotto, devono riprenderlo entro lo stesso termine, a pena di revoca dell'autorizzazione;
comunicano immediatamente all'Autorita' le date di inizio, di interruzioni, con l'indicazione dei relativi motivi, e di riavvio dell'esercizio dell'attivita' di attestazione;
sono tenute a rilasciare il certificato di attestazione secondo il modello che sara' adottato dall'Autorita';
devono rilasciare le attestazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 4 e nel titolo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in prosieguo chiamato regolamento, nonche' nel rispetto dei criteri previsti dalle determinazioni n. 47/2000, n. 48/2000 del 12 ottobre 2000 e dalle ulteriori determinazioni che l'Autorita' potra' assumere in merito. Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.
Oltre alle informazioni e comunicazioni previste dal regolamento, le S.O.A. comunicano all'Autorita':
le modifiche che si intendono apportare all'organico minimo e allegano, contestualmente, ai fini della relativa autorizzazione, il curriculum delle figure professionali da assumere;
le sostituzioni dei componenti del consiglio di amministrazione e dei titolari delle ulteriori cariche sociali indicate nel certificato della Camera di commercio e allegano, contestualmente, i curriculum relativi ai soggetti che subentrano nelle cariche, comprendenti l'elenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e societa';
le variazioni alla compagine sociale e allegano apposita dichiarazione da cui risulti:
a) per le persone fisiche: le attivita' e gli incarichi ricoperti in enti, associazioni e societa' e i motivi per cui gli stessi non contrastano con i principi di indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione;
b) per le persone giuridiche: l'oggetto sociale di ogni ente nonche' i motivi di non contrasto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con i principi di indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione. In presenza di situazioni di controllo o di collegamento vanno indicati i motivi per i quali, sempre sotto il profilo oggettivo e soggettivo, le situazioni anzidette non contrastano con il principio di indipendenza;
per via telematica:
a) gli estremi dei contratti di attestazione non appena stipulati;
b) gli estremi dei contratti di rinnovo di attestazione non appena stipulati;
la ricezione della documentazione trasferita al sensi dell'art. 10, comma 9, del regolamento;
l'intervenuta o omessa trasmissione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del regolamento, della documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni;
le eventuali controversie insorte con l'impresa contraente;
i nuovi certificati di attestazione conseguenti a variazioni con l'espressa indicazione della loro natura sostitutiva rispetto a precedenti attestati. Attivita' promozionali all'esercizio dell'attivita' di attestazione e prestazione di soggetti esterni.
Si premette che le S.O.A. possono utilizzare soggetti esterni all'organizzazione aziendale esclusivamente per le prestazioni strumentali e accessorie e, in ogni caso, estranee alle fasi in cui si articola l'attivita' di attestazione.
Per quanto concerne le attivita' promozionali, funzionali all'acquisizione di clientela, si precisa che:
esse possono consistere soltanto nella diffusione di informazioni relative alla qualita' e alle caratteristiche della prestazione resa dalla S.O.A.;
qualora tali attivita' abbiano risvolti di carattere monetario a beneficio della clientela, comunque non possono portare al risultato di una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo di tariffa;
e' precluso includere nell'attivita' promozionale quella di acquisizione di documenti che dovranno poi costituire oggetto di verifica da parte della S.O.A.;
alle S.O.A., stante l'esclusivita' dell'oggetto della loro attivita', e' precluso assumere posizioni di intermediario rispetto a societa' di consulenza, a compagnie di assicurazione, a istituti di credito o svolgere qualunque tipo di prestazione di servizio. Fase precedente alla conclusione del contratto.
Le S.O.A. sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall'impresa, diretta alla stipula del contralto di cui all'art. 15, comma 2, del regolamento. Resta ferma la liberta' della S.O.A. di determinare la misura del corrispettivo secondo le indicazioni dell'art. 12, comma 4, dello stesso regolamento, nonche' il tempo previsto per l'esecuzione della prestazione nel rispetto del limite massimo stabilito all'art. 15, comma 3, del regolamento.
Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell'impresa sia qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle S.O.A. quale proposta irrevocabile ex art. 1329 del codice civile, la clausola non ha effetto se non approvata specificatamente per iscritto. Contenuto del contratto.
Nel contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa occorre:
prevedere espressamente l'obbligo, da parte delle imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare l'esistenza dei requisiti d'ordine generale richiesti per la qualificazione mediante la documentazione stabilita dall'Autorita' con la determinazione n. 47 del 12 ottobre 2000, cui si aggiunge, ex art. 17, comma 1, lettera f), del regolamento (ovviamente, ove non gia' esibito ai sensi di quanto previsto nella suddetta determinazione n. 47) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, mentre resta precluso prevedere ulteriori documenti rispetto a quelli indicati nella suddetta determinazione;
prevedere l'espressa approvazione per iscritto di clausole, relative alle conseguenze di inadempimento da parte delle imprese alle richieste delle S.O.A.;
individuare le modalita' di comunicazione da parte dell'impresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e qualificazione attribuita, dei casi di sostituzione previsti dall'art. 26, comma 4, del regolamento, ai fini dell'esercizio da parte delle S.O.A. dei poteri indicati dal comma 5 dello stesso articolo;
prevedere clausole contenenti modalita' di comunicazione da parte delle S.O.A. alla impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi di revoca, fallimento o cessazione dell'attivita', al fine dell'esercizio del potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti;
prevedere l'autorizzazione, da parte dell'impresa, al trattamento dei dati delle imprese in conformita' alla legge n. 675/1996 nonche' l'impegno, da parte delle S.O.A., di non trattare i suddetti dati a fini statistici e di marketing, fatta salva una specifica autorizzazione in tal senso.
Puo' essere, inoltre, previsto:
che il corrispettivo e' quello contrattualmente pattuito al momento della stipulazione, sia nel caso di mancata attestazione, sia nel caso in cui la qualificazione attestata debba essere inferiore o superiore a quella richiesta;
che, nel caso sia prevista la cessione nel contratto, nello stesso vanno indicate le ipotesi in cui la cessione puo' avvenire e le relative modalita';
che la comunicazione alla S.O.A., di cui all'art. 26, comma 6, del regolamento, contenga anche l'attestazione dell'avvenuta trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici delle notizie ivi previste;
quali richieste di integrazioni documentali o di acquisizione di informazioni possano determinare la sospensione del termine per il rilascio dell'attestazione, fermo restando che la sospensione si verifica comunque nel caso di accesso diretto alle strutture aziendali. Polizza assicurativa.
I massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita ai fini dell'autorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati della concreta attivita' di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio contratti. Sussiste, pertanto, l'obbligo delle S.O.A. di rilevare gli scostamenti di tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale assicurativo.
Roma, 3 novembre 2000
Il presidente: Garri Il segretario: Esposito
 
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