Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 27 ottobre 2000
Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.A.I.L.;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. richiamato dal predetto art. 36;
Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le tipologie dei crediti ceduti, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo e le modalita' di gestione della societa' di cui al comma 5, del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4, del predetto art. 13, nonche' tutti gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, del 28 marzo 2000, con il quale e' stato dato avvio all'operazione di cessione e cartolarizzazione crediti I.N.A.I.L. ai sensi del citato art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che, in relazione al collocamento dei titoli da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13, e' disponibile la quotazione dei titoli emessi a seguito della cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. aventi una struttura similare e pertanto e' possibile procedere, dopo l'esperimento di una procedura di prenotazione (c.d. book building), al collocamento dei titoli alle condizioni di mercato riscontrabili secondo quanto sopra previsto, affidandone l'incarico alle banche incaricate di prestare consulenza finanziaria all'I.N.A.I.L. ai sensi del comma 1 dell'art. 13, le quali possono, a parita' di condizioni di emissione dei titoli, garantire il miglior successo dell'operazione;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'I.N.A.I.L. cede alla societa' di cartolarizzazione, da costituirsi ai sensi del predetto art. 13, i crediti verso i datori di lavoro pubblici e privati ed i lavoratori autonomi tenuti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, al versamento all'I.N.A.I.L. dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresi quelli oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione nonche' quelli oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e di dilazione, di seguito indicati come "crediti ceduti". I crediti ceduti, ivi compresi gli accessori per interessi e sanzioni civili, comprendono:
a) quelli vantati dall'I.N.A.I.L. alla data di cessione e quelli che matureranno fino al 31 dicembre 2000, esclusi quelli che, in applicazione delle procedure interne vigenti presso l'I.N.A.I.L., saranno eliminati entro la data stabilita nel contratto di cessione ed esclusi, fatto salvo quanto previsto al punto b), i crediti per i quali i debitori hanno richiesto una rateazione ai sensi del comma 3, dell'art. 44, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come successivamente integrato e modificato dal comma 19, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 55, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
b) quelli vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000, e per i quali i debitori abbiano richiesto una rateazione ai sensi della normativa citata al punto a), ma solo per la rata in scadenza al 16 novembre 2000, ed esclusi quelli che, in applicazione della procedura interna vigente presso l'I.N.A.I.L., sono stati eliminati entro la data stabilita nel contratto di cessione;
c) quelli dovuti all'I.N.A.I.L. il 16 febbraio 2001 (ovvero a date successive, per effetto di rateizzazione ai sensi di legge), quale regolazione del premio assicurativo per l'anno 2000.
Il contratto di cessione puo' avere efficacia da una data anteriore a quella di stipula, comunque successiva al 31 agosto 2000.
L'I.N.A.I.L. redige appositi elenchi dei crediti ceduti da aggiornare a seguito di accertamenti e verifiche da definirsi nel contratto di cessione dei crediti, entro e non oltre il 25 settembre 2001.
L'I.N.A.I.L. garantisce alla societa' di cartolarizzazione l'importo nominale minimo dei crediti ceduti, suddiviso in crediti in sofferenza e crediti in bonis, da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Qualora, a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, risulti che i crediti ceduti hanno un valore nominale inferiore agli importi minimi garantiti, l'I.N.A.I.L. cede alla societa' di cartolarizzazione ulteriori crediti, anche se maturati negli anni 2001 e 2002 e, comunque, non oltre il 16 febbraio 2002, ovvero versa le differenze in contanti secondo le modalita' da definirsi nel contratto di cessione. La cessione di ulteriori crediti puo' essere sottoposta, ove cosi' previsto nel contratto di cessione, all'approvazione da parte delle agenzie di rating e dell'amministratore dell'operazione di cartolarizzazione.
 
Art. 2.
La cessione dei crediti e' effettuata:
a) per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale di importo pari a quello dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, al netto delle commissioni e spese;
b) per un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale, gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.A.I.L., nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori da stipularsi, anche dall'I.N.A.I.L., in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Tale importo sara' pari all'eccedenza da calcolarsi secondo le predette modalita'. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo e' corrisposto a scelta dell'I.N.A.I.L. mediante retrocessione dalla societa' di cartolarizzazione all'I.N.A.I.L. di tutti i crediti ceduti e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza ne' di esistenza, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla societa' di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.
L'I.N.A.I.L. puo' richiedere alla societa' di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto b), ove la societa' di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale e a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.
 
Art. 3.
La societa' di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate direttamente dai concessionari, ovvero dall'I.N.A.I.L., le somme rispettivamente riscosse per conto della societa' di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. Da tale conto sono prelevate di volta in volta le somme occorrenti per il servizio del debito relativo ai titoli emessi e quelle specificate nella convenzione tra i creditori di cui all'art. 2 b).
Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde all'inizio di ogni semestre alla societa' di cartolarizzazione un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Il pagamento degli interessi e' posto a carico della unita' previsionale di base 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La societa' di cartolarizzazione puo' utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a A-1 + da Standard & Poor's, ovvero a P1/Aa3 da Moody's Investors Service Ltd., ovvero a F-1+ da Fitch Ratings Ltd. e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del medesimo rating ai titoli emessi.
Le somme incassate dall'I.N.A.I.L. per conto della societa' di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla societa' stessa, sull'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con periodicita' semestrale, l'I.N.A.I.L. effettua i necessari conguagli.
 
Art. 4.
Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 dell'art. 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'I.N.A.I.L. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti, nonche' delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'I.N.A.I.L. trattiene un importo pari al 2,50% di qualunque somma riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo.
A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestiti, l'I.N.A.I.L. riceve dalla societa' di cartolarizzazione una commissione da corrispondersi con cadenza semestrale pari ad Euro 20.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti, in pre-deduzione rispetto ai pagamenti di capitale e interessi sui titoli emessi dalla societa' stessa.
 
Art. 5.
Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6.
I titoli descritti nell'allegato 2 sono collocati mediante esperimento di procedure di prenotazione (c.d. book building) da realizzarsi secondo la prassi finanziaria internazionale e mediante collocamento presso gli investitori individuati per il tramite dei seguenti collocatori: J.P. Morgan Securities Ltd., BNP Paribas e Mediocredito Centrale S.p.a.-Gruppo Banca di Roma e con assunzione della garanzia di effettivo acquisto e pagamento da parte di tali banche, ai termini da definirsi nel contratto di sottoscrizione.
 
Art. 7.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede per conto della societa' di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5, al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 8.
Il contratto di cessione prevedera' che, ove vi siano fondi disponibili e sempreche' le agenzie di rating confermino che tale acquisto non pregiudica il mantenimento del rating attribuito ai titoli (descritti nell'allegato 2) e l'amministratore del programma dell'operazione di cartolarizzazione ritenga che il medesimo acquisto non alteri il piano di ammortamento atteso dell'emissione, la societa' di cartolarizzazione formulera' una proposta irrevocabile di acquisto di ulteriori crediti che l'I.N.A.I.L. provvedera' ad accettare ove cosi' disposto con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. In relazione a tale cessione successiva troveranno applicazione, ove compatibili, le disposizioni contrattuali previste per la cessione iniziale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2000 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 26
 
Allegato 1 Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'I.N.A.I.L. a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo; b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;
c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneita' del contratto di cessione a creare obblighi a carico dell'I.N.A.I.L. e a trasferire alla societa' di cartolarizzazione la titolarita' dei crediti ceduti, (iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.A.I.L., (iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.A.I.L., al suo patrimonio o ai crediti ceduti, (v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilita' riguardo ai propri obblighi ai sensi del contratto di cessione di immunita' o privilegi da parte dell'I.N.A.I.L. e alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;
d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 1999 e alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 1999 e del bilancio preventivo del 2000, (ii) alla approvazione di tali bilanci in conformita' alle norme applicabili e (iii) al fatto che non siano sopravvenuti, successivamente a tali bilanci, fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacita' dell'I.N.A.I.L. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;
e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi aggiornati forniti alla societa' di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.A.I.L. e conformita' dei crediti ceduti alla legge, (iii) al rispetto da parte dell'I.N.A.I.L. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, (iv) alla capacita' dell'I.N.A.I.L. di disporre dei crediti ceduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, (v) alla legittimita' della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacita' di questi ultimi di trasferire alla societa' di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, (vi) a richiedere, su richiesta della societa' di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla societa' di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, (viii) alla denominazione in lire od euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, (ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e l'esecuzione dello stesso, nonche' alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, (x) alla inopponibilita' alla societa' di cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.A.I.L. e alla non sussistenza di una facolta' di recesso dell'I.N.A.I.L. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' di tale sua natura, (xi) all'impegno dell'I.N.A.I.L. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverra' con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.A.I.L. dei meccanismi contrattuali e all'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della societa' di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti;
f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.A.I.L. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della societa' di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.A.I.L., precisandosi a tale riguardo che il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza da assumersi da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi del contratto di cessione, dovra' intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;
g) impegno (i) a non cedere a terzi ne' a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla societa' di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, (iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei crediti ceduti, (iv) a proseguire l'attivita' di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti (salve eccezioni da definirsi nel contratto di cessione), (v) a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; (vi) ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione;
h) impegno ad informare la societa' di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicita' delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresi' alla stessa, con cadenza semestrale, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.A.I.L. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicita' delle proprie dichiarazioni e garanzie;
i) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.A.I.L. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;
l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato trasferimento da parte dell'I.N.A.I.L. alla societa' di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera m);
m) impegno a sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione; la sostituzione sara' ammissibile solo ove non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sara' subordinato, inter alia ed in conformita' a quanto disposto dal contratto di cessione (i) alla sussistenza di crediti ceduti non recuperabili per inesistenza accertata come sopra indicato o per prescrizione per un importo superiore a euro 180.759.915 in relazione a crediti ceduti che rientrino, ai sensi del contratto di cessione, nella tipologia dei crediti in sofferenza, e, di euro 25.822.845 in relazione a crediti ceduti che rientrino, ai sensi del contratto di cessione, nella tipologia dei crediti in bonis (conteggiando gli stessi con i criteri di ponderazione stabiliti dal contratto di cessione) e (ii) alla necessita' per la societa' di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli e da approvarsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;
n) impegno a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo pari a quello di eventuali cessioni di crediti effettuate a favore di quest'ultima dal debitore in luogo dell'adempimento, ai sensi di legge, a fronte di crediti ceduti ovvero di compensazioni opponibili ai sensi di legge a fronte di crediti ceduti;
o) impegno a consentire alle modifiche delle convenzioni tra la societa' di cartolarizzazione e i concessionari salvo che vi siano specifiche e motivate ragioni per negare tale consenso;
p) impegno a iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti non ancora iscritti, fatta eccezione per quelli (i) che formano oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione e di gravami amministrativi, per i quali ultimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, comma 4, e 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, (ii) che sono oggetto di dilazione secondo le tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque gia' concessa dall'I.N.A.I.L. alla data del 25 settembre 2000, (iii) che sono oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge, nonche' (iv) che sono relativi a posizioni di ditte dichiarate fallite e/o che abbiano cessato l'attivita';
q) impegno a vigilare sull'attivita' dei concessionari in relazione ai crediti ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a dare comunicazione alla societa' di cartolarizzazione dei risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sara' definito nel contratto di cessione;
r) impegno ad assumere il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti relativi ai crediti ceduti con diligentia quam suis assumendo anche la difesa tecnica per conto della societa' di cartolarizzazione;
s) impegno a non presentare istanza di fallimento o altri atti che possano comportare la liquidazione o l'avvio di una procedura concorsuale della societa' di cartolarizzazione;
t) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente incaricati dalla societa' di cartolarizzazione;
u) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
v) impegno a rendersi responsabile, nei confronti della societa' di cartolarizzazione, dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi dalla societa' stessa, della veridicita' e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.A.I.L. o comunque ad esso inerenti contenute nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto dalla societa' di cartolarizzazione per il collocamento dei titoli e la loro quotazione in borsa;
z) impegno a predisporre e mantenere un registro, un partitario e le scritture contabili relativamente ai crediti ceduti, nonche' fornire i relativi dati ed elementi alla societa' di cartolarizzazione, ivi compreso quanto necessario affinche' quest'ultima possa tenere tutte le registrazioni e le scritture contabili relativamente ai crediti ceduti e ai relativi costi di riscossione e recupero secondo quanto previsto nel contratto di cessione dei crediti;
aa) dichiarazioni e garanzie ed impegni analoghi a quelli sopra riportati nel presente elenco anche nei confronti dei collocatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione con riferimento, ove applicabile, ai contratti e negozi connessi all'operazione di cartolarizzazione e con specifico impegno di indennizzo a favore di detti collocatori.
 
Allegato 2
Importo: fino a EURO 1.400.000.000.
Cedole: semestrali (25 maggio e 25 novembre), con prima cedola pagabile il 25 maggio 2001.
Tasso di interesse: euribor 6 mesi (con applicazione di un tasso interpolato per il periodo iniziale di interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento.
Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti che dovra' essere concordato con la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rimborso: e' previsto un rimborso obbligatorio integrale o parziale semestrale a partire dal 25 maggio 2003, per un importo pari ai fondi disponibili secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Scadenza stimata: 25 maggio 2003.
Scadenza legale: 25 maggio 2006, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 2010, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per cio' stesso perenti.
Rating atteso: AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings Ltd., Moody's Investors Service Ltd. e Standard & Poor's).
Quotazione: alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la borsa di Lussemburgo. Successivamente potra' avvenire la quotazione presso uno o piu' altri mercati regolamentati dell'Unione europea.
Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il rappresentante dei portatori dei titoli avra' facolta', ovvero l'obbligo, secondo quanto disposto nel contratto di emissione dei titoli, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili.
Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria societa' finanziaria, bancaria o fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.
Legge regolatrice: legge italiana.
Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone