Gazzetta n. 274 del 2000-11-23
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2000
Proroga della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto del 17 ottobre 2000 del Ministro delle finanze, con il quale, nell'esercizio del potere attribuito dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000; sono stati sospesi dal 13 ottobre al 31 ottobre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti che, alla stessa data del 13 ottobre 2000, avevano il domicilio fiscale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere fino al 16 dicembre 2000 l'adempimento degli obblighi tributari dei soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni individuate con le ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000 e n. 3093 dell'8 novembre 2000, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, i cui immobili siano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al trenta percento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata;
Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, aventi, alla data degli eventi calamitosi, il domicilio fiscale nelle regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, le cui abitazioni ed immobili, sede di attivita' produttive, sono oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 16 dicembre 2000 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi calamitosi, svolgevano, nelle regioni di cui allo stesso comma 1, attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale o parziale, nei quali avevano:
a) la sede legale;
b) la sede legale e quella operativa;
c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nelle predette regioni.
3. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attivita' svolte nelle regioni di cui allo stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al trenta per cento dei beni strumentali, attestato con perizia giurata.
4. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
5. La sospensione di cui al precedente comma 4 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 2.
1. La sospensione disposta con il decreto del 17 ottobre 2000, del Ministro delle finanze e' prorogata al 21 novembre 2000.
2. I soggetti che hanno beneficiato della sospensione disposta con il predetto decreto del 17 ottobre 2000, come prorogata dal comma 1 del presente articolo, e che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto, provvedono entro il 22 novembre 2000, senza aggravio di interessi e sanzioni, a svolgere gli adempimenti e ad effettuare i versamenti sospesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco