Gazzetta n. 274 del 2000-11-23
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 settembre 2000, n. 339
Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma
1; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalita' previste dal presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'allegato III, sezione I, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di
protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro
agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di
origine animale) si veda la nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda
l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia
veterinaria.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497
(regolamento recante norme di attuazione delle direttive
92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione
dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti
zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine
animale) e' il seguente:
"1. Le misure previste nell'allegato III, sezione I,
come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo
la procedura di cui all'art. 15-bis della direttiva
92/117/CEE, introdotto dall'art. 1,punto 7, della direttiva
97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della
sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'allegato III, sezione I del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' il
seguente:

"Allegato III
(articolo 7)

CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI
Sezione I
sorveglianza e controllo salmonella nei gruppi di
riproduzione

I. Gruppi di pollame da riproduzione.
Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno
250 volatili (gallus gallus) custoditi o allevati in
un'unica azienda agricola per la produzione di uova da
cova.
II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da
riproduzione.
Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o
del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a
sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio
nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto
dall'autorita' competente, rispettando i seguenti livelli
minimi di campionatura per l'individuazione della
salmonella.
A. Gruppi da allevamento.
1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di
riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come
minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di quattro
settimane e sulle pollastre, due settimane prima
dell'entrata nella fase della deposizione.
2. I campioni da prelevare devono comprendere:
a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei
rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono
stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini
trovati morti all'arrivo, e,
b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di
prelievi effettuati su pollastre due settimane prima
dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di
feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci
fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in
diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i
volatili o, qualora questi ultimi possano accedere
liberamente a piu' di un edificio di una determinata
azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda
in cui i volatili sono custoditi;
c) il numero dei prelievi distinti di feci da
effettuare per costituire un campione composto deve essere:

=====================================================================
| Numero di campioni di feci da Numero di volatili custoditi in un| prelevare nell'edificio o gruppo
edificio | di edifici dell'azienda =====================================================================
|Numero pari al numero di volatili
1 - 24 | fino ad un massimo di 20 ---------------------------------------------------------------------
25 - 29 | 20 ---------------------------------------------------------------------
30 - 39 | 25 ---------------------------------------------------------------------
40 - 49 | 30 ---------------------------------------------------------------------
50 - 59 | 35 ---------------------------------------------------------------------
60 - 89 | 40 ---------------------------------------------------------------------
90 - 199 | 50 ---------------------------------------------------------------------
200 - 499 | 55 ---------------------------------------------------------------------
500 o pił | 60

B. Gruppi di volatili adulti da riproduzione.
1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono
essere campionati almeno ogni due settimane durante il
periodo di deposizione. 2. Tutti i gruppi di volatili
da riproduzione le cui uova sono consegnate da
un'incubatrice avente una capacita' inferiore alle 1000
uova devono essere sottoposti a una campionatura presso
l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni
separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un
grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera b).
3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova
sono consegnate ad un incubatrice avente una capacita' di
1000 uova o piu' devono essere sottoposti a una
campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere
costituiti da:
a) un campione composito de meconio da prelevare su
250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da
ogni gruppo di riproduzione, o;
b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel
guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da
uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.
4. Questi campioni possono anche essere prelevati da
gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le
cui uova sono consegnate da un'incubatrice di capacita'
totale pari a 1000 uova o piu'.
5. Ogni otto settimane le campionature previste al
presente punto b, devono essere sostituite da campionature
ufficiali effettuate conformalmente al punto 4.
C. Esame dei campioni prelevati per la ricerca della
salmonella.
I campioni prelevati in ogni edificio possono essere
raggruppati ai fini dell'analisi.
Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi
riconosciuti secondo la procedura dell'art. 16 della
presente direttiva, previo parere del comitato veterinario
scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo
metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie
previste dalla decisione 39/610/CEE.
III. Notifica dei risultati.
Se in seguito ad un controllo effetttuato conformemente
al punto due, in un gruppo da riproduzione viene
individuata la presenza di salmonella enteritidis o di
salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che
effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il
proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorita'
competente.
IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il
controllo.
Se la presenza di salmonella enteritidis o di
salmonella typhimurium e' notificata conformemente al punto
III, il gruppo e' sottoposto a campionature ufficiali per
confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono
presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso
un campione di volatili selezionato conformemente alla
tabella che figura al punto II, A, 2, lettera c). Ai fini
del controllo, i volatili devono essere suddivisi in
partite di cinque e da ogni volatile devono essere
prelevati campioni di fegato, delle ovaie e degli
intestini; questi campioni devono essere esaminati per
l'individuazione della salmonella con l'analisi e test
effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti
conformemente alla procedura comunitaria o, nell'attesa di
tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.
V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui e'
confermata l'infezione.
Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:
1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente
alle disposizioni del punto IV, in un edificio e'
confermata la presenza di salmonella enteritidis o di
salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti
provvedimenti:
a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile,
salvo autorizzazione dell'autorita' competente per la
macellazione e distribuzione sotto controllo o per la
macellazione in un macello designato dall'autorita'
competente conformemente alla lettera c);
b) le uova non covate provenienti da tale edificio
devono essere distrutte in loco o trasferite, previa
appropiata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento
autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per essere
sottoposte a trattamento termico a norma del decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;
c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione
devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo
VI, punto 31, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, informando decisione
di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in
conformita' dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera
a), o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al
massimo il rischio di propagazione della salmonella.
2. Successivamente allo spopolamento dei locali
occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o
con salmonella typhimerium si deve procedere ad una pulizia
e disifenzione efficaci, compresa la corretta eliminazione
del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure
stabilite dall'autorita' veterinaria locale; la
ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i
requisiti del punto II, A 1.
3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui e'
stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di
salmonella typhimurium sono ancora presenti in
un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate
come materiali ad alto rischio conformemente al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
V-bis: E' possibile derogare all'obbligo di distruzione
di cui al punto V, 1, lettera b) e all'obbligo di
macellazione previsto al punto V, 1, lettera c), nella
misura in cui, finche' non sia dimostrato che l'infezione
dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella
typhimurium sia scomparsa, e' garantito che:
i) non possa aver luogo l'immissione sul mercato di
uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto
V, 1, lettera b), eccetto che per il trattamento ai sensi
del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e
successive modifiche;
ii) non possa aver luogo da quel branco alcun
movimento di pollame vivo - ivi compresi i pulcini di un
giorno che ne sono nati - eccetto che per la macellazione
immediata prevista dal punto V, 1, lettera c).
Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria
locale territorialmente competente, ove non sia
diversamente disposto nel decreto di cui all'art. 11, comma
1, autorizza, informando la regione o provincia autonoma e
il Ministero della sanita', deroga alla distrazione previo
accertamento del rispetto delle condizioni di cui alle
lettere i) e ii).
VI. Secondo la procedura comunitaria e previo parere
del comitato veterinario scientifico da formulare
anteriormente al 1o ottobre 1993:
a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza
basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono
garanzie equivalenti al sistema di ispezione
nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;
b) si possono approvare soluzioni alternative alla
macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera c),
quali un trattamento con antibiotici per gruppi da
riproduzione;
c) si possono adottare norme specifiche per tutelare
il materiale genetico di valore.
I controlli previsti nel presente capitolo possono,
secondo la procedura comunitaria, essere riesaminati in
funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.".



Art. 2.
1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.



Nota all'art. 2.
Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e
successive modifiche (regolamento recante attuazione della
direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intercomunitari e le
importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e
uova da cova) e' il seguente:
"2. Inoltre si intende per:
a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,
quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in
cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di
carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina
da ripopolamento;
b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali
definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di
settantadue ore che non sono stati ancora nutriti.
Tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i
rispettivi ibridi possono essere nutriti;
d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu',
destinati alla produzione di uova da cova;
e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o piu',
allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o
per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
f) pollame da macellazione: i volatili condotti
direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu'
breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;
g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato
sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che
costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in
batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono
lo stesso ambiente;
h) azienda: un impianto - che puo' includere uno
stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione
di pollame riproduttore o da reddito;
i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto
situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
di attivita':
1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la
cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
destinate alla produzione di pollame riproduttore;
2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento
la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
destinate alla produzione di pollame da reddito;
3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per
l'allevamento' del pollame riproduttore, ossia lo
stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del
pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo,
nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da
reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste
nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di
produzione delle uova;
4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita'
consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella
fornitura di pulcini di un giorno;
l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la
responsabilita' della competente unita' veterinaria applica
in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;
m) laboratorio riconosciuto: l'istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
n) visita sanitaria: la visita effettuata dal
veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per
procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il
pollame di uno stabilimento;
o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le
malattie indicate nell'allegato V;
p) focolaio: il focolaio secondo la definizione
dell'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre
1984;
q) (lettera soppressa);
r) quarantena: installazione in cui il pollame e'
tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o
indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad
un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di
controllo nei confronti delle malattie indicate
nell'allegato V;
s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la
quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie
sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i
volatili infetti o sospetti di infezione, e distrutti tutti
i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".



Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacita' totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attivita' di programmazione e coordinamento delle aziende unita' sanitarie locali controllano:
a) l'attivita' di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti;
b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera a).
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanita', indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali dei punti V e V-bis dell'allegato III, sezione I, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa delle misure previste dal punto V-bis del suddetto allegato III.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanita' una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attivita' di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresi' i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi.
5. Il Ministero della sanita' provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all'articolo 1 avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanita' nonche' del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.



Nota agli articoli 3 e 4:
- Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497,
e' riportato nelle note all'art. 1.



Art. 4.
1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo.
2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalita' minime di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle.
3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalita' con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.



Nota agli articoli 3 e 4:
- Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497,
e' riportato nelle note all'art. 1.



Art. 5.
1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o piu' registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attivita' svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unita' sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione.
2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresi':
a) per gli stabilimenti di allevamento:
1) le entrate e le uscite di volatili;
2) la morbilita' e la mortalita', precisando le cause;
3) la provenienza del pollame;
4) la destinazione del pollame;
5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza;
b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera a) la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii;
c) per gli incubatoi:
1) la provenienza delle uova e la data di arrivo;
2) i risultati della schiusa;
3) le anomalie constatate;
4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;
5) la destinazione dei pulcini di un giorno.
Art. 6.
1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o presso laboratori conformi alle norme EN 45000.
2. Le autorita' competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.
Art. 7.
1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorita' competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unita' sanitarie locali competenti.
2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unita' sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.
3. L'azienda unita' sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanita', l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonche' le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Art. 8.
1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale.
2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui e' stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalita' di funzionamento dello stesso. L'azienda unita' sanitaria locale provvede altresi' a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unita' sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.
3. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.
4. L'azienda unita' sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.



Nota all' art. 8:
- L'allegato II, capitolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e' il seguente:
"Capitolo II
Impianti e funzionamento
A. Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e
d'allevamento.
1. Impianti:
a) l'ubicazione e la disposizione degli impianti
devono addirsi al tipo di produzione e impedire
l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo
qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano
piu' specie di volatili, tali specie devono essere
nettamente separate;
b) gli impianti devono garantire buone condizioni di
igiene e permettere l'effettuazione di controllo sanitario;
c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di
produzione praticato e consentire la pulizia e la
disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del
pollame e delle uova nel luogo piu' appropriato.
2. Governo dell'allevamento:
a) la tecnica di allevamento sara' fondata per quanto
possibile sui principi dell'allevamento protetto e del
"tutto dentro tutto fuori". Tra una partita e l'altra si
procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il
"vuoto sanitario";
b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione
e di allevamento devono contenere soltanto pollame
proveniente:
dallo stabilimento stesso, e/o
da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o
di moltiplicazione della Comunita' parimenti riconosciuti
in conformita' dell'art. 6, comma 1, n. 1;
da importazioni da paesi terzi effettuate
conformemente alla presente direttiva;
c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione
dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da
lavoro e i visitatori vestiti protettivi;
d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono
essere sempre in buono stato di manutenzione;
e) le uova sono raccolte piu' volte al giorno; esse
devono essere pulite e disinfettate con la massima
sollecitudine;
f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni
variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro
sintomo che possa destare il sospetto di una malattia
contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il
veterinario abilitato in via ad un laboratorio riconosciuto
i prelievi necessari per la formulazione o la conferma
della diagnosi;
g) per ciascun branco viene tenuto un registro
d'allevamento, schedario o supporto informatico da
conversare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei
branchi in cui sono indicati:
le entrate e le uscite di volatili;
le prestazioni produttive zootecniche;
la morbilita' e la mortalita', precisando le
relative cause;
gli esami di laboratorio effettuati e il loro
esito;
la provenienza del pollame;
la destinazione delle uova;
h) in caso di malattia contagiosa del pollame,
l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato
immediatamente al veterinario abilitato.
B. Incubatoi.
1. Impianti:
a) tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve
esserci una separazione fisica e funzionale. La
disposizione dei reparti permettera' di separare i vari
settori:
magazzinaggio e classificazione delle uova;
disinfezione;
preincubazione;
schiusa;
preparazione e condizionamento delle spedizioni;
b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e
dagli uccelli provenienti dall'esterno, i pavimenti e i
muri devono essere in materiali, impermeabili e lavabili;
le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i
sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono
essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica
dei residui (uova e pulcini);
c) le attrezzature devono avere pareti lisce e
stagne.
2. Funzionamento:
a) il funzionamento e' fondato sul principio della
circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature
in servizio e del personale;
b) le uova da cova devono provenire:
da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione
della Comunita' riconosciuti in conformita' dell'art. 6,
comma 1, lettera a), numero 1;
da importazioni da paesi terzi effettuate in
conformita' della presente direttiva;
c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione
dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da
lavoro e i visitatori vestiti protettivi;
d) i fabbricati e le attrezzature devono essere
sempre in buono stato di manutenzione;
e) le operazioni di disinfezione riguardano:
le uova, dal momento dell'arrivo al processo di
incubazione;
gli incubatoi, regolarmente;
i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni
schiusa;
f) un programma di controllo della qualita'
microbiologica consentira' di valutare lo stato sanitario
dell'incubatoio;
g) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni
variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro
sintomo che possa destare il sospetto di una malattia
contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di
malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un
laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la
formulazione o la conferma della diagnosi ed informa
l'autorita' veterinaria competente che decide quali misure
appropriate prendere;
h) in un registro d'incubatorio, schedario o supporto
informatico conservato per almeno due anni sono indicati,
possibilmente per branco:
la provenienza delle uova e la data d'arrivo;
i risultati della schiusa;
le anomalie constatate;
gli esami di laboratorio effettuati e il loro
esito;
gli eventuali programmi di vaccinazione;
il numero e la destinazione delle uova incubate non
schiuse;
la destinazione dei pulcini di un giorno;
i) in caso di malattia contagiosa del pollame,
l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato
immediatamente al veterinario abilitato.".



Art. 9.
In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.
Art. 10.
1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 settembre 2000
Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 195