Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2000
Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante disposizioni di riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto, in particolare, l'art. 18, commi 1 e 2, ai sensi del quale, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari del Servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, nonche' alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento;
Visto il comma 3 del citato art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999:
Considerato che, alla luce delle osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva, l'accesso dei concessionari agli uffici pubblici e ai sistemi informativi dei soggetti creditori diversi dal Ministero delle finanze deve essere disciplinato non con un atto amministrativo, bensi' con un regolamento, che non puo' essere emanato entro breve termine;
Ritenuta l'estrema urgenza di garantire l'operativita' del sistema di riscossione mediante ruolo, assicurando ai concessionari quanto meno la possibilita' di accedere al sistema informativo del Ministero delle finanze;
Viste la note n. 4373, del 16 giugno 1999, e n. 5436, del 2 agosto 1999, del Garante per la protezione dei dati personali;
Viste le note n. 3-13568, del 28 luglio 2000, e n. 3-15413, del 20 settembre 2000, con le quali, in ottemperanza a quanto chiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, e' stato trasmesso, per l'esame, l'allegato contenente le specifiche tecniche per l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze;
Considerato che sul predetto allegato il Garante per la protezione dei dati personali non ha reso il parere di competenza entro il termine previsto all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Decreta:
Art. 1.
1. I concessionari del Servizio nazionale della riscossione possono esercitare la facolta' di accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze relativamente ai debitori iscritti a ruolo e ai co-obbligati e con esclusivo riferimento alle notizie indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione affidata in concessione, individuate nell'allegato n. 1. Tali facolta' possono essere esercitate in qualunque momento successivo alla consegna del ruolo.
 
Art. 2.
1. L'accesso alle notizie di cui all'art. 1, comma 1, avviene telematicamente, con modalita' centralizzate, in via diretta o mediante procedura file transfer e con richiesta contenente, a pena di improcedibilita', l'indicazione del numero identificativo del ruolo sulla base del quale la richiesta stessa e' presentata; se il debitore e' iscritto in piu' ruoli, e' sufficiente l'indicazione di uno di essi. Tale richiesta e' effettuata in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e nel rispetto delle misure di sicurezza descritte nello stesso allegato 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
Allegato 1
Informazioni generali sul soggetto debitore o co-obbligato (persona fisica):
dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita);
residenza anagrafica (comune, provincia, indirizzo e cap o iscrizione all'AIRE);
in caso di attivita':
dati rappresentante (tutore, curatore, ecc.);
attuale attivita' (tipo, codice, descrizione, sede legale e domicilio fiscale);
stato giuridico (fallimento, ecc.), con estremi del curatore/rappresentante.
Informazioni generali sul soggetto debitore o coobbligato (societa'):
attuale ragione sociale (denominazione, codice e natura giuridica, data e luogo di costituzione);
stato della societa' (proc. concorsuali, liquidazione, ecc.);
sede legale amministrativa (comune, provincia, indirizzo e cap);
domicilio fiscale (comune, provincia, indirizzo e cap);
attivita' principale (codice descrizione e stato);
dati delle sedi secondarie (comune, provincia, indirizzo e cap);
dati rappresentante legale (dati anagrafici e del domicilio fiscale, carica);
in caso di variazione di societa', codice fiscale di eventuale societa' confluita.
Informazioni sui rapporti di lavoro:
per lavoro dipendente o di pensione: codice fiscale, domicilio e sede legale di persona fisica, ente o societa' erogatore stipendi;
per lavoro autonomo (rappresentanti di commercio, liberi professionisti, ecc.): codice fiscale, domicilio e sede legale del/i sostituto/i d'imposta.
Informazioni sui beni mobili posseduti (veicoli a motore):
categoria o tipo;
uso;
potenza, alimentazione e numero posti;
data di immatricolazione;
targa;
data di inizio possesso.
Informazioni sui beni immobili (fabbricati e terreni).
Trascrizioni:
conservatoria (denominazione e codice);
numero registro particolare;
data di presentazione;
tipo di atto (descrizione e codice);
soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);
numero registro generale;
dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorita' emittente);
dati relativi alla convenzione (specie);
immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo);
regime patrimoniale coniugi o natura del bene;
diritti reali oggetto della convenzione (descrizione, codice e quota).
Iscrizioni:
conservatoria (denominazione e codice);
numero registro particolare;
data di presentazione;
tipo di ipoteca o privilegio (descrizione e codice);
soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);
numero registro generale;
dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorita' emittente);
dati relativi all'ipoteca o al privilegio (specie, somma garantita - capitale, interessi e spese - presenza di condizione risolutiva, durata, termine dell'ipoteca, numero titoli di credito garantiti);
immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo);
diritti reali oggetto dell'ipoteca (descrizione, codice e quota).
Annotazioni:
conservatoria (denominazione e codice;
numero registro particolare;
data di presentazione;
tipo di annotazione (descrizione e codice);
soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);
numero registro generale;
dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorita' emittente);
dati relativi all'annotazione (formalita' da annotare, postergare o permutare, riduzione somma dovuta, riduzione somma ipoteca, valore immobili liberati);
immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo).
Informazioni sulle successioni.
In caso di decesso:
dati sulla presentazione della dichiarazione (codice ufficio, denominazione ufficio, data, anno);
dati identificativi della dichiarazione (modello, volume e numero);
data decesso;
ultimo domicilio de cuius (comune, provincia e indirizzo e cap);
codici fiscali, dati anagrafici indirizzi degli eredi;
consistenza dell'asse ereditario (tipo, valore, ubicazione dei cespiti ereditari);
rinunzie all'eredita' (solo se immobili), nomine curatori, ecc.
Informazioni sui redditi da locazione:
per redditi da locazione di beni mobili ed immobili: estremi del soggetto debitore, corrispettivo periodico, estremi dellatto da cui derivano i crediti.
Informazioni per crediti d'imposta o contributivi:
per crediti d'imposta o contributivi: ufficio finanziario competente, anno d'imposta, tipo e importo del credito (o importo da compensare).
Informazioni sui redditi da dichiarazione (persona fisica e ditta individuale).
Redditi ed eventuale bilancio:
modello di dichiarazione (730 o Unico);
ufficio finanziario di presentazione;
anno d'imposta;
redditi dominicali (totale e numero di terreni);
redditi di fabbricati (totale e numero);
redditi di allevamento (totale e numero di capi);
totale dei redditi di partecipazione;
totale degli utili da partecipazione in soggetti con personalita' giuridica;
immobilizzazioni materiali (dato di bilancio);
rimanenze di materie, prodotti e merci (dato di bilancio).
Eventuali beni ammortizzabili:
modello di dichiarazione (IVA o Unico);
ufficio finanziario di presentazione;
anno d'imposta;
importo.
Rimborsi:
ufficio finanziario competente;
anno d'imposta;
tipo;
importo.
Informazioni sui redditi da dichiarazione (societa').
Redditi e bilancio:
modello di dichiarazione (Unico);
ufficio finanziario di presentazione;
anno d'imposta;
redditi dominicali (totale e numero di terreni);
redditi di fabbricati (totale e numero);
redditi di allevamento (totale e numero di capi normalizzati);
totale dei redditi di partecipazione;
totale degli utili da partecipazione in soggetti con personalita' giuridica;
immobilizzazioni immateriali (dato di bilancio);
immobilizzazioni materiali (dato di bilancio);
immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni in imprese (dato di bilancio);
rimanenze di materie, prodotti e merci (dato di bilancio).
Eventuali beni ammortizzabili:
modello di dichiarazione (IVA o Unico);
ufficio finanziario di presentazione;
anno d'imposta;
importo.
Informazioni sui rimborsi.
Rimborsi:
ufficio finanziario competente;
anno d'imposta;
tipo;
importo.
Altre informazioni sugli atti del registro:
registrazione (codice e denominazione ufficio, anno e data);
dati identificativi dell'atto (modello, volume/serie e numero);
negozio (codice, descrizione, valore);
ruolo del soggetto;
numero delle coparti.
Informazioni sulle utenze elettriche:
identificativo utente;
azienda erogatrice;
dati identificativi dell'utenza (tipo, categoria, indirizzo, comune, provincia, Kwh).
Altre informazioni sui beni immobili (fabbricati):
ubicazione (comune, provincia e indirizzo);
estremi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno);
caratteristiche censuarie (categoria e consistenza);
soggetti intestatari (codice fiscale, dati anagrafici);
diritti reali (tipo e quota);
rendita catastale (solo immobile a destinazione ordinaria);
rendita catastale.
Altre informazioni sui beni immobili (terreni):
ubicazione (comune e provincia);
estremi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno);
caratteristiche (qualita' e consistenza);
soggetti intestatari (codice fiscale, dati anagrafici);
diritti reali (tipo e quota);
Redditi agrario e dominicale.
Informazioni sui titoli (azioni non dematerializzate):
tipo e numero azioni;
dati anagrafici societa' emittente;
estremi del soggetto che ha effettuato la ritenuta fiscale.
Informazioni sui titoli (azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari dematerializzati):
ente emittente, specie, quantita' e scadenze;
estremi del soggetto che ha effettuato la ritenuta fiscale.
 
Allegato 2
Per l'identificazione dei concessionari che richiedono l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze viene utilizzato il protocollo Secure Socket Layer (SSL), che e' basato sull'utilizzo di tecnologie di crittografia asimmetrica ed offre le funzionalita' di cifratura del colloquio client-server durante il transito dei dati, di "autenticazione forte" (su certificato X.509) del server e, su opzione, del client.
Il predetto accesso puo' avvenire con due diverse modalita' di autenticazione degli utenti.
Nella prima modalita' viene autenticato direttamente l'utente e il certificato, che contiene il codice fiscale dello stesso utente, viene installato direttamente sul browser.
Nella seconda modalita' viene autenticato il proxy server del concessionario del servizio nazionale della riscossione, che, a sua volta, autentica l'utente; in questo caso, il certificato viene installato sul proxy server e contiene un identificativo del concessionario, mentre il codice fiscale dell'utente, dopo essere stato autenticato, viene inserito nell'hader "From" di tutte le richieste HTPP provenienti dallo stesso utente.
 
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