Gazzetta n. 274 del 2000-11-23 |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 26 settembre 2000, n. 339 |
Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma 1; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalita' previste dal presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) si veda la nota all'art. 1. Note alle premesse: - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. - Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) e' il seguente: "1. Le misure previste nell'allegato III, sezione I, come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 15-bis della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'art. 1,punto 7, della direttiva 97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1. - Il testo dell'allegato III, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' il seguente:
"Allegato III (articolo 7)
CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI Sezione I sorveglianza e controllo salmonella nei gruppi di riproduzione
I. Gruppi di pollame da riproduzione. Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno 250 volatili (gallus gallus) custoditi o allevati in un'unica azienda agricola per la produzione di uova da cova. II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione. Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto dall'autorita' competente, rispettando i seguenti livelli minimi di campionatura per l'individuazione della salmonella. A. Gruppi da allevamento. 1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di quattro settimane e sulle pollastre, due settimane prima dell'entrata nella fase della deposizione. 2. I campioni da prelevare devono comprendere: a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini trovati morti all'arrivo, e, b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di prelievi effettuati su pollastre due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili o, qualora questi ultimi possano accedere liberamente a piu' di un edificio di una determinata azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda in cui i volatili sono custoditi; c) il numero dei prelievi distinti di feci da effettuare per costituire un campione composto deve essere:
===================================================================== | Numero di campioni di feci da Numero di volatili custoditi in un| prelevare nell'edificio o gruppo edificio | di edifici dell'azienda ===================================================================== |Numero pari al numero di volatili 1 - 24 | fino ad un massimo di 20 --------------------------------------------------------------------- 25 - 29 | 20 --------------------------------------------------------------------- 30 - 39 | 25 --------------------------------------------------------------------- 40 - 49 | 30 --------------------------------------------------------------------- 50 - 59 | 35 --------------------------------------------------------------------- 60 - 89 | 40 --------------------------------------------------------------------- 90 - 199 | 50 --------------------------------------------------------------------- 200 - 499 | 55 --------------------------------------------------------------------- 500 o pił | 60
B. Gruppi di volatili adulti da riproduzione. 1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono essere campionati almeno ogni due settimane durante il periodo di deposizione. 2. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate da un'incubatrice avente una capacita' inferiore alle 1000 uova devono essere sottoposti a una campionatura presso l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera b). 3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un incubatrice avente una capacita' di 1000 uova o piu' devono essere sottoposti a una campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere costituiti da: a) un campione composito de meconio da prelevare su 250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da ogni gruppo di riproduzione, o; b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione. 4. Questi campioni possono anche essere prelevati da gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le cui uova sono consegnate da un'incubatrice di capacita' totale pari a 1000 uova o piu'. 5. Ogni otto settimane le campionature previste al presente punto b, devono essere sostituite da campionature ufficiali effettuate conformalmente al punto 4. C. Esame dei campioni prelevati per la ricerca della salmonella. I campioni prelevati in ogni edificio possono essere raggruppati ai fini dell'analisi. Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi riconosciuti secondo la procedura dell'art. 16 della presente direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie previste dalla decisione 39/610/CEE. III. Notifica dei risultati. Se in seguito ad un controllo effetttuato conformemente al punto due, in un gruppo da riproduzione viene individuata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorita' competente. IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il controllo. Se la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium e' notificata conformemente al punto III, il gruppo e' sottoposto a campionature ufficiali per confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso un campione di volatili selezionato conformemente alla tabella che figura al punto II, A, 2, lettera c). Ai fini del controllo, i volatili devono essere suddivisi in partite di cinque e da ogni volatile devono essere prelevati campioni di fegato, delle ovaie e degli intestini; questi campioni devono essere esaminati per l'individuazione della salmonella con l'analisi e test effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti conformemente alla procedura comunitaria o, nell'attesa di tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati. V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui e' confermata l'infezione. Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime: 1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente alle disposizioni del punto IV, in un edificio e' confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti provvedimenti: a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile, salvo autorizzazione dell'autorita' competente per la macellazione e distribuzione sotto controllo o per la macellazione in un macello designato dall'autorita' competente conformemente alla lettera c); b) le uova non covate provenienti da tale edificio devono essere distrutte in loco o trasferite, previa appropiata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per essere sottoposte a trattamento termico a norma del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo VI, punto 31, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, informando decisione di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in conformita' dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera a), o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al massimo il rischio di propagazione della salmonella. 2. Successivamente allo spopolamento dei locali occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o con salmonella typhimerium si deve procedere ad una pulizia e disifenzione efficaci, compresa la corretta eliminazione del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure stabilite dall'autorita' veterinaria locale; la ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i requisiti del punto II, A 1. 3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui e' stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate come materiali ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. V-bis: E' possibile derogare all'obbligo di distruzione di cui al punto V, 1, lettera b) e all'obbligo di macellazione previsto al punto V, 1, lettera c), nella misura in cui, finche' non sia dimostrato che l'infezione dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium sia scomparsa, e' garantito che: i) non possa aver luogo l'immissione sul mercato di uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto V, 1, lettera b), eccetto che per il trattamento ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; ii) non possa aver luogo da quel branco alcun movimento di pollame vivo - ivi compresi i pulcini di un giorno che ne sono nati - eccetto che per la macellazione immediata prevista dal punto V, 1, lettera c). Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, ove non sia diversamente disposto nel decreto di cui all'art. 11, comma 1, autorizza, informando la regione o provincia autonoma e il Ministero della sanita', deroga alla distrazione previo accertamento del rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e ii). VI. Secondo la procedura comunitaria e previo parere del comitato veterinario scientifico da formulare anteriormente al 1o ottobre 1993: a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono garanzie equivalenti al sistema di ispezione nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C; b) si possono approvare soluzioni alternative alla macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera c), quali un trattamento con antibiotici per gruppi da riproduzione; c) si possono adottare norme specifiche per tutelare il materiale genetico di valore. I controlli previsti nel presente capitolo possono, secondo la procedura comunitaria, essere riesaminati in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.".
| Art. 2. 1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
Nota all'art. 2. Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche (regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova) e' il seguente: "2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti; d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; h) azienda: un impianto - che puo' includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento' del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilita' della competente unita' veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; p) focolaio: il focolaio secondo la definizione dell'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984; q) (lettera soppressa); r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti di infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".
| Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacita' totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attivita' di programmazione e coordinamento delle aziende unita' sanitarie locali controllano: a) l'attivita' di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti; b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera a). 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanita', indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali dei punti V e V-bis dell'allegato III, sezione I, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa delle misure previste dal punto V-bis del suddetto allegato III. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanita' una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attivita' di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresi' i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi. 5. Il Ministero della sanita' provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all'articolo 1 avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanita' nonche' del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.
Nota agli articoli 3 e 4: - Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' riportato nelle note all'art. 1.
| Art. 4. 1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo. 2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalita' minime di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle. 3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalita' con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.
Nota agli articoli 3 e 4: - Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' riportato nelle note all'art. 1.
| Art. 5. 1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o piu' registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attivita' svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unita' sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione. 2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresi': a) per gli stabilimenti di allevamento: 1) le entrate e le uscite di volatili; 2) la morbilita' e la mortalita', precisando le cause; 3) la provenienza del pollame; 4) la destinazione del pollame; 5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza; b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera a) la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii; c) per gli incubatoi: 1) la provenienza delle uova e la data di arrivo; 2) i risultati della schiusa; 3) le anomalie constatate; 4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse; 5) la destinazione dei pulcini di un giorno. | Art. 6. 1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o presso laboratori conformi alle norme EN 45000. 2. Le autorita' competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati. | Art. 7. 1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorita' competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unita' sanitarie locali competenti. 2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unita' sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium. 3. L'azienda unita' sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanita', l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonche' le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo. | Art. 8. 1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale. 2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui e' stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalita' di funzionamento dello stesso. L'azienda unita' sanitaria locale provvede altresi' a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unita' sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente. 3. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. 4. L'azienda unita' sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.
Nota all' art. 8: - L'allegato II, capitolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e' il seguente: "Capitolo II Impianti e funzionamento A. Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento. 1. Impianti: a) l'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano piu' specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate; b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione di controllo sanitario; c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo piu' appropriato. 2. Governo dell'allevamento: a) la tecnica di allevamento sara' fondata per quanto possibile sui principi dell'allevamento protetto e del "tutto dentro tutto fuori". Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il "vuoto sanitario"; b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente: dallo stabilimento stesso, e/o da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunita' parimenti riconosciuti in conformita' dell'art. 6, comma 1, n. 1; da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva; c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi; d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione; e) le uova sono raccolte piu' volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine; f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato in via ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi; g) per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conversare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati: le entrate e le uscite di volatili; le prestazioni produttive zootecniche; la morbilita' e la mortalita', precisando le relative cause; gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; la provenienza del pollame; la destinazione delle uova; h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. B. Incubatoi. 1. Impianti: a) tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permettera' di separare i vari settori: magazzinaggio e classificazione delle uova; disinfezione; preincubazione; schiusa; preparazione e condizionamento delle spedizioni; b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno, i pavimenti e i muri devono essere in materiali, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini); c) le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne. 2. Funzionamento: a) il funzionamento e' fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale; b) le uova da cova devono provenire: da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunita' riconosciuti in conformita' dell'art. 6, comma 1, lettera a), numero 1; da importazioni da paesi terzi effettuate in conformita' della presente direttiva; c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi; d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione; e) le operazioni di disinfezione riguardano: le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione; gli incubatoi, regolarmente; i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa; f) un programma di controllo della qualita' microbiologica consentira' di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio; g) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorita' veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere; h) in un registro d'incubatorio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco: la provenienza delle uova e la data d'arrivo; i risultati della schiusa; le anomalie constatate; gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; gli eventuali programmi di vaccinazione; il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse; la destinazione dei pulcini di un giorno; i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.".
| Art. 9. In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8. | Art. 10. 1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 2000 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 195 |
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