Gazzetta n. 274 del 2000-11-23
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 27 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come risultante dalle modifiche apportate con il decreto rettorale 22 dicembre 1998, n. 01/2038;
Visto il decreto rettorale 1o aprile 1999, n. 01/560, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48 dello statuto di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 12 maggio 1999, n. 01/737, con il quale sono state apportate modifiche agli arti-coli 16.2, 30.1 e 30.2 dello statuto di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 12 maggio 1999, n. 01/738, con il quale sono state apportate modifiche agli arti-coli 34.2, 35.5, tabella C;
Visto il decreto rettorale 11 giugno 1999, n. 01/870, con il quale sono state apportate modifiche alle tabelle C e D dello statuto;
Visto il decreto rettorale 26 giugno 1999, n. 01/906, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 39 dello statuto;
Visto il decreto rettorale 9 agosto 1999, n. 01/1108, con il quale sono state apportate modifiche agli arti-coli 13, 24.3, 47 e 55;
Visto il decreto rettorale 12 febbraio 2000, n. 01/276, con il quale sono state apportate modifiche agli arti-coli 23.10, 23.11, 28.8, 28.9, 33.7, 33.8, 47.3;
Visto il decreto rettorale 19 giugno 2000, n. 01/889, con il quale sono state apportate modifiche agli arti-coli 37, e 48.6, 61.1, 2, 4, 7, 8 dello statuto di Ateneo;
Visto il decreto rettorale 27 settembre 2000, n. 01/1268, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 20, 27, 30, 31, 42, 58 dello statuto;
Ritenuto infine, opportuno, procedere all'emanazione di un testo aggiornato dello statuto di Ateneo, cosi' come risultante dalle modifiche apportate e sopra richiamate, per esigenze di certezza normativa anche ai fini di renderne piu' agevole la lettura;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo dello statuto di Ateneo, cosi' come risultante dalle modifiche apportate al decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, con i decreti rettorali citati in premessa, costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Lo statuto di Ateneo nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 27 ottobre 2000 Il rettore: Frediani
Allegato
STATUTO Universita' degli studi di Pisa
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'
Art. 1.
Natura e fini
1.1. L'Universita' di Pisa, di seguito denominata "Universita'", e' un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
1.2. L'Universita' promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della societa'.
1.3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarieta' della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
1.4. Ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
1.5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre universita', centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.
Art. 2.
Valori fondamentali
2.1. L'Universita' recepisce pienamente i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica italiana e si impegna, nelle sue attivita', al rispetto di essi.
2.2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicita' a tutti gli atti conseguenti.
2.3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
2.4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Universita' si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari.
2.5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
2.6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacita' e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
2.7. Imposta le proprie attivita' sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilita' degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.
Art. 3.
Attivita' istituzionali
3.1. Sono attivita' istituzionali dell'Universita' la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della liberta' di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.
3.2. L'Universita' si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attivita' didattica e di ricerca.
3.3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attivita' di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attivita' didattiche.
Art. 4.
Attivita' didattiche e formative
4.1. L'Universita' organizza e coordina le attivita' didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di Ateneo e ne valuta l'efficacia.
4.2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti piu' ampie occasioni formative.
4.3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.
4.4. Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a cio' preposti; favorisce attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.
4.5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva universitaria in collaborazione con il Centro universitario sportivo e con altri enti eventualmente a cio' preposti.
4.6. Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attivita' culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.
Art. 5.
Attivita' di ricerca scientifica
5.1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.
5.2. Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attivita' di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialita' individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
5.3. Utilizza come criteri di valutazione della qualita' delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunita' scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.
5.4. L'Universita', nel pieno riconoscimento della proprieta' intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.
5.5. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la societa' esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Universita' stipula altresi' contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici o privati che abbiano, interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.
5.6. L'Universita' favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.
5.7. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
5.8. L'Universita' puo' svolgere attivita' di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di Ateneo.
5.9. Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attivita' di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attivita' didattiche e formative.
5.10. L'Universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita e della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.
Art. 6.
Attivita' mediche-assistenziali
6.1. L'Universita' definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attivita' mediche assistenziali prestate dalla facolta' di medicina e chirurgia.
6.2. Tali attivita' sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le altre modalita' previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.
Art. 7.
Diritto all'informazione
7.1. E' garantita la massima pubblicita' per tutte le attivita' dell'Universita', di cui sara' possibile conoscere l'oggetto, le modalita' di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento .
7.2. L'Universita' assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicita', secondo le leggi vigenti.
7.3. Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Universita' e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.
Art. 8.
Personale tecnico-amministrativo
8.1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilita' nelle attivita' organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
8.2. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilita', ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.
Art. 9.
Attivita' culturali, ricreative e sociali
9.1. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 10.
Patrimonio dell'Universita'
10.1. L'Universita' utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.
10.2. L'Universita' riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprieta' o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
10.3. Assicura la salubrita', la sicurezza e la funzionalita' di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.
Art. 11.
Regolamenti
11.1. L'Universita' attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalita' attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al Titolo V. Titolo II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
Art. 12.
Organi centrali di governo
12.1. Sono organi centrali di governo dell'Universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.
Art. 13.
I l r e t t o r e
13.1. Il rettore rappresenta l'Universita' e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.
Spetta comunque al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;
d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;
e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Universita', la vigilanza sulla salubrita', la sicurezza e la funzionalita' degli ambienti di studio e di lavoro;
f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
g) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita' dell'Ateneo di cui agli articoli 17 e 18;
h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Ateneo.
13.2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
13.3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.
I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilita' del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita', su argomenti relativi ai settori di loro competenza.
Il rettore puo' invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore puo' delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'Ateneo.
Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.
13.4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura in apposite riunioni del corpo elettorale. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed e' considerata valida solo se e' sottoscritta da almeno cento elettori. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una candidatura, salvo che il candidato per la quale e' stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
13.5. L'elettorato attivo per la elezione del rettore spetta:
a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai ricercatori;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;
d) ad una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo;
e) agli studenti eletti nei consigli di facolta'.
Il numero degli elettori di cui alla lettera d) e' pari al 5%, con arrotondamento all'intero inferiore, del totale degli elettori di cui alle lettere a) e b). Nel rispetto di quanto sopra, tale numero e' definito assicurando, con specifiche norme regolamentari, una equilibrata rappresentanza degli uffici centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi.
13.6. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o piu' turni di votazione secondo le modalita' indicate nei punti successivi.
13.7. Il primo turno di votazione e' valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione e purche' la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel primo turno superi il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. In caso contrario possono essere presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto 4 e si procede ad un secondo turno di votazione.
13.8. Il secondo turno di votazione e' valido se il numero dei votanti supera il trenta per cento degli aventi diritto al voto e il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui al punto 10. Qualora il secondo turno di votazione non risulti valido, ovvero qualora un solo candidato riporti voti, ma non in numero sufficiente per l'elezione, possono essere presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto 4 e si procede ad un terzo turno di votazione.
13.9. Il terzo turno di votazione e' valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede comunque al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui ai punto 10. Qualora nel terzo turno di votazione un solo candidato riporti voti, questi e' comunque dichiarato eletto.
13.10. Il ballottaggio e' considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
13.11. A parita' dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o e' dichiarato eletto il candidato piu' anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano d'eta'.
13.12. In ognuna delle votazioni i voti espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. Un candidato puo' ritirare la propria candidatura durante le riunioni del corpo elettorale destinate alla presentazione delle candidature.
13.13. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
13.14. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore.
Art. 14.
Il senato accademico
14.1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Universita', esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attivita' universitarie e valutandone l'efficienza.
Spetta al senato accademico:
a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
b) deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;
c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facolta' in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facolta' stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;
d) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;
e) ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'Ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui ai primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;
f) ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attivita' didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;
g) avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;
h) formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
i) approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1, lettera g);
l) valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attivita' didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26;
m) approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
n) esercitare il controllo di legittimita' sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.
Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere e' espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione.
14.2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
14.3. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi delle facolta';
d) dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Universita';
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) cinque rappresentanti degli studenti;
g) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;
14.4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.
14.5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.
14.6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Universita'.
14.7. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
14.8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.
14.9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali e' deliberata dal senato accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui e' inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.
Art. 15.
Il consiglio di amministrazione
15.1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ateneo.
Spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attivita';
b) approvare il conto consuntivo;
c) approvare, secondo le procedure indicate al Titolo V, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;
d) definire il piano edilizio di Ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attivita', ed approvare i relativi interventi attuativi;
e) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera g);
f) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera h);
g) approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita' secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
h) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;
i) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, elaborato dal senato accademico;
l) esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione e' demandata al senato accademico.
Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere e' espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico.
15.2. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
15.3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;
d) un rappresentante dei direttori di dipartimento;
e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
g) due rappresentanti dei ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) tre rappresentanti degli studenti.
Partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati, fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere per la durata in carica del consiglio alle spese dell'universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attivita' in misura annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.
Il membro di cui alla lettera d) e' eletto dai direttori di dipartimento ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.
I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) sono eletti dalle categorie interessate.
15.4. I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.
15.5. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
15.6. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto 3 lettere e), f), g), h) ed i) avviene per candidature ufficialmente presentate.
Art. 16.
Il consiglio degli studenti
16.1. Il consiglio degli studenti e' l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Universita'.
Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Universita'.
Il consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a) agli ordinamenti didattici;
b) ai regolamenti delle attivita' didattiche e degli studenti di cui all'art. 44, punto 3;
c) all'attuazione del diritto allo studio;
d) all'efficienza dei servizi;
e) alle attivita' di tutorato e di orientamento;
f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.
Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
16.2. Il consiglio e' formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facolta', gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.
16.3. L'Universita' fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
16.4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere la elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.
Art. 17.
Piano pluriennale di sviluppo
17.1. L'Universita' si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attivita' istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
17.2. Il piano e' aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.
17.3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Universita'. Il piano e' elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
17.4. Nel corso dell'elaborazione del piano e' cura del rettore promuovere il piu' ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Universita' fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilita' fra le rispettive esigenze.
Art. 18.
Programma annuale di attivita'
18.1. L'Universita' si dota di un programma annuale di attivita' predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.
18.2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attivita' all'inizio dell'anno accademico. Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 19.
Strutture didattiche e di ricerca
19.1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca, l'Universita' e' articolata in facolta' e in dipartimenti.
Gli elenchi delle facolta' e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al presente statuto.
Possono essere costituiti centri di ateneo di formazione e ricerca e centri di ricerca o di servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.
Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.
19.2. Le modalita' per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
19.3. Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalita' per le quali erano state istituite. Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 20.
Articolazione della attivita' didattica
L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
a) dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
b) dei corsi di laurea specialistica;
c) dei corsi di specializzazione;
d) dei corsi di dottorato di ricerca, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
L'Universita' inoltre puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.
Art. 21.
L e f a c o l t a'
21.1. Le facolta' sono strutture dell'Universita' caratterizzate da una sostanziale omogeneita' culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.
21.2. Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i consigli di indirizzo.
21.3. Nelle facolta' comprendenti un solo corso di studio, il consiglio di facolta' assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio. In tale caso, qualora siano presenti diversi indirizzi dell'unico corso di studio e la facolta' abbia istituito i relativi consigli di indirizzo, il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli di indirizzo, anche con provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1, sub d), e), g), h), i) solo per la parte riguardante le modifiche statutarie relative agli indirizzi. Per le altre funzioni di cui all'art. 27.1, i consigli di indirizzo sono legittimati ad esprimere proposte e pareri per la parte di competenza del rispettivo indirizzo.
21.4. Per i corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico di Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacolta', sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facolta' che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse, il coordinamento dell'attivita' didattica e la composizione del consiglio.
21.5. Qualora un corso di studio interfacolta' sia articolato in piu' indirizzi, il senato accademico, ai soli fini amministrativi, puo' determinare l'afferenza a differenti facolta' di ciascuno degli indirizzi attivati.
21.6. Ciascun consiglio di facolta' attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei corsi di studio.
Art. 22.
Organi della facolta'
Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) i consigli dei corsi di studio.
Il consiglio di facolta' puo' deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.
Art. 23.
I l p r e s i d e
23.1. Il preside rappresenta la facolta' ed e' membro di diritto del senato accademico. Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facolta'.
Spetta al preside:
a) convocare e presiedere il consiglio di facolta' e dare attuazione alle relative deliberazioni;
b) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facolta', sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;
d) assicurare il funzionamento dei servizi di facolta';
e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facolta';
f) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
23.2. Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
23.3. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
23.4. Il preside e' eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.
23.5. L'elettorato attivo e' attribuito ai membri del consiglio di facolta'.
23.6. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto.
23.7. Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.
23.8. Il preside dura in carica quattro anni.
23.9. Il preside puo' richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento.
23.10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facolta'. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
23.11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni.
Art. 24.
Consiglio di facolta'
24.1. Spetta al consiglio di facolta':
a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'universita' e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facolta', rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;
b) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facolta', tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;
c) approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;
d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facolta', tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
e) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;
f) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
g) procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
h) provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
i) approvare la relazione annuale sulla attivita' didattica della facolta' predisposta dal preside;
l) deliberare il regolamento di facolta';
m) approvare i regolamenti delle attivita' didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.
Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h) la seduta del consiglio e' ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facolta' relativamente alle lettere d) ed f). Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), il consiglio si esprime nella sua composizione completa.
Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e), f), g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facolta' e' comunque legittimato a deliberare.
24.2. Il consiglio di facolta', per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, puo' deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalita' definite nel regolamento di facolta'.
24.3. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facolta';
b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facolta';
c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta'.
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e' pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facolta', minore di tre o maggiore di sei.
Il numero dei rappresentanti degli studenti e' dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo e' pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facolta'; il secondo addendo e' pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.
Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facolta' comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente piu' favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.
Alla seduta del consiglio di facolta' in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facolta' con voto consultivo ristretto alla legittimita' delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento stesso.
Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimita' amministrativo-contabile delle delibere stesse.
24.4. Nei regolamenti di facolta' deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facolta', con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facolta' stessa.
24.5. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facolta', l'attribuzione alle diverse facolta' del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti e' deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
24.6. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facolta' durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.
24.7. Nel regolamento di facolta' sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facolta', e le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.
Art. 25.
Comitato di presidenza
Al fine di rendere piu' funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facolta' puo' essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere. Il consiglio di facolta', con maggioranza assoluta dei suoi membri, puo' delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalita' di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art. 24.1, lettere d), e), f), g), h), l).
Il senato accademico puo' autorizzare singole facolta', a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilita' che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1, lettera e). Con modalita' stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facolta' delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facolta' ovvero almeno la meta' della componente studentesca.
Il comitato e' presieduto dal preside ed e' composto dal vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non piu' del dieci per cento dei membri del consiglio di facolta', eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.
La composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facolta'.
Art. 26.
Commissione didattica di facolta'
26.1. Presso ciascuna facolta' e' istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta'.
26.2. La commissione ha il compito di valutare la funzionalita' e l'efficacia delle attivita' formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.
26.3. La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facolta'.
26.4. La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di facolta' da tenersi all'inizio di ogni anno accademico.
26.5. La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facolta'.
Art. 27.
Consigli dei corsi di studio
27.1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facolta';
e) presentare al consiglio di facolta' la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalita' dei servizi didattici disponibili;
g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
h) presentare al consiglio di facolta' le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
i) formulare per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
l) deliberare il regolamento delle attivita' didattiche del corso di studio;
m) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
n) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
27.2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
27.3. In ciascun corso di studio e' istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio e con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26.
Nel regolamento del corso di studio deve essere determinato il numero minimo di rappresentanti degli studenti nella commissione didattica del corso stesso.
Qualora venga eletto un numero di rappresentanti degli studenti inferiore al previsto, il numero dei rappresentanti dei docenti dovra' essere proporzionalmente ridotto.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione didattica di corso di studio sono assorbite dalla commissione didattica di facolta'.
27.4. Il consiglio del corso di studio e' costituito:
a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso;
b) dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito del corso stesso;
c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a quattro, sei, otto, dieci studenti, se il numero degli iscritti e', rispettivamente, minore di cinquecento, compreso tra cinquecento e mille, compreso tra milleuno e duemila, maggiore di duemila.
27.5. I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in piu' corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono tenuti.
I professori ufficiali di insegnamenti mutuati presso altri corsi di studio possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del consiglio di corso di studio.
27.6. Nei regolamenti dei consigli dei corsi di studio deve essere prevista la partecipazione ai consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche ritenute di interesse generale per i consigli stessi.
27.7. Ai soli fini della determinazione della composizione dei consigli dei diversi corsi di studio, l'attribuzione agli stessi dei ricercatori che partecipano allo svolgimento di attivita' didattiche e' deliberata annualmente dal consiglio di facolta' secondo un criterio di prevalenza. Si applica anche ai ricercatori che siano professori ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5.
27.8. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei diversi consigli dei corsi di studio, l'attribuzione ai corsi stessi del personale tecnico-amministrativo che partecipa allo svolgimento di attivita' didattiche e' deliberata dai consigli dei corsi medesimi su motivata proposta degli interessati.
27.9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
27.10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate da un comitato di attivazione costituito inizialmente da rappresentanze di docenti di ciascuna delle facolta' che concorrono al corso di studio stesso. Di tali rappresentanze fanno parte di diritto il preside ed il vicepreside o loro delegati.
Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di composizione, direzione e funzionamento del comitato di attivazione, e le procedure di nomina del medesimo. Entrano progressivamente a far parte del comitato stesso i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso di studio ed i rappresentanti eletti degli studenti iscritti.
Il comitato di attivazione decade all'inizio dell'anno accademico nel quale e' attivato l'ultimo anno del corso di studio. In pari data tutte le sue attribuzioni divengono di competenza del consiglio di corso di studio interfacolta'.
Art. 28.
Presidente del consiglio del corso di studio
28.1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:
a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facolta', se istituito;
d) predisporre la relazione annuale sull'attivita' didattica, di cui all'art. 27.1, sub f);
e) sovrintendere alle attivita' del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;
f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
28.2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
28.3. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso e della facolta' cui il corso appartiene o di una delle facolta' interessate qualora il corso di studio sia interfacolta'.
28.4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto.
28.5. Il presidente puo' avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio.
Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
28.6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.
28.7. Il presidente dura in carica quattro anni.
28.8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
28.9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni.
Art. 29.
Aggregazione temporanea dei corsi di studio
29.1. Due o piu' consigli di corso di studio di una medesima facolta', con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono temporaneamente aggregarsi in un unico consiglio di corso di studio avente la composizione e le attribuzioni che gli competono considerando i consigli che si sono aggregati come un unico consiglio di corso di studio.
Il regolamento didattico di ateneo stabilisce le norme riguardanti le modalita' e la durata dell'aggregazione e puo' stabilire norme specifi-che sulla rappresentanza degli studenti nel consiglio aggregato di corsi di studio, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera d).
Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un periodo pari alla sua durata legale, il consiglio di facolta' interessato puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di assumere le funzioni del consiglio di corso di studio oppure di demandarle ad un altro consiglio di corso di studio affine. In tal caso, il consiglio di facolta' o di corso di studio e' integrato dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel nuovo corso di studio e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica prevalente nell'ambito del corso stesso.
Art. 30.
Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca
30.1. L'Universita' istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.
30.2. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed e' diretta da un professore di ruolo. Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi.
30.3. Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.
30.4. L'universita', in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di alta qualificazione scientifica.
30.5. L'istituzione di ciascun dottorato di ricerca e' disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o piu' dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell'Ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
30.6. Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento.
30.7. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.
30.8. Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Universita' di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti.
Art. 31.
Dipartimento
31.1. Il dipartimento e' la struttura dell'Universita' deputata all'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta' o a piu' corsi di studio.
31.2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentativita' esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.
31.3. Il dipartimento:
a) promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
c) organizza le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42;
d) organizza, sulla base delle indicazioni delle facolta' e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attivita' didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facolta', relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
31.4. Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti (professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali almeno tre di prima fascia.
31.5. Il senato accademico e' autorizzato ad elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento d