Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000
Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (Deliberazione n. 193/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 ottobre 2000;
Premesso che:
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, e ha diritto di accesso al sistema;
l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 individua i soggetti ai quali, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, si applica la qualifica di cliente idoneo e lo stesso articolo al comma 3 prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') vigila sull'applicazione di tali disposizioni;
Vista:
la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme, e in particolare gli articoli 4 e 26;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modifiche ed integrazioni recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c), e l'art. 22;
Considerato che sono giunte all'Autorita' numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nel decreto legislativo n. 164/00;
Ritenuto che l'esercizio dell'attivita' di vigilanza richiamata in premessa, renda necessario che l'Autorita' definisca modalita' per l'individuazione dei clienti idonei da parte delle imprese del gas allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 2.
Modalita' di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo
2.1. Ai fini dell'accertamento della qualifica di cliente idoneo, le imprese di gas naturale che stipulano contratti di acquisto, vendita e fornitura con i clienti idonei o che permettono loro l'accesso al sistema devono richiedere preventivamente ai soggetti aventi diritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalita' previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, o altra idonea attestazione. La dichiarazione o l'attestazione devono contenere per essere valide:
a) dati identificativi, comprensivi del numero di codice fiscale ed eventuale sede legale del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;
b) evidenza del possesso dei requisiti individuati dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, specificando la categoria di appartenenza ai sensi del medesimo articolo;
c) specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle del quale avviene il consumo per uso proprio.
2.2. La dichiarazione e l'attestazione di cui al comma precedente devono contenere l'impegno a comunicare all'impresa del gas, sino al 31 dicembre 2002:
a) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione intervenuta successivamente alla medesima dichiarazione o attestazione che comporti la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;
b) in caso di esercizio della facolta' di recesso dal contratto di acquisto, vendita e fornitura, l'eventuale rinuncia ad esercitare il diritto connesso alla qualifica di cliente idoneo.
2.3. Nel caso in cui la dichiarazione o l'attestazione di cui al precedente comma 1 siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarita' dei poteri di rappresentanza.
2.4. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta, l'impresa del gas naturale comunica al soggetto interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la dichiarazione medesima.
 
Art. 3.
Obblighi di comunicazione
3.1. Le imprese di gas naturale che stipulano contratti con i clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono tenute a trasmettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas copia dei documenti contrattuali entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dei medesimi, unitamente alle dichiarazioni rese o attestazioni a norma del precedente art. 2, comma 1.
3.2. Le imprese di gas naturale che hanno stipulato contratti con i clienti idonei sono altresi' tenute a trasmettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle comunicazioni di cui al precedente art. 2, comma 2.
 
Art. 4.
Norme transitorie e finali
4.1. Per le imprese del gas che hanno stipulato i contratti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il termine di trenta giorni di cui al precedente art. 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo.
4.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Milano, 18 ottobre 2000
Il presidente: Ranci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone