Gazzetta n. 274 del 2000-11-23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 25 ottobre 2000
Modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali";
Visto l'art. 3 della predetta legge che autorizza la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 37034, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha provveduto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2000;
Considerata la necessita' di fissare modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal summenzionato art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti VII cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e 7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. La spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001 autorizzata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, e' destinata, per il 70%, a finanziare iniziative rivolte alla specifica valorizzazione e fruibilita' pubblica dell'attivita' istituzionalmente svolta da enti ed istituti culturali, anche attraverso l'esecuzione di programmi che consentano lo svolgimento di progetti finanziariamente produttivi.
2. Le iniziative dovranno privilegiare interventi di catalogazione e di fruibilita' del patrimonio, anche in collaborazione con organismi pubblici (biblioteche, archivi, musei, etc.), che, avvalendosi di strumenti e metodologie avanzate, siano tali da sviluppare basi integrate di dati e immagini, anche in previsione di un allargamento dell'utenza nazionale ed internazionale attraverso le reti telematiche.
Art. 2.
1. Possono accedere ai finanziamenti gli enti ed istituti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali in possesso dei seguenti requisiti:
svolgere da almeno cinque anni in modo continuativo attivita' di ricerca e/o di promozione ed elaborazione culturale;
fornire servizi di rilevante valore culturale collegati all'attivita' di ricerca;
sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costituzione di basi di dati e di immagini.
2. Il possesso di detti requisiti verra' accertato sulla base della documentazione di cui l'amministrazione e' in possesso ad altro titolo ovvero con specifici, ulteriori accertamenti.
Art. 3.
1. Il piano di ripartizione del 70% della spesa autorizzata verra' elaborato sulla base di tutte le richieste pervenute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
2. Tali richieste dovranno essere corredate della seguente documentazione:
una relazione tecnica che, definito lo specifico obiettivo, individui analiticamente modalita', tempi e fasi di attuazione;
un preventivo di spesa che individui le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ciascuna fase attuativa ovvero alla definizione dell'intero progetto.
Art. 4.
1. Il restante 30% della spesa autorizzata dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, sara' attribuito, secondo accertate esigenze volte al raggiungimento dei fini istituzionali, agli enti, istituti e fondazioni di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ivi compresi quelli di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara', quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2000
Il Ministro: Melandri Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 101