Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
contrasto dell'evasione e dell'elusione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: "Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societa' controllate e societa' collegate. 4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi' che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo."; b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni: 1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti: "7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attivita' industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti"; 2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate"; c) nell'articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da societa' non residenti: 1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per l'applicazione del presente comma."; 2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel comma 2-ter"; 3) il comma 7 e' abrogato; d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo) - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma". 2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 76, 96-bis e 106-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del Testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificati dalla
presente legge:
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di
quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e
78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art.
67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73
sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le imprese estere svolgono principalmente
un'attivita' industriale o commerciale effettiva nel
mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione,
prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale
viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque
subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione
dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti
non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.".
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non
residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione
diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti
aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la
partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore
al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno
un anno, non concorrono alla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti
della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la
societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato
alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio
1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro
della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
impôt des socie'te's/vennootschapsbelasting in
Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
pho'ros eisode'matos Nomiko'n proso'pon
kerdoskopikou' charakte'ra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impôt sur les socie'te's in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impôt sur le revenu des collectivite's nel
Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una
delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella
Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze
e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)
del comma 2 .
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere
applicate anche per le partecipazioni in societa',
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea,
soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in
ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo
a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i
medesimi decreti possono essere individuate modalita' e
condizioni per l'applicazione del presente comma.
3-4. (Abrogati).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi
per effetto della distribuzione degli utili che non
concorrono a formare il reddito ai sensi del presente
articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113
le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili
solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
7. Comma abrogato.".
"Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero
e credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta
corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero
di cui all'art. 15, nonche' quella relativa ai redditi
prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il
credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i
criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del
predetto comma.".



 
Art. 2.
(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 103-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla
formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi
che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori
bilancio , in corso alla data di chiusura dell'esercizio,
derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute
o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di
riferimento per la determinazione della prestazione la
quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un
indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata
secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1,
lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine
i componenti negativi non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione
alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla
data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di
quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei
mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma
3 dell'art. 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma
2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato
secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4
dell'art. 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si
applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti
creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le
operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in
essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad
attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si
considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di
ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di
singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e
passivita'.".



 
Art. 3.
(Disposizioni di semplificazione in materia
di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo."; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo". c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8"; d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo"; e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo". 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' inserito il seguente: "7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999". 4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,". 5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e' sostituito dal seguente: "68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di
impresa). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad
oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le
imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e
alle societa' di persone, in regime di contabilita'
ordinaria, secondo i seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) tassazione separata, con aliquota allineata a
quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei
redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'art. 5,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di
impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione, per i periodi di imposta successivi a
quello in corso alla data del 1 gennaio 2000, della
facolta' per il contribuente di richiedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati
soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori
familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad
imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime
previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle
persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa
all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con
applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta
dall'impresa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel
limite delle residue disponibilita' del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui
all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la
procedura di cui all'art. 3, commi 14 e seguenti, della
citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli
stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della
Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto alle
corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al
periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996; sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo'
essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore
di tale incremento; ;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina
con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese
individuali e delle societa'' di persone in regime di
contabilita' ordinaria; .
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con
riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi
di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione
dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al
31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle
societa' fruenti delle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e'
attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono
essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se
determinano la riduzione o l'annullamento di perdite
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e
dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in
caso di distribuzione, alle riserve formate con utili
fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio
in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si
applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
operazioni sul capitale.
7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica
agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite
le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge
1 marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi
successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999.
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per il successivo,
il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato
testo unico, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di
utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
per il secondo dei predetti periodi sono computati anche
gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli
investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di
utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto
periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al
citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del
presente comma si applicano relativamente alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati
a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli
impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie
catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente
dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
di costruzione, destinati a tale utilizzo;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta,
secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano
per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma
5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli
enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d),
del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo
di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e
della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia,
agli effetti della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
tal fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto
reddito.
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili,
anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori
individuali e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria.
Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita'
semplificata, le disposizioni stesse si applicano con
riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti
indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi
dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma
184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di
settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di
appartenenza.
11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli
investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli
accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono
eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione
dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza
tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati
e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per
l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b)
l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di
utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni
e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i
criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli
accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo
d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i
beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
e' versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo.
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
assumendo come imposta del periodo precedente e come
imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
commi da 8 a 11.
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure
agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte
pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui
all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono
utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al
reperimento delle medesime somme si provveda secondo le
procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in
assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino
delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma
162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
5 gennaio 1998, n. 3, S.O.:
"Art. 1.1-4. (Omissis).
5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357, recante "Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1994, n. 135, e convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di
sanzioni per irregolarita' formali). - 1. (Comma
soppresso).
2. (Comma soppresso).
3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente una somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data
della consegna o della notifica del verbale di
constatazione.
4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
soppresse le parole da: "e' ammesso" fino alla fine del
comma.
4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive
modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi
previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle
risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le
sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3) e non e'
dovuto pagamento d'imposta".
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per
la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,
allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli
stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti
magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta
avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 68-74, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). -
1. - 67. (Omissis).
68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla
data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro
il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai
commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo'
essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti,
autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile. Per
gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione
delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti
ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da
regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella
misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o
autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica
che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma
70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i
trenta giorni successivi presso il competente ufficio del
registro; verifica altresi' che il tributo di cui al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a
riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni
successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini
della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei
relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il
contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle
seguenti misure:
a) dalle societa' irregolari costituite con atto
scritto registrato, nonche' dalle societa' di fatto
denunciate agli effetti dell'imposta di registro e gia'
assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di
regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei
beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni
immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in
nome o per conto della societa';
b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se
nell'atto di regolarizzazione figurano beni, gia'
utilizzati dalla societa', di proprieta' del socio e che
vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta
nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha
per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e
nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di
regolarizzazione gli amministratori della societa'
richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la
variazione dell'intestazione, a favore della societa'
regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della
pubblica amministrazione intestati, alla data della
regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero ai
soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'art. 19 e
dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per
l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa'
regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte,
pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
75.- 217. (Omissis).".



 
Art. 4
Norma interpretativa

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
recante "Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298:
"Art. 1 (Opzione e revoca). - 1. L'opzione e la revoca
di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi
contabili si desumono da comportamenti concludenti del
contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture
contabili. La validita' dell'opzione e della relativa
revoca e' subordinata unicamente alla sua concreta
attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E'
comunque consentita la variazione dell'opzione e della
revoca nel caso di modifica del relativo sistema in
conseguenza di nuove disposizioni normative.
2. In presenza di fusione o scissione di societa' il
regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun
soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con
l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute
nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.".



 
Art. 5. (Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante "Disposizioni
urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
protezione civile, ambiente e agricoltura", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1997, n. 115 e
convertito in legge, con modificazioni, nella legge
16 luglio 1997, n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1997, n. 167, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali,
commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, possono, entro due anni alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita'
produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di
rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria
attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali,
nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri
comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite
delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale
S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art.
6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non
concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto
che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.A. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito
centrale S.p.a.
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera", ai titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria
attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi
liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti
agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare
sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che
il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento
ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli
interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei
limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve
assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.A. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il
decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile.".



 
Art. 6. (Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18
dicembre 1997, n. 467)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, recante norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento"; b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta."; c) nell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento"; d) nell'articolo 2, concernente la disciplina dell'imposta sostitutiva, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione". 2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta. 4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralita' fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 1997, n. 249, cosi' come modificati dalla
presente legge, nonche' il testo dell'art. 4, comma 1, del
medesimo d.lgs. n. 358/1997:
"Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da
cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di
collegamento).
1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di
aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e
determinate secondo i criteri previsti dall'art. 54 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del
19 per cento. La presente disposizione non si applica alle
plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'art. 125 del
medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di
tassazione dei redditi delle imprese fallite o in
liquidazione coatta.
2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono
realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di
partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate, che
risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni
finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni
all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV,
titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la
perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del
controllo da parte degli aderenti all'offerta. L'imposta
sostitutiva e' applicata con l'aliquota del 19 per cento
sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
realizzate dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al
versamento.".
"Art. 2 (Disciplina dell'imposta sostitutiva).
1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto
deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata
realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le
operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a
titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con
i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a
periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui
termine di presentazione devono essere effettuati i
versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva non da' diritto al rimborso delle imposte sui
redditi eventualmente gia' assolte.
2. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.".
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da
allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2.-3. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante "Disposizioni
in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a
norma dell'art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge
23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, S.O., cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni speciali) - 1. L'imposta
sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle
imposte sui redditi delle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini
degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria
della variazione in aumento del capitale investito,
concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui
redditi.
2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 2, del
predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini
delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del citato decreto legislativo recante la
disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito, rilevano anche agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera
come provento non assoggettato a tassazione,
rispettivamente, la quota del 48,65 per cento di dette
plusvalenze e quella del 48,65 per cento di detto reddito;
per le societa' quotate quest'ultima percentuale e' pari
all'81,08 per cento.".
- Si riporta il testo degli articoli 2504-bis e
2504-decies del Codice civile:
"Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' estinte.La fusione ha
effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante
incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data
successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.".
"Art. 2504-decies (Effetti della scissione). - La
scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere
tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso
di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e
6), si possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei
limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
trasferito o rimasto, dei debiti della societa' scissa non
soddisfatti dalla societa' a cui essi fanno carico.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante "Attuazione
della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime
fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni,
ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9:
"Art. 1.1. - Le disposizioni del presente decreto si
applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata,
cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e
privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati
membri della Comunita' economica europea, purche' non si
considerino, per convenzione in materia di doppia
imposizione con Stati terzi, residenti fuori della
Comunita', che appartengano alle categorie indicate nella
tabella A allegata al presente decreto, da considerare
automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano
sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B
allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la
sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento
dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella
lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei
quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle
azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in
misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel
soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei
beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che
la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario
sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
della societa' scissa non superi il 10% del valore nominale
della partecipazione ricevuta;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad
altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in
Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia
residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti
tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel
territorio dello Stato, con riguardo alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle
operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote,
mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a)
acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai
sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in
uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente
in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo,
attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in
cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del
valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che
alcuno dei partecipanti che effettuano il cambio sia
residente nel territorio dello Stato ovvero la
partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).".



 
Art. 7. (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni
qualificate)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del Decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni
integrative e correttive dei d.lgs. 2 settembre 1997, n.
314, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 466, e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
di redditi di capitale, di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1999, n. 306, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni
qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione
maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni
qualificate detenute dagli organismi di investimento
collettivo disciplinati dall'art. 8, commi da 1 a 4, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta
sostitutiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al
lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni,
il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato
di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli
interessi passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si
considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al
patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate
su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le
altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote
si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli,
che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o
al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi
2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi
delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1
assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al
risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva
nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta
nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I
proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta
nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono
determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla
societa' di gestione sono indicati separatamente, per
ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione
maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta
sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e
del 27 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano agli organismi di investimento collettivo che
abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in
cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli
investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche,
siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
qualificati i soggetti indicati nel regolamento di
attuazione previsto dall'art. 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La societa' di
gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in
suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno
la sussistenza della condizione di cui al precedente
periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo
d'imposta successivo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.".



 
Art. 8.
(Conferimenti di beni o aziende a favore
di centri di assistenza fiscale)

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento. 2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, S.O.:
"Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 8 maggio
1998, n. 146, recante "Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, S.O.:
"Art. 25 (Disciplina tributaria della costituzione di
societa' con contestuale conferimento di azienda). - 1. Nel
caso in cui venga costituita una societa' con contestuale
conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore
individuale in applicazione del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso e' soggetto
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il
soggetto passivo puo' richiedere l'applicazione,
alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore
complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso
si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.".



 
Art. 9. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei
consorzi di imballaggio)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attivita' del CONAI".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del d.lgs.
5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 41 (Consorzio Nazionale Imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con
l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle
Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in
seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'art. 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i
costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati
riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi
di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui
all'art. 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio
netto non concorrono alla formazione del reddito a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione,
sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del
CONAI. I soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a),
partecipano al finanziamento dell'attivita' del CONAI.
3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire
l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni,
determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
economicita' di gestione del servizio medesimo, nonche'
sulla base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di
entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di
riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e'
trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui
all'art. 26, che puo' richiedere eventuali modifiche ed
integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha
fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per
la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi
dei componenti.
8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti dall'art.
9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli
obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla
data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione
ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento.
Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno
destinati ai costi della raccolta differenziata,
riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico della relativa
tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i
termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano
d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' determinare con proprio decreto
l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'art. 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
parte dei produttori.".



 
Art. 10
Ambito di applicazione della rivalutazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 87, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2426 e 2359 del
Codice Civile:
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie.".
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".



 
Art. 11.
(Modalita' di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. 2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. 3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2. 4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
 
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili. 2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile. 3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.



Nota all'art. 12:
- Per il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, si veda nelle note all'art. 8.



 
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile:
"Art. 2445. (Riduzione del capitale esuberante). - La
riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante
per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione
deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni
proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non
eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre
mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese,
purche' entro questo termine nessun creditore sociale
anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale nonostante l'opposizione, puo' disporre
che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte
della societa' di un'idonea garanzia.".
- Per il titolo del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10. 2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si rinvia alle note all'art. 54.



 
Art. 15.
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.



Note all'art. 15:
- Per l'art. 87 del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda le note
all'art. 10.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento
ordinario n. 1:
"Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui
al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma
precedente le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente
indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.".
"Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si
applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i
ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano
superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla
tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per
i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale
imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le
operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione devono
annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle
entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni
effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese
ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al
precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando
non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per
i due successivi.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi
conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti della imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del terzo comma.".



 
Art. 16.
(Modalita' attuative della rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. -- 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. -- 4-bis. (Omissis).".



 
Art. 17
Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 218, recante "Disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
di credito di diritto pubblico", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182:
"Art. 7 (Norme fiscali). - 1. Per le fusioni, le
trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma
dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali
si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un
importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai
fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili i conferimenti non si considerano atti di
alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli
3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
2. Agli effetti delle imposte sui redditi i
conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non
costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti,
quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in
dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni
stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella
misura del 15 per cento. La differenza tassata e'
considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa'
conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in
tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente
al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il
valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni
conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte,
maggiorato della differenza tassata di cui al precedente
periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente
conferente fino a quando non sia stata realizzata o
distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati
fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
predetti fini e le relative quote di ammortamento sono
ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario
costo non ammortizzato alla data del conferimento,
maggiorato della differenza tassata di cui al presente
comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio
della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte
eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai
sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti,
le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in
bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo
precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei
redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati
esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti;
con decreto del Ministro delle finanze si provvedera',
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale
prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso
soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in
piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai
conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un
unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1,
per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli
effetti del conferimento decorrono da una data non
anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio
dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in
questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di
continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni
ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere
iscritti in bilancio al lordo delle relative partite
rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la
societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti
fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni
giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma
dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione
nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia
alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui.
Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque
determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente
o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nella determinazione del reddito imponibile delle
aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del r.d.l.
12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e
integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonche'
di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano
luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in
deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello
in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti
effettuati ad una speciale riserva denominata con
riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti
possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro
il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio
dell'1, 2 per cento della differenza tra la consistenza
complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela
degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione
ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai
rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni
stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo
bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento.
L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere un
terzo del limite massimo complessivo consentito per
l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della
speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute
nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo
comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge
19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da
ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi
restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della
stessa legge n. 468 del 1978.
4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi
aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca
d'Italia secondo le direttive del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti
all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti
fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti
creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano agli atti di fusione, trasformazione e
conferimento perfezionati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.".
- Per il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 si veda nelle note all'art. 8.



 
Art. 18
Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.



Note all'art. 18:
- Per l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, si
veda nelle note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 febbraio 1995, n. 45, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69:
"Art. 23 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono
applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per
cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a
seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli
diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni
finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve,
comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla
medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in
luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la
differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e'
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, si e' fusa con la societa'
conferente l'imposta sostitutiva e' applicata sulla
differenza tra il valore dei beni della societa'
conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
con apposita istanza su modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta
sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il
versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per
cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti
uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996,
maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento
annuo.".



 
Art. 19.
(Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.



Note all'art. 19:
- Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, si veda nelle note all'art. 6.



 
Art. 20
Disciplina dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.



Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 105 del citato Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare
distintamente nella dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del
presente comma si tiene conto delle imposte liquidate,
accertate o applicate entro la data della deliberazione di
distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e
degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo
comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale
che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per
cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non
concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente
e per i quali e' consentito computare detta imposta fra
quelle del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.
14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
importo pari al 58,73 per cento degli utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o
partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si
considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 44. Gli importi distribuiti, se nella
relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente,
comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare
indicato alla citata lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere
indicati:
1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma
1 verificatisi nell'esercizio;
2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma
1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito
ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.
14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di
cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di
comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a
quanto previsto nel comma precedente, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti
d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.".
- Per l'art. 87 del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda le note
all'art. 10.



 
Art. 21.
(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.



Nota all'art. 21:
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda le note dell'art. 16.



 
Art. 22.
(Fondo di copertura di rischi su crediti)

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1º gennaio 1999, puo' essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992. 2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. 3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. 4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione
della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1992, n. 37, S.O.:
"Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi
bancari generali). Art. 38 della direttiva n. 86/635). -
1. Le riserve di rivalutazione costituite prima
dell'applicazione del presente decreto possono essere
indicate come sottovoci della voce riserva di
rivalutazione.
2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi
bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri
delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei
prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita
voce del conto economico.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni
caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei
gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
- Per il testo dell'art. 71, comma 3, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
rinvia alle note all'art. 23.
- Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda le note dell'art. 16.



 
Art. 23.
(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad
apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati
in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e'
piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni
che supera lo 0,60 per cento e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente
comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad
apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in
conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non
sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo
ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei
contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3,
determinate con riferimento al valore di bilancio dei
crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto
nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono
deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale
dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e
finanziari si applicano le disposizioni del comma 5,
calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore
dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.".



 
Art. 24.
(Regolarizzazione degli adempimenti
degli intermediari)

1. I sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.



Nota all'art. 24:
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,
comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2,
S.O.



 
Art. 25. (Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non
residenti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC".



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Conservazione delle evidenze e comunicazione
all'Amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7,
comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle
posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta
sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i
quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme
del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 3.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare
all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il
30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di
cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai
proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti
nel semestre solare precedente, implicitamente o
esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli
relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta
comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e
della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma
1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro
milioni a lire quaranta milioni.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema
europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale
europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i
soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di
regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
del SEBC.".



 
Art. 26. (Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non
residenti)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni". 2. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni". 3. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni". 4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria".



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 23 marzo
1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni
di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui
redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell'art. 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto
dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.
5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire
dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai
soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un
periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
puo' essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del
periodo temporale entro cui il risultato negativo e'
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito, indicando altresi' i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, recante "Istituzione e disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1993, n.
205, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Disposizioni tributarie). - I fondi di cui
all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a
titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal
comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del
12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26
del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai
prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5
relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire
dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai
soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per le quali sia stata
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo
temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in
diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in
cui il risultato negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito indicando, altresi', i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.".
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis, del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante
"Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1983, n. 270, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
25 novembre 1983, n. 649, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1983, n. 328, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri di
investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno
1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non
sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.
Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50
per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del
predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. Il risultato della gestione si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla
fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato
del collocamento nel territorio dello Stato in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato
del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per le quali sia stata
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo
temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in
diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in
cui il risultato negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
collocamento nel territorio dello Stato presenta la
dichiarazione del risultato di gestione imponibile
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
altresi', i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa
su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti
stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore
dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle
operazioni ivi effettuate.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno
conseguito proventi erogati da organismi di investimento
collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui
all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il
31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni
di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e'
disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai
versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della
gestione degli organismi di investimento collettivo da essi
gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al
periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere
richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della
distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche'
la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di investimento
collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono
in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni necessarie per accertare la
sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non
risiedano negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle
finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della
residenza si applicano le norme previste nelle singole
convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di
diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo
periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti
dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di
cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora
venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di
certificati al portatore rappresentativi delle quote
sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che
la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo
trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo
periodo del precedente comma 3, sull'intero provento
afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al
momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
gli organismi di investimento in valori mobiliari, di
diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione
europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come
modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata
dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La
banca depositaria e' tenuta a comunicare
all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai
proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di
riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati
identificativi dei soggetti beneficiari delle somme
comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.".



 
Art. 27. (Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno". 2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, cosi' come modificato
dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 2, comma
2, del medesimo D.Lgs. 239/1996:
"Art. 1. (Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta
del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da
societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati italiani e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da
enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva
di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del
bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della
medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero
ammontare degli interessi passivi del prestito e' di
competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli
enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della
predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo
di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse.".
"Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti). - 1. 1-quater. (Omissis).
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e
1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di
intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che
comunque intervengono nella riscossione degli interessi,
premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di
acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le
cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o
gratuito, che comporta il mutamento della titolarita'
giuridica dei titoli.
3. (Omissis).".



 
Art. 28.
Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e' efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non e' dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.
5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1998, n. 242, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata la
equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione
dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i
comuni e quella relativa alle province, quest'ultima
finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni
e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre,
la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto
nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle
disposizioni contenute nel citato art. 47, comma 2,
l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la
pubblicazione. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste
per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e'
versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno.
7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle
somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a
titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate
entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento,
sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze
concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a
quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il
Ministero dell'interno provvede ad effettuare il
conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti,
a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le
risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce
l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono essere
stabilite ulteriori modalita' per effettuare la
ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento
contabile dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni
annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti.
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3
e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, a titolo di acconto per l'intero importo
versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle
finanze.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma
7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O.



 
Art. 29.
(Utilizzo del credito d'imposta per i comuni)

1. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti
da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei
limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1,
relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in
pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo,
l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento
degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale
variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle
societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi per
prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
allorche' la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile
organizzazione.".



 
Art. 30. (Deducibilita' degli oneri contributivi relativi ai servizi
domestici)

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito". 2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto
del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del
soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'art. 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.".
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
recante "Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 2000, n. 57, S.O.



 
Art. 31.
(Spese di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono inserite le seguenti: "e di assistenza specifica". 2. Nell'articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000". 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla presente legge, si rinvia alle note
all'art. 37.



 
Art. 32.
(Disposizioni in materia di spese veterinarie)

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla presente legge, si rinvia alle note
all'art. 37.



 
Art. 33.
(Restituzione della quota fissa individuale
per l'assistenza medica di base)

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, e' restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione separata. 2. La restituzione e' effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, e' effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute. 3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita' di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalita' per attestare le somme effettivamente versate.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
impiego, nonche' disposizioni fiscali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1992, n. 221, e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
1992, n. 272, S.O.:
"Art. 6. (Revisione delle prestazioni sanitarie) -
1. (Omissis).
2. (I livelli di assistenza devono prevedere che siano
tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua
nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di
base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
costituito da un unico componente ed avente un reddito
complessivo per l'anno precedente superiore a lire
30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
costituito da due componenti ed avente un reddito
complessivo per l'anno precedente superiore a lire
42.000.000;
c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
costituito da tre componenti ed avente un reddito
complessivo per l'anno precedente superiore a lire
50.000.000.) (Comma abrogato dall'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537).
3. - 6. (Abrogati).
7. - 12. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 16. (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e a titolo di anticipazioni;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
dell'art. 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di societa'
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della societa', la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del
comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo
le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli
articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui
sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.
4. (La disposizione del comma 4 e' stata trasferita
nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1, decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).".
Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, si rinvia alle note all'art. 83.



 
Art. 34.
(Disposizioni in materia di redditi
di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47"; b) all'articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente"; c) all'articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse; d) all'articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) e' abrogata; e) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo e' soppresso; f) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell'articolo 49". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento"; b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento"; c) all'articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata". 3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.



Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 20, 47, 49 e
50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificati dalla
presente legge:
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del
reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b)
lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a
lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e)
lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a
lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h)
lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a
lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m)
lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a
lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p)
lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a
lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s)
lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a
lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v)
lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a
lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi'
determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a
75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a
75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed
f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta
nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili e il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata
inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito
complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79,
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire
18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire
30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
"Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei
non residenti si considerano prodotti nel territorio dello
Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da
attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte
nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, dell'art. 81, derivanti da cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate
in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso
ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
nonche' da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle
lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le
indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
comma 1 dell'art. 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di
impresa nonche' di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti
non residenti per prestazioni artistiche o professionali
effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.".
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge
13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i princi'pi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.".
"Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) (lettera abrogata);
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.".
"Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di
imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui
maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una
somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. (Abrogato).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di
arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7. (Abrogato).
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita'
di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I
redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.".
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,
determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento.
2. (Abrogato).".
"Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per
cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto
di maggiori compensi.
I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi
corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.".



 
Art. 35.
(Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. 2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si da' luogo al rimborso di somme eventualmente versate.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo degli artt. 133, 146 e 154 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, recante "Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari", pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale
1 febbraio 1960, n. 26:
"Art. 133 - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio
ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale
giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di
trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata
e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di
notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di
sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di
percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di lire 800.
Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per
il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura
doppia di quella prevista dal precedente comma.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione
eseguita per mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse
equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della
legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia
penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
Annualmente, con decreto del Presidente della
Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica - l'importo della indennita' di
trasferta potra' essere variato tenendo conto delle
modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio
precedente.
Le somme complessivamente percepite a titolo di
indennita' di cui al primo comma, detratte le spese
effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra
tutti gli appartenenti al profilo professionale di
collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di
assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
"Art. 146. 1. Le somme riscosse per diritti, indennita'
di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale
giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In
caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario
dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio
giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale
giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il
3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di
pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le
somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo
dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto
mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono
utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2
sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario
puo' disporre il deposito in conto corrente postale o
bancario.".
"Art. 154. 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a
versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti
per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di
protesto di titoli di credito e sulle indennita' di
trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali
giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo
dovuta per la quietanza.
3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e'
corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali
giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente,
sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le
modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la
quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato
luogo a formazione di originale, l'applicazione delle
marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
5. In relazione a particolare esigenza di servizio, e'
facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del
Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il
pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato
direttamente all'ufficio del registro.
6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo
riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della
tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda
disciplinare.".
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
recante "Armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n.
219, S.O.



 
Art. 36.
(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398". 2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze". 3. Nell'articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute". 4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, e' abrogato.



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla
differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi
versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del
comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e
di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela
dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi
speciali gestiti dall'INPS", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179 e convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, comma primo, legge 3 ottobre
1987, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
1987, n. 231, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Criteri per le contribuzioni)1. I contributi
dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986,
sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali
retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con
riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori
omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986
e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le aliquote contributive relative ai regimi
assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue:
a) per il regime relativo all'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione
involontaria, nonche' alla tubercolosi, nelle misure
previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota
complessiva a carico del datore di lavoro e' ridotta di
dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle
singole aliquote delle gestioni assicurative interessate,
nell'ordine indicato all'art. 1. Il relativo onere,
valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45
miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal
1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato;
b) per il regime assicurativo contro le malattie e
per la maternita', nelle misure previste dalla legislazione
nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1,
comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le
riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia
di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei
datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a
favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese
l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano
i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in
virtu' della legislazione del Paese estero, puo', con
specifici decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
della sanita', essere ridotto il contributo per assistenza
sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra
assicurate;
c) per il regime assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure
previste da apposita tariffa approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera
dell'INAL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i
premi sono determinati in base ai valori medi dei
sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello
Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro
dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i
predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a
5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali trovano applicazione le norme contenute nel
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono
tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS
dall'art. 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)1.
Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale
sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono
effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo
periodo, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Abrogato).".
I decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314,
21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n.
467 sono stati gia' citati, rispettivamente, nelle note
agli articoli 35, 24, 13 e 6 della presente legge.



 
Art. 37.
(Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: "c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive dilettantistiche"; c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"; d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."; e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)". 2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. 3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato; b) nell'articolo 2: 1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma"; 2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento". 5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"; b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. (Detrazioni per oneri) - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto
del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie
di animali per le quali spetta la detraibilita' delle
predette spese;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
5 ai fini della imputazione del reddito.".
- Per il testo dell'art. 65 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla presente legge, si rinvia alle note
all'art. 38.
- Si riporta il testo degli articoli 81, 83, e 91-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la
cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di
ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio
delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni
di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al
20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
"Art. 83 (Premi, vincite e indennita'). - 1. I premi e
le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire
10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito
i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.".
"Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). -
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e
agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione
pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed
enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati
dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti
medesimi, nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma
1, lettera i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2. (Abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge
13 maggio 1999, n. 133, cosi' come modificata dalla
presente legge:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera
m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata
per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso
testo unico, e successive modificazioni, concernente
determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali
di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40
milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile
che eccede il predetto importo. Ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di
cui al predetto art. 11 del citato testo unico, la parte
dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta
concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche,
comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti
di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di
cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile, per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per un
importo non superiore al limite annuo complessivo fissato
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello
svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della
raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita'
all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di formazione del
reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo
fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da
ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000,
e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative
alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'art. 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma sono
sostituite dalle seguenti: "sesto comma ;
2) al comma 5, le parole: "6 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "3 per cento .
5. I pagamenti a favore di societa', enti o
associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente
articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti
correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative
alle associazioni sportive dilettantistiche, e
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi.
6. (Abrogato).".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli
articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295, cosi' come modificati
dal comma 4 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, da
ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. Le associazioni sportive e relative
sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e
che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito
dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di
cui all'art. 2. L'opzione e' esercitata mediante
comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che
intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai
sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle
imposte sui redditi e di essa deve essere data
comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i
trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo
d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni,
cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge
con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite
e' superato.
3. (Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla
ricognizione della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo
decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100
milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati)
Comma abrogato.".
"Art. 2. - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno
esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di
tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli
14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di
cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono
annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento
conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad
applicarsi con le modalita' di cui all'art. 74, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono
essere numerate progressivamente per anno solare e
conservate a norma dell'art. 39, decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta
fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge
26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 e'
determinato applicando all'ammontare dei proventi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il
coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo
le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e
di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
relative modalita' di compilazione.".
- La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante "Trattamento
tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di
attivita' sportive dilettantistiche", ora abrogata dal
presente articolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1976, n. 7.
- Il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre
1999, n. 473, recante "Regolamento recante norme di
attuazione dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
relativo a disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294.



 
Art. 38.
(Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall'articolo 37 della presente legge, e' aggiunta la seguente: "c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001. 3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, e' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti e' convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo puo' essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data
di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e
di esposizioni, che siano di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
societa' sportive dilettantistiche;
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al
Centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza.
3. (Abrogato).
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
ammesse in deduzione.".



 
Art. 39
Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate.



Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unita'
sanitarie locali.".



 
Art. 40.
(Campione d'Italia)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, gia' iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale. 2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica". 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.



Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 132 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 132 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri
nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'art. 9,
sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in
triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio
Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente
opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i
prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello
stesso triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in lire italiane.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.".



 
Art. 41. (Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della
disciplina di taluni materiali di recupero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilita' dell'imposta, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori"; b) nell'articolo 68, in materia di importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori"; c) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire"; d) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente: "I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo". 2. Nell'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto".



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono
dell'art. 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.".
"Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non
sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma,
lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel
secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui
cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da
conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e
nel nono comma dell'art. 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,
sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;
e) (abrogata);
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
lettera l), dell'art. 2.".
- Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note
dell'art. 45.
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1993, n. 203, recante "Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie", e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 ottobre 1993, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 42 (Acquisti non imponibili o esenti). - 1. Sono
non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli
acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel
territorio dello Stato e' non imponibile o non soggetta a
norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente
dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza
pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui
alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di
cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del
decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".



 
Art. 42.
(Norme in materia di mercato dell'oro)

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,". 2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: "anche" e' soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il
testo dell'art. 26 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e
quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (numero soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (numero abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presi'di sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (numero soppresso);
26) (numero abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) (numero abrogato);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.".
"Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
17 gennaio 2000, n. 7, recante "Nuova disciplina del
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Disposizioni fiscali). - 1. All'art. 4, quinto
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca
d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".
2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da
considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta
fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita
la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni.
3. All'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione
a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4,
ultimo comma, del presente decreto sono sostituite dalle
seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in
essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente
decreto ;
b) il numero 11) e' sostituito dal seguente:
(omissis).
4. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis).
5. All'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
(omissis);
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
(omissis).
6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "rientranti
nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano sono
soppresse.
7. All'art. 30, terzo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e alle
importazioni sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal
fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17,
quinto comma .
8. All'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
(omissis);
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
(omissis).
9. All'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis).
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in
lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900
millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificati dal presente articolo.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero
11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi
applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in
lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili,
nonche' per le modalita' e i termini di pagamento delle
imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.".



 
Art. 43.
(IVA sulle mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.



Note all'art. 43:
- Per il testo del numero 37) della Tabella A, parte
II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, gia' citato, si rinvia alle note
all'art. 50.
- Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
rimanda alle note all'art. 42.



 
Art. 44.
(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.



Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 24 marzo
1942, n. 315, recante "Provvedimenti per la ippicoltura",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n. 91:
"Art. 3. - I proventi netti del totalizzatore e delle
scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del
servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e
societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma
dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto
necessario, come contributo alle spese di gestione per gli
ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione
dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le
corse, da ripartire fra le societa' e gli enti ippici;
nonche' a provvidenze per l'allevamento secondo programmi
annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.".



 
Art. 45.
(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, e' abrogato. 2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: "Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene; b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36. 2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. 3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea. 4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario".



Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 74, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e
del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente
l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari
dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) (lettera abrogata).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del
precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del
presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al
terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali
da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto
del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e
agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti
all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso
di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti
nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro
delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le
prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo
committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le
fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti
autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione.
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o
alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento
con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita'
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa
vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle
attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica
con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata
in misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la
disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di
abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge
22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle
operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e'
compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre
1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano
oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli
obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli,
ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di
stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il
trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono
effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della
limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le
cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli
non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d.
74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega
(v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i
prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del
cedente e sempreche' nell'anno solare precedente
l'ammontare delle relative cessioni effettuate da
raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia
stato superiore a due miliardi di lire.
I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui
all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al
titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture
relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle
quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni
nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e
rivenditori dotati di sede fissa per la successiva
rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo
superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente
possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi
ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente
all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui
all'art. 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di
lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di
sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui
all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma,
applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei
confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui
al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le
disposizioni del primo periodo.
(Comma abrogato).
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a),
b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
con rappresentanza ad esse relative.".
- Per il titolo del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, si veda nelle note all'art. 18.



 
Art. 46.
(Disposizioni in materia di territorialita' ai fini IVA)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente territorialita' dell'imposta, al quarto comma, lettera f), le parole: "a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea" sono soppresse.



Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
del presente decreto:
a) per "Stato o "territorio dello Stato si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunita' o "territorio della Comunita' si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola
di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le
isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al
regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si
considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso
di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel
territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
punto di sbarco.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che
hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonche' quando sono rese da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni
immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e
le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie,
relative a beni mobili materiali e le prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai
trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano
effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni
mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le
prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo
comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di
consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle
di formazione e di addestramento del personale, le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni
relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle, nonche' e cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a
soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui
alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o
residenti in altri Stati membri della Comunita' economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la
residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese
quelle di formazione e di addestramento del personale, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica
europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto
rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei
territori esclusi a norma del primo comma lettera a),
ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
Italia, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato
membro della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del
territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in
partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio,
la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel
territorio dello Stato.
Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni
assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.".



 
Art. 47.
(Contabilita' separata ai fini della detrazione IVA)

1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.



Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 19-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali).
- Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e'
ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste,
soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita'
commerciale o agricola sia gestita con contabilita'
separata da quella relativa all'attivita' principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi
utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita'
commerciale o agricola e dell'attivita' principale e'
ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio
dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta,
anche in relazione all'attivita' principale, della
contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto,
ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita'
tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la
contabilita' separata di cui al comma precedente e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita'
previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma
di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli
automobile clubs.".



 
Art. 48.
(Aliquota IVA del 10 per cento per le strutture ricettive)

1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni". 2. Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso" sono soppresse.



Nota all'art. 48:
- Per il testo dei numeri 120) e 121) della tabella A,
parte III, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rinvia alle note
all'art. 49.



 
Art. 49.
(Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.



Nota all'art. 49:
- Si riporta il testo dei numeri 114), 120) e 121)
della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
come modificati dalla presente legge:
"Tabella A
PARTE III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
1) - 113) (Omissis);
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115)-119) (Omissis);
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122)-127-septiesdecies) (Omissis).".



 
Art. 50.
(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;". 2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni. 3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: "f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;". 4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel". 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo della tabella A, parte II,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificata dalla
presente legge:
"Tabella A
PARTE I
Prodotti agricoli e ittici
(Omissis).
PARTE II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%.
1) (numero soppresso);
2) (numero soppresso);
3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato per la
vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato;
disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in
pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex
07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti,
congelati o surgelati (v. d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decortificati o spezzati (v. d. 07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o
temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate
o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala;
granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato
alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico
(v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06
- ex 10.07, ex 21 luglio 02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala;
farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri
cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01
- ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o
schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati
o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06
e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex
11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla
disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati
all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi
destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare
(v. d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate;
pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria
ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi
dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in
salamoia (v. d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della
vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei
cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei
giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi
da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a
stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e
pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle
campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle
liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di
opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984,
n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica
in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi
integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o
zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura
superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte
della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di
cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero
di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si
applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo
del proprietario del terreno o di altri addetti alle
coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e
alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui
all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
22) (numero soppresso);
23) (numero soppresso);
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali
di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996,
quelli forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai
movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio
1984;
25) (numero soppresso);
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di
abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da
cooperative edilizie e loro consorzi;
27) (numero soppresso);
28) (numero soppresso);
29) (numero soppresso);
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture
medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture
(docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi
dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare
l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano,
da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per
compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili
atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie;
motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed
f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed
f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000
centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800
centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in
serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte
o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento,
effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a
2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai
familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente
destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
32;
34) (numero soppresso);
35) prestazioni relative alla composizione, legatoria
e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri,
periodici, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte
geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari (l'imposta con l'aliquota ridotta si applica
esclusivamente per i canoni di abbonamento alle
radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile
costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti
disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I
canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente
concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto
concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le
disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella
legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni),
con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata;
prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione
di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere
prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso,
sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi
dell'art. 19, lettere b) e c), legge 14 aprile 1975, n.
103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per
indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri
edifici destinati a collettivita';
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che
svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la
successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e
loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di
soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel
numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis);
40) (numero soppresso);
41) (numero soppresso);
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative,
comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o
in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione
delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di
tipo funzionale permanenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 aprile
1986, n. 97, recante "Disposizioni per l'assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei
veicoli adattati ad invalidi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 aprile 1986, n. 85:
"Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacita'
motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica
anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un
veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato
in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che
siano trascorsi almeno quattro anni dalla data
dell'acquisto o della importazione precedente. La
condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il veicolo acquistato o
importato con l'aliquota ridotta entro il periodo
suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma
dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393.
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma
1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro
un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i
successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e
l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per
l'applicazione delle disposizioni della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del Testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 (Esenzioni permanenti). - Sono esenti dal
pagamento della tassa di circolazione:
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e
quelli in dotazione permanente del Segretario generale
della Presidenza della Repubblica;
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei
Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe
di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti
in divisa o muniti di un distintivo facilmente
riconoscibile;
c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a
concessione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee
in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato
dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina
mercantile;
d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente
destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni
umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
e) gli autoscafi esclusivamente destinati
all'industria della pesca marittima ed al servizio di
pilotaggio;
f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti
morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al
trasporto di persone bisognose di cure mediche o
chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al
numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli
autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari,
regolarmente accreditati in Italia;
h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli
leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a
sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei
mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;
i) (lettera abrogata).".
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap). - 1. (Omissis).
2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la
detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di
reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle
cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1,
lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'art. 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti,
alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi
accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi
effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti
eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi
per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di
trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali
nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti
assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni
o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e
regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e
agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".



 
Art. 51.
(Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)

1. Non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
 
Art. 52.
(Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)

1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".



Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto", cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate
garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per
le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal
decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalita' e
criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile
della obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono
esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di
importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. I
rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti,
utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello
approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che
hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal
primo febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre
mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come
dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa
indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo
e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto
della data di presentazione della dichiarazione stessa. I
rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti
con apposita istanza, anche ai competenti concessionari
della riscossione secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di
attuazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle
ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma
quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma,
n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi
precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o
in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino
alla definizione del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (151) dalla
data del rimborso, a meno che non presti la garanzia
prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia
divenuto definitivo.
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere
a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle
garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono
le seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto
alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di
rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la
richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non
puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.".



 
Art. 53. (Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
concernente disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo medesimo;"; b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;"; c) al comma 2, le parole: "di societa' strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse; c) a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente"; e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385"; f) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennita' dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.



Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge
13 maggio 1999, n. 133, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA). -
1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese
nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (19):
a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo
bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa'
strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c),
del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo
medesimo;
b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche,
nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che
i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai
consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle
prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente
alle societa' del gruppo bancario da parte della capogruppo
estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero,
comprese le societa' strumentali il cui capitale sia
interamente posseduto dalla controllante estera della banca
italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre
societa' da questa controllate. L'esenzione si applica a
condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo
precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile.
3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi'
alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a societa' del gruppo assicurativo da altra
societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o
controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'art.
2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla
lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione
che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per
statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse;
c) a societa' del gruppo il cui volume di affari
dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per
cento da operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, da altra societa' facente parte del gruppo medesimo.
La disposizione si applica a condizione che l'ammontare
globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo
dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per
cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano facenti parte dello stesso
gruppo la societa' controllante e le societa' controllate
dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del
secondo comma dell'art. 2359 del codice civile fin
dall'inizio dell'anno solare precedente.
3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il
controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al
numero 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile
si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche,
l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2003, e
limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle
banche, a condizione che il relativo ammontare sia
superiore al 50 per cento del volume di affari.
5. (Omissis).
6. (Omissis).
7. (Omissis).
8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce
doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente
tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria
dell'IVA.
9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere
b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale gia'
applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e'
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (25),
devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al
numero 18) dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. A decorrere dal 1 gennaio 2000, per tutti gli
spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi
per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota
dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili
non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale
sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e
depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e
riscosse successivamente alla predetta data non
costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non
costituiscono, altresi', corrispettivi agli effetti
dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la
suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche
qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il
pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'art.
31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli
enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in
materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del
30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (27), del
modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le
dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998,
al 30 giugno 1999.
15. I prodotti alimentari non piu' commercializzati o
non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di
confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri
motivi similari nonche' per prossimita' della data di
scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati
nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24), e da questi
ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.".



 
Art. 54.
(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.



Note all'art. 54:
- Si riporta il testo degli articoli 53, e 54 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
e di altri titoli in serie o di massa, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) (lettera abrogata);
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
non concorrono alla formazione del reddito per la parte
eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo
precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si
applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a
seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
della successione, della societa' esistente tra gli eredi,
la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis. (Comma abrogato).
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.".
Per il testo dell'art. 48, comma 1, del sopra citato
testo unico delle imposte sui redditi, si rimanda alle note
all'art. 36.
Per il testo dell'art 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.



 
Art. 55. (Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle
concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni. 3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo". 4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione". 5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro". 6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.



Note all'art. 55:
Per il testo dell'art 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica). - 1. - 6. (Omissis).
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente. La legalizzazione delle fotografie
prescritte per il rilascio di documenti personali non e'
soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
15. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della tariffa, parte
I, di cui all'allegato A e dell'art. 5 della tabella di cui
all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", cosi' come modificati dalla presente legge:
"Allegato A
TARIFFA (Parte I)
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di
bollo fin dall'origine.
Articoli 1. - 12. (Omissis).
Art. 13. 1. Fatture, note, conti e simili documenti,
recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non
sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una
obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare: imposta fissa:
lire 2.500
Modo di pagamento: Marche o bollo a punzone.
1. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato,
l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate
dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici
tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta
sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli
uffici stessi.
Note:
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico
atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica
per ciascun percipiente. 2. L'imposta non e' dovuta: a)
quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti
di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma
inferiore al debito originario, senza l'indicazione di
questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per
somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta
sui documenti gia' assoggettati all'imposta di bollo o
esenti; c) per le quietanze apposte sulle bollette di
vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori
postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono
esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di
spese di condominio negli edifici.
2. Estratti di conti, nonche' lettere ed altri
documenti di addebitamento o di accreditamento di somme,
portanti o meno la causale dell'accreditamento o
dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma
supera L. 150.000: per ogni esemplare lire 2.500; modo di
pagamento: 1. Marche o bollo a punzone.
Note:
1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti
tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed
intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti
all'imposta.
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni
relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai
clienti ai sensi dell' articolo 119 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente
postale: per ogni esemplare:
a) con periodicita' annuale: imposta fissa: lire
33.000
b) con periodicita' semestrale : imposta fissa: lire
16.500
c) con periodicita' trimestrale : imposta fissa: lire
8.250
d) con periodicita' mensile : imposta fissa: lire
2.750.
Note:
3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona
fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della
periodicita' dell'estratto conto rispettivamente di lire
39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250.
La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti
conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il
fiduciante sia una persona fisica.
3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per
tutti gli atti e documenti formati o emessi o ricevuti
dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane
relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto
corrente, ovvero relativi al deposito di titoli indicati
nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2 e 14. L'estratto conto compresa
la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso
dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei
conti correnti postali che presentino un saldo negativo per
tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della
predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono
altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai
depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle
cartolari e comunque oggetto di successiva
dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o
di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o
inferiore a mille euro.
Art. 14-21. (Omissis).
TARIFFA (Parte II)
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di
bollo solo in caso d'uso
Articoli 22-32. (Omissis).".
"Allegato B
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo
in modo assoluto.
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti
riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e
documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice
popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali
verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni,
nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a
tali prestazioni e le relative opposizioni.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in
materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare,
esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa
e comprese le istanze e denunce di parte dirette a
promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative
certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi
procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o
incolpato.
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento
richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici,
quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del
presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e
riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,
atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con
esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni
tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle
istanze e degli altri atti del procedimento depositati
presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle
leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai
notai.
Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo,
per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle
entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie
di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi
dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di
riscossione.
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di
qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze
medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui
all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e
20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta
evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'
applicabile a condizione che gli stessi contengano
l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione
al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto.
7. Titoli di debito pubblico, buoni del Tesoro,
certificati speciali di credito ed altri titoli
obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative
quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e
relative quietanze; ricevute ed altri documenti relativi a
conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo
sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti
correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi;
domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno
rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o
societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
se rilasciate separatamente.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli
atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di
detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
di contributi o quote associative ad associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive.
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed
attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita',
pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di
persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il
rilascio dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al
precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve
rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del
sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante
la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale
22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per
l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi
documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza
a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei
contributi nonche' atti e documenti relativi alla
liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite
concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base
a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per
la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di
reversibilita', degli assegni e delle indennita' di
liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del
rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione
nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e
della massima occupazione.
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le
leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,
ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati
sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica
igiene e profilassi.
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione,
frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella
materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e
diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di
studio e di presalari e relative quietanze nonche' per
ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle
tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento
religioso.
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla
Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti
giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie
ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di
riversibilita';
4) in materia di equo canone delle locazioni degli
immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti
agli uffici del lavoro e della massima occupazione o
previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare
nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del
presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al
conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi
rappresentare ed escluse le sentenze.
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli
interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello
finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi
provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti
compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o
dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al
procedimento di adozione speciale e di affidamento,
all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli
articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di
riconoscimento di figli naturali da parte di persone
iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, decreto
legislativo luogotenenzale 22 marzo 1945, n. 173.
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e
documenti esenti da imposta di bollo; domande per il
rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di
stato civile; domande e certificati di nascita per il
rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e
dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni.
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni
specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di
valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci,
fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi
per ottenere il benestare all'esportazione e
all'importazione di merci, domande dirette alla
restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere
nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi
dell'art. 115 del Trattato CEE.
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni
dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e
associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano
tra loro scambiati.
17. Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri
di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato
civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi
all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o
la morte di persone o il rinvenimento di bambini
abbandonati.
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di
identita' e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo
dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle
norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo
di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di
rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio
militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano
missionari;
d) per gli indigenti.
19. Atti costitutivi e modificativi delle societa' di
mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle
associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro
federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di
tali enti.
20. (Abrogato).
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati
alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di
imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione
dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni
perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note
di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la
concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore
agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.
1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in
materia.
22. Atti e documenti relativi alla procedura di
espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa
dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici,
compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il
pagamento dell'indennita' di espropriazione.
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di
testamenti segreti.
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone
nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il
rilascio di detti abbonamenti.
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di
colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in
qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
2161 del codice civile e documenti consimili concernenti
rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti
l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,
premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative
a rapporti di lavoro subordinato.
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato,
delle regioni, province, comuni e relative aziende
autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse
delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti
della riscossione di tributi in genere.
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche'
copie anche se dichiarate conformi, estratti
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS).
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o
partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o
regolamentari.".
Il decreto ministeriale 20 agosto 1992, recante
"Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196,
S.O..
La legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: "Disposizioni per
la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario".
- Si riporta il testo dell'art. 1, titolo I, della
tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative", introdotta dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, recante "Approvazione della nuova
tariffa delle tasse sulle concessioni governative":
"Tariffa
tasse sulle concessioni governative Le tasse devono
essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa,
mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali
devono essere pagate, salva diversa disposizione della
tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari
successivi a quello di emanazione o di compimento
dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente
tariffa non sono soggetti a tassa di concessione
governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o
comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia
di competenze amministrative.
Titolo I
Persone fisiche, persone giuridiche e societa' Art. 1.
a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge
21 novembre 1967, n. 1185): ammontare L. 60.000; tassa
annuale: ammontare: L. 60.000;
b) Rilascio di passaporto collettivo (legge
21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo
(esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10): ammontare
L. 4.000.
Note:
1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
2. La tassa e' unica qualunque sia il numero delle
persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono
iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale,
secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facolta',
per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il
necessario arrotondamento.
4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei
modi prescritti dalle autorita' di P.S. competenti al
rilascio del passaporto.
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte
ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle
questure, dagli uffici del settore della polizia di
frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali
marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli
ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli
uffici dell'Automobile club d'Italia.
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi
gli accordi internazionali con carattere di reciprocita'
operanti al momento di entrata in vigore del presente testo
unico.
7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato
non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b)
per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale
dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od
all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai
sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscano di
rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio
militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano
missionari;
4) dagli indigenti.
Articoli 2.-3. (Omissis).".



 
Art. 56.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono sostituite dalle seguenti "e amministrativi". 2. All'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".



Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella
procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita'
dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla
ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di
generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
tra le amministrazioni interessate dei proventi del
contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a
decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere
prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli
uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale
nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la
parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.".



 
Art. 57. (Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica)

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.



Note all'art. 57:
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre
1950, n. 1018, recante "Modificazioni al testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato":
"Art. 7. Per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda
incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e'
istituita una tassa fissa di lire 3000.
La tassa e' introitata dall'ufficio del registro
unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per
gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive
modificazioni.
Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni
del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del
Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, e' elevato a lire 6000.
Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il
sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della
presente legge.".



 
Art. 58.
(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.



Note all'art. 58:
- Si riporta il testo della tabella A allegata al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279 del supplemento ordinario cosi'
come modificato dalla presente legge:

"Tabella A Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle
norme prescritte.

=====================================================================
Impieghi | Agevolazione ===================================================================== 1. Impieghi diversi da carburante per| motori o a combustibile per | riscaldamento. |Esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per la | navigazione aerea diversa | dall'aviazione privata da diporto e | per i voli didattici. |Esenzione --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per la | navigazione nelle acque marine | comunitarie, compresa la pesca, con | esclusione delle imbarcazioni private| da diporto, e impieghi come | carburanti per la navigazione nelle | acque interne, limitatamente al | trasporto delle merci, e per il | dragaggio di vie navigabili e porti. |Esenzione --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti ferroviari | di passeggeri e merci. |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, | orticoli, in allevamento, nella | silvicoltura e piscicoltura e nella | florovivaistica: | --------------------------------------------------------------------- gasolio; |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- benzina. |55% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione viene concessa anche| mediante crediti o buoni d'imposta, | sulla base di criteri stabiliti, in | relazione alla estensione dei | terreni, alla qualità delle colture | ed alla dotazione delle macchine | agricole effettivamente utilizzate, | con decreto del Ministro delle | finanze, di concerto con il Ministro | delle risorse agricole, alimentari e | forestali, da emanare ai sensi dell' | art. 17, comma 3, della legge | 23 agosto 1988, n. 400. | ---------------------------------------------------------------------
6. Prosciugamento e sistemazione | dei terreni allagati nelle zone | colpite da alluvione. |Esenzione ---------------------------------------------------------------------
7. Sollevamento delle acque allo | scopo di agevolare la coltivazione | dei fondi rustici sui terreni | bonificati. |Esenzione ---------------------------------------------------------------------
8. Prove sperimentali, collaudo di | motori di aviazione e marina e | revisione dei motori di aviazione, | nei quantitativi stabiliti | dall'amministrazione finanziaria. |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
9. Produzione di forza motrice con | motori fissi in stabilimenti | industriali, agricolo-industriali, | laboratori, cantieri di ricerche di | idrocarburi e di forze endogene e | cantieri di costruzione (escluso il | gas metano). |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
10. Metano impiegato negli usi di | cantiere e nelle operazioni di campo | per la coltivazione di idrocarburi. |Esenzione ---------------------------------------------------------------------
11. Produzione, diretta o | indiretta, di energia elettrica con | impianti obbligati alla denuncia | prevista dalle disposizioni che | disciplinano l'imposta di consumo | sull'energia elettrica: | ---------------------------------------------------------------------
metano e gas di petrolio | liquefatti gasolio. |Esenzione L. 23.000 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
olio combustibile e oli minerali | greggi, naturali; |L. 28.400 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
In caso di autoproduzione di | energia elettrica, le aliquote per il| gasolio, per l'olio combustibile e | per gli oli minerali greggi sono le | seguenti: | ---------------------------------------------------------------------
gasolio; |L. 840 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
olio combustibile; |1.000 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
oli minerali greggi, naturali. |L. 2.500 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione è accordata: |50% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
a) ai prodotti petroliferi nei | limiti dei quantitativi impiegati | nella produzione di energia | elettrica; b) agli oli minerali | greggi, naturali, impiegati nella | stessa area di estrazione per la | produzione e per l'auto produzione di| energia elettrica e vapore; |
a) agli oli minerali impiegati in| impianti petrolchimici per | l'alimentazione di centrali combinate| termoelettriche per l'autoproduzione | di energia elettrica e vapore | tecnologico per usi interni. | ---------------------------------------------------------------------
12. Azionamento delle autovetture | da noleggio da piazza, compresi i | motoscafi che in talune località | sostituiscono le vetture da piazza e | quelli lacuali, adibiti al servizio | pubblico da banchina per il trasporto| di persone. |50% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione è concessa alla | benzina, anche sotto forma di | rimborso della differenza tra | l'aliquota prevista per la benzina in| via generale e quella ridotta, entro | i seguenti quantitativi: a) litri| 18 giornalieri per ogni autovettura | circolante nei comuni con popolazione| superiore a 500.000 abitanti; |
b) litri 14 giornalieri per ogni | autovettura circolante nei comuni con| popolazione superiore a 100.000 | abitanti, ma non a 500.000 abitanti; |
c) litri 11 giornalieri, per ogni| autovettura circolante nei comuni con| popolazione di 100.000 abitanti o | meno. | ---------------------------------------------------------------------
13. Azionamento delle autoambulanze| destinate al trasporto degli ammalati| e dei feriti, di pertinenza dei vari | enti di assistenza e di pronto | soccorso da determinare con | provvedimento dell'amministrazione | finanziaria (nei limiti e con le | modalità stabiliti con il decreto del| Ministro delle finanze di cui | all'art. 67). |50% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
Le agevolazioni previste per le | autoambulanze e per le autovetture da| noleggio da piazza, di cui i punti 12| e 13, sono concesse, e nella stessa | entità per i mezzi funzionanti a | benzina, anche per i mezzi | trasformati con alimentazione a GPL. |
Le predette agevolazioni sono | concesse mediante buoni o crediti | d'imposta da determinare, in | relazione a parametri commisurati al | reddito prodotto, al volume degli | affari o ad altri elementi di | valutazione. | ---------------------------------------------------------------------
14. Produzione di ossido di | alluminio e di magnesio da acqua di | mare. |Esenzione ---------------------------------------------------------------------
15. Gas di petrolio liquefatti | negli impianti centralizzati per usi | industriali e dagli autobus urbani ed| extraurbani adibiti a servizio | pubblico. |10% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
16. Oli minerali iniettati negli | altiforni per la realizzazione dei | processi produttivi". |Esenzione



 
Art. 59. (Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui
consumi)

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile"; b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti l'esigibilita' dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,". 2. Per i furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole nonche' dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.



Note all'art. 59:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (art. 37 decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 decreto legge n.
331/1993) (Abbuoni per perdite e cali).
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si
trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono
dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la
perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso
fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi
non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa
grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a
titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito
ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi
di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento
penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa
resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di
archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'art.
648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano
individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano
ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del
soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei
confronti dell'effettivo responsabile.
2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo,
avvenute durante il processo di fabbricazione o di
lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso
in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono
e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili
determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le
disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche
per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di
accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 7. (Art. 7 decreto legge n. 331/1993)
(Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad
accisa).
1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la
quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi
dell'art. 4, commessa nel corso della circolazione di
prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto
previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti
addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o
giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita'
o l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello
Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel
territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il
luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si
presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato
non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non
e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi
in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera
commessa nel territorio dello Stato e si procede alla
riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel
termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga
fornita la prova della regolarita' dell'operazione ovvero
la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata
effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del
documento di accompagnamento viene individuato il luogo in
cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la
riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi
nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della
riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti
da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria
informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni
necessarie per l'attuazione della cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le
azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi
Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea,
avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e
con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti
organi comunitari.".



 
Art. 60.
(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica". 2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera l) e' abrogata; b) al comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.



Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come
modificato dalla presente legge;
"Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative).
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di
oli minerali secondo le conclusioni della conferenza di
Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise
sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati
dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princi'pi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio
1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione
di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a).".
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica
1924 - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge
19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 -
Art. 6 decreto-legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio
1994, n. 97.) (Oggetto dell'imposizione).
1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta
erariale di consumo. Obbligato al pagamento dell'imposta e'
l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica
od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti
denominato "fabbricante".
2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:
a) destinata ad uso di illuminazione di aree
pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di
fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni
luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo,
marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle
province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono
in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni.
L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti
pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra
indicate;
b) consumata nelle sedi delle rappresentanze
diplomatiche, qualora sussista la condizione di
reciprocita';
c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e
di quelle date in concessione e consumata nelle officine
gestite dalla predetta societa';
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente
dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli
stessi date in concessione;
e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in
esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle
aule e nei laboratori di pubblici istituti;
f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione,
esclusivamente per la generazione o per la trasformazione
in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per
forza motrice nelle centrali elettriche per servizi
ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di
generazione o di trasformazione dell'energia elettrica,
nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per
il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la
successiva immissione nelle condotte forzate;
g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione
nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche,
telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche'
quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da
parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il
funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici
riceventi e trasmittenti;
h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli
altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi,
di regolamenti speciali e di convenzioni, per
l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti
cittadini di carattere civile e religioso, di zone
archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio
pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di
notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai
locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e
zone sopraindicate;
i) impiegata per l'areazione delle gallerie
autostradali;
l) lettera abrogata;
m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai
quartieri generali militari internazionali ed agli
organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione
del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia
elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti
e quella di cui gli enti medesimi sono considerati
fabbricanti;
n) impiegata negli opifici industriali come
riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di
processi industriali veri e propri, compreso quello
connesso a processi elettrochimici;
o) consumata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e
delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel
capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del
14 dicembre 1993 del comitato interministeriale dei prezzi.
3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente
in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri
(esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da
gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate
dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia
superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da
gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva
non superiore a 200 kW.
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli
generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli
gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche,
impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore
a 30 Kw.
4. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e
l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in
esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli
apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non
superiore a tre giorni.



 
Art. 61
Disposizioni in materia di autotrasporto

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: "22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. 22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita' in vigore per le stesse. 22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge".
2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi gia' scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente".
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e' autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno 2001, di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 e' inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.



Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge
23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili,
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"(Omissis)";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante
l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le
parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le
detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire
336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per
l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a
decorrere dal 1 gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "; il suddetto importo e' aumentato di
lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre
anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per
redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000",
"lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire
1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute
nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire
1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire
1.300.000" e "lire 1.200.000";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"(Omissis)";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2)
della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia
di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
"(Omissis)";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per
redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole:
"lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire
400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle
lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", "lire
650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";
e) all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il
quinto periodo sono inseriti i seguenti:
"(Omissis)";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa
alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
g) all'art. 13-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"(Omissis)";
h) dopo l'art. 13-bis e' inserito il seguente:
"(Omissis)";
i) nell'art. 48-bis, concernente la determinazione
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo
la lettera a) e' inserita la seguente:
"(Omissis)".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione
dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, le parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 500.000".
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite
dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad
IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate
dagli enti locali territoriali a soggetti esterni
all'amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero
3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.
18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al
comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione
delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il
periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e
c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo
34, comma 4-quater" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 10, comma 3-bis".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura
dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per
cento del compenso in natura, determinato ai sensi
dell'art. 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli
imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che
incrementano la base occupazionale dei lavoratori
dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999,
assumendo, dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002,
soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione
salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione
di vecchiaia o di anzianita';
b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in
conformita' a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il
rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al
comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa'
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre
alla formazione del reddito imponibile, non va considerato
ai fini della determinazione del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi
d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
12. Il comma 5 dell'art. 1, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo
12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n.
133, concernente le modalita' di effettuazione della
trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale
all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
"(Omissis)".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio
bandite, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del
programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995,
come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a
condizione che l'importo complessivo annuo non sia
superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per
la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'art. 2
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"(Omissis)";
c) al comma 3, le parole: "e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a
decorrere dal 1997";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"(Omissis)".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di
lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi
necessari al rilascio della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di
mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto
stabilito dal comma 1, lettera b), dell'art. 13-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 1998" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e al 1 gennaio 1999
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5,
del 3,10 e del 3,75 per cento";
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 1998" fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e
al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del
5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
5 e del 4,75 per cento".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai
fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo
di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario
nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo
generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma
18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e
lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001
e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono
rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di
borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di
specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di
lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per
l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'art. 67, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"(Omissis)".
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: "e per
i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
b) dopo la lettera d-bis e' inserita la seguente:
"d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per
le automotrici".
22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione
alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di
cose sono determinate secondo i parametri e le misure
individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente
legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute,
sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto
delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di
circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le
automotrici, entro i termini e con le modalita' in vigore
per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate
le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1998, n. 302, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 40,
(Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48), entrata in
vigore il giorno successivo al quello della sua
pubblicazione, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L.
35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo
all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
Per opportuna conoscenza si riporta l'epigrafe della
tabella 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopra
citata:
"Tabella 2 - (Articolo 12, comma 2)
Aliquote da assumere come base di calcolo per la
determinazione delle accise delle emulsioni Emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e
nella combustione:
(Omissis).".



 
Art. 62. (Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci
delle cooperative di autotrasporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.



Note all'art. 62:
- Per il testo dell' art. 47 comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, gia' citato, si rinvia alle note all'art. 34.
- Si riporta il testo dell' art. 62, comma 1-quater,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, gia' citato:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-ter.
(Omissis).
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a L 110.000 al giorno, elevate a L.
180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto.
2. - 4. (Omissis).".



 
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.



Nota all'art. 63:
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, recante "Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 febbraio 1953, n. 33, supplemento ordinario.



 
Art. 64.
(Accisa sui tabacchi lavorati)

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.



Note all'art. 64:
La Direttiva 1999/81/CE del 29 luglio 1999, recante
"Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle
sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al
ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi
dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle
imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che
gravano sul consumo dei tabacchi lavorati", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 11 agosto 1999,
n. L 211 ed e' entrata in vigore l'11 agosto 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, recante "Regime di imposizione fiscale sui
prodotti oggetto di monopolio di Stato", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1965, n. 182:
"Art. 2. Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui
all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le
relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli
richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.".



 
Art. 65.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, gia' istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.



Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, recante "Organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio
1958, n. 9:
"Art. 29 (Gerenza provvisoria delle rivendite). In caso
di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva
sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata
al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al
suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in
possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti
requisiti.".
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.
1074, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione
della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla
organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 1958, n. 308:
"Art. 53 (Istituzione delle rivendite speciali -
Gestione). Le rivendite speciali sono istituite
dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni
ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle
aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e
nelle case di pena, nonche' ovunque siano riconosciute
necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi
mediante rivendita ordinaria o patentino.
Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle
stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione
o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche
occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la
particolare importanza per l'elevato movimento dei
passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee
di comunicazione che ad esse fanno capo.
Le rivendite speciali sono affidate in gestione,
mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che
abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono
necessariamente funzionare.
La licenza puo' essere intestata contestualmente e con
responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che
disponga del locale ed alla persona designata per
l'effettivo servizio di vendita.
Le rivendite speciali possono avere funzione
continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per
determinati periodi dell'anno.".
"Art. 66 (Gerenza provvisoria). La persona prescelta
dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria
della rivendita deve essere in possesso dei requisiti
personali per la gestione e deve disporre dello stesso
locale gia' sede dell'esercizio e di altro idoneo nelle
immediate adiacenze.
L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in
ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per
l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
23 luglio 1980, n. 384, recante "Modifiche alla legge
22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita di generi di monopolio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1980, n. 210:
"Art. 1. L'assegnazione delle rivendite di generi di
monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra,
entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta,
ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello
Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi,
in unica soluzione all'atto del conferimento,
all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita
ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti
del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi
a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica
soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da
apposita commissione, nominata con decreto del Ministro
delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova
istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria
vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano
risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite
ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare
importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30, L.
22 dicembre 1957, numero 1293.
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la
somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla
commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle
rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel
territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli
21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, legge
22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite
ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione
non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di
seconda categoria, vacanti del titolare.".



 
Art. 66. (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita' abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non e' richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unita' abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.



Note all'art. 66:
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, recante "Caratteristiche delle abitazioni di lusso",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n.
218.
- Si riporta il testo della tariffa, parte I, articolo
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99:
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine
fisso
Art. 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8
per cento.
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni
o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non
venga meno agli obblighi della loro conservazione e
protezione: 3%.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 3%.
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell' articolo 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a
condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tre anni: 1%.
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
comunita' montane: L. 250.000.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L.
250.000.
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.
Note: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o societa'
cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge
9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota stabilita nell'8 per cento, l'acquirente deve
produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione
della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto
disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che
dichiarano nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano
la stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta
l'ufficio del registro competente provvede al recupero
della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel
caso di destinazione dei terreni, o delle relative
pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del
registro competente. In caso di omessa denuncia si applica
una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta
dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei
casi in cui si procede al recupero della differenza di
imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
dell' art. 55 del Testo unico con decorrenza dal momento
del pagamento dell'imposta principale ovvero, in caso di
mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento
la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge
1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati,
deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del
vincolo stesso in base alle risultanze dei registri
immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una
attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i
beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.
L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il
termine di due anni decorrente dalla data di registrazione
dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
della regione siciliana e delle province autonome di Trento
e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione
all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e'
dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell' art. 55 del Testo unico . Dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art. 76, comma 2, del Testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3
per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o consuntivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare.
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2,
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi
2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre
1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/97, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i
relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale e'
subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento,
del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per
cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4
dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del
triennio decorre il termine per il recupero delle imposte
ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.".
Per il testo dell'art. 13-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", cosi' come modificato dalla presente legge, si
rimanda alle note all'articolo 31.



 
Art. 67. (Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere
dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.



Note all'art. 67:
- Il R.D. 16 dicembre 1929, n. 2162, recante "Erezione
in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1929, n. 303.



 
Art. 68. (Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti
di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".



Note all'art. 68:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili).
- 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di
locazione e affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle
parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante
versamento del relativo importo presso uno dei soggetti
incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni,
alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato
all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il
contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata
del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta
sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a
proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata con le modalita' di cui al comma 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non
formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
l'obbligo della registrazione puo' essere assolto
presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.".



 
Art. 69.
(Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto"; b) l'articolo 4 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico; c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito"; d) l'articolo 10 e' abrogato; e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari" fino alla fine del comma; f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per garantire la pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione. 1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante"; g) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l'avviamento ed" sono soppresse; h) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell'avviamento" sono soppresse; i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l'avviamento" sono soppresse; l) all'articolo 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni"; m) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta"; n) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni"; o) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi. 1-bis. Le aliquote sono pari al: a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire. 3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire"; p) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: "Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalita' indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento"; q) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56," sono soppresse. 2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e' abrogata. 3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei valori permutati" sono inserite le seguenti: ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire"; b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con esclusione della prova contraria," sono soppresse. 6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ne' l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1º luglio 2000. 8. Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi: a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione; b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni; c) efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa. 9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili. 10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente. 11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalita' indirette e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi. 12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonche' per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo. 13. Il Governo e' delegato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo. -15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1º gennaio 2001.



Note all'art. 69:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 7, 11, 12, 15, 16,
25, 47, 55, 56, e 57, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Art. 1 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Oggetto dell'imposta). - 1.
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai
trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di
morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o
altra liberalita' tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione
di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali
o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di
dichiarazione di morte presunta, nonche' nei casi di
donazione presunta di cui all'articolo 26 del testo unico
sull'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o
liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice
civile.
4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche
alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a
registrazione, l'imposta non si applica nei casi di
donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti
immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul
valore aggiunto.".
"Art. 7. (Art. 6 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti
aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei
parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche'
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di
lire.
2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in
linea retta minore di eta', anche chiamato per
rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto
grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si
applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o
del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del
Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli
importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis,
tenendo conto dell'indice del costo della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle
previsioni dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore
di cui abbia usufruito.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si
applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni
e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o
non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e'
determinata considerando come eredi i chiamati che non vi
hanno rinunziato.".
"Art. 11 (Art. 10 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972 - Art. 25 decreto-legge n. 69/1989,
conv. dalla legge n. 154/1989) (Presunzione di appartenenza
all'attivo ereditario). - 1. Si considerano compresi
nell'attivo ereditario:
a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito e'
stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi
presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12,
comma 1, lettera b);
b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi
specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a
suo nome.
2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b),
depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi
quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri
contenitori di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni
e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza
del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti
da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali
cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se
non risultano diversamente determinate.
3. Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si
considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per
clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo
o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri
soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto
ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma
1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di
accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il
valore della partecipazione si aggiunge a quello della
quota o del legato; se non sono eredi o legatari la
partecipazione e' considerata come oggetto di un legato a
loro favore.".
"Art. 12 (Art. 11 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972 - Art. 1 decreto del Presidente
della Repubblica n. 952/1977 - Art. 4 legge n. 512/1982)
(Beni non compresi nell'attivo ereditario). - 1. Non
concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei
pubblici registri, quando e' provato, mediante
provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura
privata autenticata o altra scrittura avente data certa,
che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto
dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al
defunto, alienati anteriormente all'apertura della
successione con atto autentico o girata autenticata, salvo
il disposto dell'art. 10;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo
comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti
per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni
previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di
apertura della successione, fino a quando la loro
sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento
giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi,
fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento
dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di
presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle
condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si
intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i
certificati di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o
equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati
esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.
1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i
beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata
corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante
la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore
di un punto percentuale rispetto a quelle previste
dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
garantire la pubblicita' del versamento volontario
dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
concorrono a formare il valore globale della donazione, ma
dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato
volontariamente dal donante.".
"Art. 15 (Art. 21 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Aziende, navi e aeromobili). - 1.
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese
nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo il valore
complessivo, alla data di apertura della successione, dei
beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni
indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti
a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era
obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art.
2217 del codice civile, si ha riguardo alle attivita' e
alle passivita' indicate nell'ultimo inventario
regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei
mutamenti successivamente intervenuti.
2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli
aeromobili, che non fanno parte di aziende, e' desunto dai
prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della
stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo
trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei
commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 1, lettere b) e c).".
"Art. 16 (Art. 22 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Azioni e obbligazioni, altri
titoli, quote sociali). - 1. La base imponibile,
relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e
quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e'
determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al
mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei
prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura
della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui
alle lettere successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa',
non quotate in borsa, ne' negoziati al mercato ristretto,
nonche' per le quote di societa' non azionarie, comprese le
societa' semplici e le societa' di fatto, il valore
proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di
apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente
o della societa' risultante dall'ultimo bilancio pubblicato
o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in
mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo
dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla
societa' al netto delle passivita' risultanti a norma degli
articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle
lettere h) e i) dell'art. 12;
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi
comuni d'investimento, il valore risultante da
pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o
regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore
comparato a quello dei titoli aventi analoghe
caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato
ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.
2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni
dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).".
"Art. 25 (Art. 18 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3
legge n. 880/1986) (Riduzioni dell'imposta). - 1. Se la
successione e' aperta entro cinque anni da altra
successione o da una donazione avente per oggetto gli
stessi beni e diritti, l'imposta e' ridotta di un importo
inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione
di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella
successione non sono compresi tutti i beni e diritti
oggetto della precedente successione o donazione o sono
compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si
applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei
beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni
immobili culturali di cui all'art. 13, non sottoposti
anteriormente all'apertura della successione al vincolo
previsto nell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al cinquanta per cento del loro valore.
L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni
per i quali ritiene spettante la riduzione, con la
descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni
notizia idonea alla loro identificazione, al competente
organo periferico del Ministero per i beni culturali e
ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche di cui alla legge
1 giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve essere allegata
alla dichiarazione della successione. L'accertamento
positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge
comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi
previsto. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi
3, 4 e 5.
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi
rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non
insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli
o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o
legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo
proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento
della parte del loro valore complessivo non superiore a
lire duecento milioni. La riduzione compete a condizione
che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la
devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia
diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti
risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente
allegata alla dichiarazione della successione. E'
diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente
e abitualmente alla coltivazione dei fondi e
all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la
complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia
inferiore al terzo di quella occorrente per le normali
necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento
e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza
lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello
dell'uomo.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o
parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa,
devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il
terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa
artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto
1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al quaranta per cento della parte del loro
valore complessivo non superiore a lire duecento milioni, a
condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana
risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche'
ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o
nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate
in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di
societa' di persone o beni strumentali di cui all'art. 40
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo
grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e'
ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al
quaranta per cento della parte del loro valore complessivo,
a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente
l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni
dalla scadenza del suindicato termine mediante
dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove
sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale
dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento
dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di
successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma
si applicano le disposizioni previste dall'art. 38.
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche in caso di donazioni.".
"Art. 47 (Art. 48 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Poteri dell'Amministrazione
finanziaria). - 1. L'ufficio competente, ai fini
dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi
delle altre facolta' previste nel presente testo unico,
puo':
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione
della dichiarazione della successione, indicandone il
motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o
per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai
fini dell'accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi
a dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e
agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a
comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, la simulazione di atti di
trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi
all'apertura della successione, di atti costitutivi di
passivita' deducibili e di ogni altro atto rilevante ai
fini della determinazione della base imponibile o
dell'imposta.
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, la sussistenza,
l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di
fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile o dell'imposta.
2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito,
su richiesta del Ministro delle finanze, controlla
l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma
2.".
"Art. 55 (Art. 56 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Registrazione degli atti di
donazione). - 1. Gli atti di donazione sono soggetti a
registrazione secondo le disposizioni del testo unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso
anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o
indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari
residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni
determinata a norma del presente titolo si detraggono le
imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa
donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva
l'applicazione delle convenzioni contro le doppie
imposizioni.
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui
all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto
del comma 3 dello stesso articolo.".
"Art. 56 (Art. 55 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote
indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei
diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da
cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati
nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso
atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti
diversi, al valore della quota spettante o dei beni o
diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei
parenti in linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri
parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,
nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di
valore della quota spettante a ciascun beneficiario che
supera i 350 milioni di lire.
3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea
retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione,
o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica
esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante
a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un
miliardo di lire.
4. Il valore dei beni e dei diritti donati e'
determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art.
34, commi 3, 4 e 5.
5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25,
salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e
nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili liquidata a
seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a
concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al
valore dell'immobile stesso. E' inoltre detratta, se alla
richiesta di registrazione dell'atto di donazione e'
allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto
afferente la cessione.".
"Art. 57 (Donazioni anteriori). - 1. Il valore globale
netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione
e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di
tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al
donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1,
comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e
quelle registrate gratuitamente o con pagamento
dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e
59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art. 56,
comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti
complessivamente donati e' maggiorato di un importo pari al
valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente
fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei
beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi e' maggiorato
di un importo pari al valore delle donazioni a lui
anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni
anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei
diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se
dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre
donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art.
26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni
anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno
dei donatari e i relativi valori alla data degli atti
stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di
tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei
donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due
volte la maggiore imposta dovuta.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli
artt. 4 e 10 e della tariffa del sopra citato d.lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, vigente anteriormente
all'abrogazione disposta dalla presente legge:
"Art. 4. (Art. 4 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Aliquote). - 1. L'imposta e'
commisurata per scaglioni di valore imponibile con le
aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al
presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59.)
Articolo abrogato.".
"Art. 10 (Art. 9 decreto del Presidente della
Repubblica n. 637/1972) (Beni alienati negli ultimi sei
mesi). - 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario
i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo
oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e
ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari
aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla
apertura della successione, a quelli alienati con atti di
donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a quelli
espropriati per pubblica utilita' o alienati
all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a
quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta
l'impresa esercitata dal defunto.
3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1,
determinato secondo le disposizioni della sezione II, si
deduce l'ammontare:
a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in
dipendenza dell'alienazione, purche' indicati nella
dichiarazione della successione;
b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni
ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in societa' o
permutati, purche' indicati nella dichiarazione della
successione;
c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per
l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua
accollata all'acquirente;
d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni
soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della
successione o di beni che, anteriormente all'apertura della
successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati
distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
e) delle somme impiegate, successivamente alla
alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di
debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di
almeno sei mesi all'apertura della successione;
f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche
e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e
protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a
carico successivamente all'alienazione; le spese di
mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di
lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila
per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi
interi.
4. Le scritture private non autenticate si considerano
fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.)
Articolo abrogato.".
"(TARIFFA - Aliquote percentuali per scaglioni.
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte
e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino
al 31 dicembre 2000.
(Omissis).
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte
e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001.
(Omissis). abrogata.".
- Per il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro", si rimanda
alle note all'art. 66.
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sopra citato, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 26 (Presunzione di liberalita'). - 1. I
trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per
oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei
valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni
sociali, quando il valore della partecipazione o la
differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo
di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero
tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai
fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si
presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta
di registro e di ogni altra imposta dovuta per il
trasferimento, anche se richiesta successivamente alla
registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte
applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al
netto delle detrazioni spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare
contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di
coniugio o di parentela in linea retta o che sia
considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale
dichiarazione il trasferimento si considera a titolo
gratuito ove al momento della registrazione non risulti
comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia
l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in
linea retta puo' essere provata entro un anno dalla
stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso
della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in
sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalita', se ricorre la
condizione di cui al comma 1, vale anche per i
provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della
proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento
sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea
retta dal precedente proprietario o titolare di diritto
reale di godimento.".
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 37-bis. (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per
cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o
le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto
di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento
dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di
giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la
sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefi'ci conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".



 
Art. 70.
(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di
settore e l'accertamento basato sui parametri)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10, concernente modalita' di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.
2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.



Note all'art. 70:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
8 maggio 1998, n. 146:
"Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di
cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei
contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
le modalita' di cui al presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in
regime di contabilita' ordinaria per effetto di opzione e
degli esercenti arti e professioni, la disposizione del
comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi
d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello
da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risulta
superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati
con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei
confronti dei contribuenti in regime di contabilita'
ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede
ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione,
redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, risulta motivata l'inattendibilita' della
contabilita' ordinaria in presenza di gravi contraddizioni
o l'irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra
esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base
ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti
che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui
all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque,
essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate
disposizioni non si applicano, altresi', ai contribuenti
che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di
normale svolgimento dell'attivita'.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata".
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni
in materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1997, n. 165:
"Art. 2. (Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto). - 1. La
definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per
l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di
quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari
incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione
anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
fini extratributari, fatta eccezione per i contributi
previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La
definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in
deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti
oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude
comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle
imposte sui redditi, e dall'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da
partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non
gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei
confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda
coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il
contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la
definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 60, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era
applicabile la definizione ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
dell'art. 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
"Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'art. 2, comma 5, del presente decreto,
nell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono
ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di
versamento delle somme dovute.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 181 e 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, S.O.:
"Art. 3. 1.- 180. (Omissis). - 181. Fino alla
approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di
cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, possono essere effettuati, senza
pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con
riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i
parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini
della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e
del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179
a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e
professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360
milioni di lire e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. 183. (Omissis).
184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. 244. (Omissis).".



 
Art. 71.
(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore. 2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Note all'art. 71:
- Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante
"Individuazione delle aree territoriali omogenee in
relazione alle quali differenziare le modalita' di
applicazione degli studi di settore", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 61.
- Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante
"Approvazione in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999, S.O. n. 61.
- Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante
"Approvazione in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel settore del
commercio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 1999, S.O. n. 62.
- Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante
"Approvazione, in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 1999, S.O. n. 62.



 
Art. 72.
(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piu' attivita')

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attivita' relativi all'attivita' prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.



Nota all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di
attivita'). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di
una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro
trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice
esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve
essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro
documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
di versamento.
Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono
risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio
fiscale e la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che
ne hanno la rappresentanza;
3) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui
al precedente comma o di cessazione di attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
Se la variazione importa il trasferimento del domicilio
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere
contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della
variazione.
In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al precedente
comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla
data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
stato ancora pagato.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di una
impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un
volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli
32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella
dichiarazione da presentare a norma del primo comma e
devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.".



 
Art. 73.
(Liquidazione della Societa' esattorie vacanti spa)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524. 2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitivita' mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennita' annuale liquidate alla Societa' esattorie vacanti spa.



Note all'art. 73:
- La legge 4 agosto 1977, n. 524, recante "Disposizioni
per il collocamento delle esattorie vacanti", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 19 agosto 1977.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954,
recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603,
concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle
leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre
1977:
"Art. 2. La domanda, per ottenere l'integrazione di
aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere
presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello per il quale l'integrazione e' chiesta;
a corredo della domanda, dev'essere presentata la
certificazione dell'ammontare delle somme di cui
all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato
dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che
operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta
sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal
consorzio regionale volontario fra gli esattori della
Sicilia.
Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le
intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di
accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla
presentazione della certificazione prescritta a corredo
della domanda.
Dalla data della presentazione della domanda e fino
alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione
d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui
versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari
all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci
sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di
finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di
cui all'art. 7 dello stesso decreto.".
"Art. 4. La domanda per ottenere l'indennita' annuale
prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a
pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello per il quale l'indennita' e' chiesta, a corredo
della domanda, dovranno essere presentate idonea
documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale
esattori ovvero del consorzio regionale volontario tra gli
esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla
presentazione della documentazione prescritta a corredo
della domanda, una commissione provinciale costituita
presso l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un
rappresentante della stessa intendenza, uno della
ragioneria provinciale ed uno dell'ufficio distrettuale
delle imposte dirette del capoluogo.
Contro le decisioni della commissione provinciale e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle
finanze. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 6
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
Dalla data della presentazione della domanda e fino
alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita'
l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare
dell'integrazione dovutagli. Qualora non vi sia capienza
nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza
l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7
dello stesso decreto.".



 
Art. 74.
(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. 2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, puo' essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). 6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).



Note all'art. 74:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
"Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, S.O.:
"Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione,
il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella nonche' le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale.
Art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso). - 1.
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita'
entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto
impugnato. La notificazione della cartella di pagamento
vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della
restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo'
essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
restituzione presentata entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla
restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il
presupposto per la restituzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Base imponibile). - 1. Base imponibile
dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2
dell'art. 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art.
11; in mancanza di rendita proposta il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel
comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati
per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche
se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il
valore e' determinato con riferimento alla rendita dei
fabbricati similari gia' iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legge
23 gennaio 1993, n. 16, recante "Disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata
delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonche' altre disposizioni tributarie", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69:
"Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari
urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione
avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare
la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano
riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle
locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1997. Fino alla
data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano
ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe
d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del
decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di
quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2
della legge di conversione del presente decreto, si
applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle
imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive
di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio
1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore
rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel
supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle
finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione
disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la differenza tra il reddito dei
fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e
delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali,
dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello
determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai
fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il
reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi
presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito
territoriale e' compreso il territorio comunale, con
riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai
sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad
una o piu' categorie o classi e all'intero territorio
comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla
delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi
in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai
sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del ricorso.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria
provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di
ricorso presso la commissione censuaria centrale, che
decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del
ricorso.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di
cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche'
sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter
entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si
considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini
del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le
procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti
iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri
immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
1-sexies. (Comma abrogato).
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione
e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello
stato dei beni, nonche' delle volture in maniera
automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i
sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
presentazione su supporto informatico o per via telematica.
Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari
od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine
a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite
automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati
contenuti nelle note di trascrizione presentate alle
conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie
distrettuali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle
commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle
commissioni censuarie provinciali di cui all'art. 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del
1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali
compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire
cinquantamila.
1-nonies. Al quarto comma dell'art. 19, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri
supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente".
1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta
comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche'
dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle
rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a
corrispondenti variazioni nella quantificazione dei
trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio
successivo a quello in cui entra in vigore il decreto
legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle
rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di
conversione del presente decreto, ovvero il decreto del
Ministro delle finanze di revisione generale di cui al
comma 1 del presente articolo.
2. La revisione generale della qualificazione, della
classificazione e del classamento delle unita' immobiliari
urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze
18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data
di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite
determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1,
primo e secondo periodo.
3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'art. 1, comma 8, del
decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli
articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del
decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la
determinazione del limite al potere di rettifica degli
uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve
essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della
revisione generale disposta, sulla base del valore unitario
di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del
Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4. (Comma abrogato).
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai
sensi dell'art. 3, legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, la base imponibile, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), e' costituita
dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo
di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i
moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504.".



 
Art. 75.
(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresi' determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi. 2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 76. (Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di
commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalita'. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale. 2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 3. Le cessioni di cui al comma 1: a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile; b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti. 4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale. 5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.



Note all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O.:
"Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). 1.
Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei
princi'pi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti d) nei
primi due anni di applicazione l'importo non potra'
comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al
diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per
scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.".
- Si riporta il testo dell'art. 1264 del Codice civile:
"Art. 1264. (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata
notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.".
- Si riporta il testo dell'art. 111 del Codice di
procedura civile:
"Art. 111. (Successione a titolo particolare nel
diritto controverso).
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a
causa di morte, il processo e' proseguito dal successore
universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo'
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre
parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega
sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme
sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione.".



 
Art. 77
Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della
riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le
seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2001"; b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal
1 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai
commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e'
pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di
incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione
e' determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per
effetto della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per
il periodo successivo all'integrale recupero degli importi
anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al
versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi
diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo
sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore
bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di
operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi
riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione
dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle entrate
agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla
concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di
incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della
commissione teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2001 sono
corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del
servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti
della pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate
negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione
dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112. Le modalita' di erogazione di tali somme sono determinate,
sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per
gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo
le modalita' di cui al regolamento concernente l'istituzione del
conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione
di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o
commissario governativo competente, da trattenersi all'atto
dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale
percentuale e' stabilita sulla base degli elementi di cui al comma
1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attivita'
dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma
3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle
comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate,
nonche' le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre
dell'anno precedente il biennio di riferimento"; c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e'
abrogato; d) nell'articolo 8, concernente termini e modalita' per il versamento
delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal
1 gennaio 2002, le seguenti parole: "del 75 per cento".



Note all'art. 77:
- Si riporta il testo degli artt. 4 e 8 del D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 237, recante "Modifica della disciplina
in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
1997, n. 173, cosi' come modificato dalla presente legge,
nonche' il testo dell'art. 5 del medesimo D.lgs. 237/1997,
vigente anteriormente all'abrogazione disposta dalla
presente legge:
"Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. Fino al 31 dicembre 2001 per i compensi alle
aziende di credito si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e
per i compensi ai concessionari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale
dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad
ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati
analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento
effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli
versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente
postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse
degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le
modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
dati.
(Art. 5. (Riscossione tramite ruolo). - 1. Per le
entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e
per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario
forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento
comprendente il totale del debito residuo. Il
concessionario provvede alla riscossione delle singole
annualita', con l'obbligo del non riscosso per riscosso,
alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento
prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine
al ruolo.
2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi,
procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei
suddetti ruoli.) articolo abrogato.
Art. 8. (Termini e modalita' per il versamento delle somme
riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo
a quello previsto per l'accreditamento da parte delle
banche al concessionario, il concessionario versa,
distintamente per capitolo e articolo, competenza e
residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate
al netto del 75 per cento (parole soppresse a decorrere dal
1 gennaio 2002) della commissione di sua spettanza e dei
pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le
disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' dei
relativi compensi e, per la parte residua, delle somme
oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal
concessionario va versato distintamente per voce di entrata
alla competente sezione della tesoreria provinciale dello
Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla
riscossione al netto della commissione di sua spettanza,
nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso
termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le
quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da
parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende
di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e
articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini
stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al
capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal
Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la
riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle
concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro
abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente
allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito,
nel periodo in cui restano nella disponibilita' del
concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate
le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11.".



 
Art. 78. (Attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
locali)

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attivita' di consulenza e revisione delle procedure adottate. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione. 3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53". 4. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione".



Note all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'art. 52, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
1997, supplemento ordinario n. 252, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione
alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3,
lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel
rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa'
per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma
3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui
soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano gia'
costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri
comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53
;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
di svolgimento dei servizi in questione al fine di
assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita',
nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni.".



 
Art. 79.
(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate. 2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002. 3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo' superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare. 6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli. 7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso e' stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalita' ne regolano la definizione automatica. 9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali. 10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facolta' degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.



Note all'art. 79:
- Si riporta il testo degli articoli 57-bis e 60 del
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
"Art. 57-bis. (Somme anticipate dai concessionari). 1.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previsto
dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita'
in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi
anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con
provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad
utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in
Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Art. 60. (Definizione automatica delle domande di
rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle
relative anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non
superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari
possono definire automaticamente le domande di rimborso e
di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al
31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma
1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999
all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una
richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle
vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote
inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta'
di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate
nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione
ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonche' di
provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e,
limitatamente alle domande di rimborso, quello delle
relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi
provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario
e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni
relative alle domande di rimborso definite automaticamente,
calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei
provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari,
con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000
miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire
annue.
5. Con decreto del Ministero delle finanze sono
definite le modalita' ed i tempi di trattazione delle
richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la
definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il
31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli
entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della
definizione automatica, i provvedimenti di sgravio
provvisorio relativi alle domande definite assumono il
valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di
lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, cosi' ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le
caratteristiche, le modalita' e le procedure di
assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6,
valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi
per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in
lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti
pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, supplemento ordinario;
l'intero provvedimento e' stato poi abrogato dall'art. 68,
del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese).
1. 3. (Omissis).
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
spese delle procedure esecutive in misura determinata, per
i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal
Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di
grazia e giustizia.
5. 8-bis. (Omissis).".



 
Art. 80
Annullamento dei crediti erariali iscritti
in articoli di campione penale o civile

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorche' l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente piu' elevato.



Note all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. 4-bis. (Omissis).".



 
Art. 81. (Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette)

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.



Note all'art. 81:
La legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al
Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1998, n. 228.
La legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1958, n. 98.



 
Art. 82
Disposizioni concernenti le liti fiscali
in materia di imposta sugli spettacoli

1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative ne' di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo: a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto
l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia
di imposta sugli spettacoli; b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso
atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si
considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti
relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e'
costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.



Note all'art. 82:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, recante "Imposta sugli spettacoli", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemento ordinario n. 2.
- Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", gia' citato in nota all'art.
12, al Capo III (articoli 17-29) reca "Disposizioni in
materia di riscossione".
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1998, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80.



 
Art. 83. (Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e
compensazione)

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente: "h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;".



Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera abrogata);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma abrogato)".



 
Art. 84.
(Incompatibilita' dei giudici tributari)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) a decorrere dal 1º ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;". 2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso. 3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.



Note all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega
al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413", cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere
componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o
come componenti di organi collegiali, concorrono
all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle
entrate e del Dipartimento del territorio;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) gli ispettori tributari di cui alla legge
24 aprile 1980, n. 146;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti politici;
i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in
qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria,
ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei
rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle
controversie di carattere tributario;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo
grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti
negli albi professionali o negli elenchi di cui alla
lettera i) nella sede della commissione tributaria o che
comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la
loro professione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il
quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.".
- Per il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 545, sopra citato, si rinvia alle note all'art.
85.



 
Art. 85.
Composizione del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
"2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale".
4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".
5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalita' per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.



Note all'art. 85:
- Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22, cosi'
come modificati dalla presente legge, ed il testo dell'art.
27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, gia' citato in nota
all'art. 84 nonche' il testo dell'art. 19 del medesimo DLG
n. 545/1992 vigente anteriormente all'abrogazione disposta
dalla presente legge:
"Art.17. (Composizione). - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e' costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il
Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici
membri eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno
il presidente e due vicepresidenti.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (Comma abrogato).".
"Art. 19. (Il presidente). - 1. Il presidente del
consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i
presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e'
sostituito dal componente del consiglio di presidenza con
qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha
riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio
di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di
eta'.) (Articolo abrogato).".
"Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). -
1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo
entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente
consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data
stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
9 alle ore 21.
2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di
presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze
l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di
commissione tributaria regionale o provinciale che lo
presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro
delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le
sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale,
che assicura l'espletamento delle operazioni di voto,
composto dal presidente della commissione o da un suo
delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari
nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il
voto viene espresso presso la sede della commissione presso
la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.".
"Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Le schede devono essere preventivamente
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed
essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza
sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto
nonche' su quelle relative alla validita' delle schede,
dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che
provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima
convocazione.".
"Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di
presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza
sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la
titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento
economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a
quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai
presidenti di commissione tributaria regionale.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non
inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
Stato, livello C".



 
Art. 86.
(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".



Note all'art. 86:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 545, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.".



 
Art. 87.
(Utilizzo di risorse finanziarie)

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".



Note all'art. 87:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge
8 maggio 1998, n. 146, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 35 (Disposizioni in materia di personale a tempo
determinato). - 1. In applicazione del comma 59 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del
personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene
mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale,
intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma
di Trento, o compartimentale e consistente in una prova
attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta
multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica.
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente
a profili professionali appartenenti alla settima qualifica
funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione
territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai
sensi del citato comma 59 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in
servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad
esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno
attinti gli impiegati da assumere per i trimestri
successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di
risparmio verificatisi.
3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di
cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di
amministrazione del Ministero delle finanze per essere
destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla
contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento
della produttivita' individuale e collettiva ed alla
formazione e alla incentivazione della mobilita' del
personale.".



 
Art. 88.
(Razionalizzazione delle procedure relative
ai corsi di riqualificazione)

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".



Note all'art. 88:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 207, della
citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. 1. - 206. (Omissis).
207. I candidati che abbiano superato la prova
selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi
a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo
comma, nella regione di destinazione individuata, in via
provvisoria, sulla base della posizione occupata nella
graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra
regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti,
significativamente modesto, renda non economica
l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,
e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per
cento; la mancata partecipazione al corso comporta la
decadenza della graduatoria di riqualificazione. I posti
non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie
regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica
nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi
conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati
vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni
indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le
somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per
la frequenza del corso.
208. 244. (Omissis).".



 
Art. 89. (Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero
delle finanze)

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".



Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 23, del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 aprile 1998, n. 82, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 45 1. - 22. (Omissis).
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo
decreto. Il trattamento economico fondamentale del
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze, istituito dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione
di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
24. - 25. (Omissis).".
- Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, recante "Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.



 
Art. 90.
(Istituzione dell'imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e' destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. 2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta. 3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dell'imposta.



Note all'art. 90:
Il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
1997, recante "Metodologia di misura del rumore
aeroportuale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1997, n. 267.
Il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio
1999, recante "Criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento
acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri per
la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 settembre 1999, n. 225.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.



 
Art. 91.
(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre. 2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
 
Art. 92.
(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 90 e' determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure: a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica. 2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 3. Entro il 1º gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.



Note all'art. 92:
Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, recante "Approvazione
della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948, n. 131, S.O.



 
Art. 93.
(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale. 2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa dell'intorno aeroportuale.
 
Art. 94.
(Sanzioni e contenzioso)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princi'pi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.



Note all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471:
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti). -
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica
sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. - 3. (Omissis).".
- Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, supplemento ordinario.
- Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e' gia' citato in
nota all'art. 74.
La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.



 
Art. 95.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.



Note all'art. 95:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, recante "Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1990, n. 99 e convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 1990, n. 149:
"Art. 10. - 1. E' istituita un'imposta erariale in
aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili,
previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e
successive modificazioni.
2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il
versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la
misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il
20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata
alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni
di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme
internazionali di certificazione del rumore.
4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti
risultanti in sede consuntiva e' assegnata nell'anno
successivo allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al
disinquinamento acustico, con preferenza per le zone
aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento e'
assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di
controllo dello stato dell'ambiente.".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 18. (Imposta erariale regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili). - 1. E' istituita un'imposta
erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai
diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti
dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e
dei trasporti e della navigazione, e' emanato il
regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la
riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma
1, nonche' la misura dell'aliquota, commisurata alla
rumorosita' degli aeromobili, secondo le norme
internazionali di certificazione acustica.
3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui
al comma 1, risultante in sede consuntiva, e' assegnato
nell'anno successivo allo stato di previsione degli
assessorati regionali per essere destinato, con modalita'
stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed
indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti
nelle zone limitrofe agli aeroscali.".



 
Art. 96. (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per
attivita' antincendio e di protezione civile)

1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.



Note all'art. 96:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196:
"Art. 6. (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.".
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 44, della
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1. - 43.
(Omissis).
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.
45. - 59. (Omissis).".



 
Art. 97. (Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni
Umbria e Marche colpite da eventi sismici)

1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.



Note all'art. 97:
Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499, del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e il Ministro
delle finanze, recante "Regolamento recante norme di
attuazione dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e
Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato
rischio sismico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 1999, n. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante "Interventi
urgenti in materia di protezione civile", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio
1999:
"Art. 3. (Modifiche al decreto-legge n. 6/1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 -
disposizioni varie relative a eventi calamitosi). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3
del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con
ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, si applicano fino al
31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla
stessa data. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi
1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano,
fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative
disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui
all'art. 1.
2. - 5-bis. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
1999, recante "Ulteriori disposizioni per i danni
conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre
misure urgenti di protezione civile", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129:
"Art. 5. - 1. (Omissis).
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma
1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi.
Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso".



 
Art. 98.
(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il bilancio compilato in conformita' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari". 2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.



Note all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma
1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Bilancio).- 1. Il bilancio dell'Ufficio e'
allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri
adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio
compilato in conformita' dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti
tributari. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente
dalla Banca.
2. La contabilita' e il bilancio annuale sono
sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di
revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della
Banca.
3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono
assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico
della Banca stessa".



 
Art. 99.
(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"; b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1º giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2001"; c) all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"; d) all'articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:"il 31 dicembre 2001". 2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".



Note all'art. 99:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale", cosi' come
modificato dalla presente legge, si rimanda alle note
all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 18 e 35 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, sopra citata, cosi' come
modificati dalla presente legge:
"Art. 3. (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al
fine di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, di
disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a
finalita' previdenziali, di modificare il trattamento
fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale
del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico e'
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i
lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro
dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento
degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione
della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di
redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari
dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita'
della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro,
qualora queste ultime osservino in favore dei soci
lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione
previsto dall' art. 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione
dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, determinando il
risultato maturato di gestione al netto dei costi;
possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota
dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai
citati organismi di investimento collettivo; conferma del
regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia
investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a
quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni
erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di
esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta, fermo restando il trattamento della residua parte
come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
tassazione separata con i criteri previsti dall' art. 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza
alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per
le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla
presente lettera si applica a condizione che il loro
ammontare non sia superiore ad un terzo del montante
maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva
l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i
soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove
disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere
dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano
applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al
rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di
accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di
rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la
tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le
quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui
alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della
tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio
individuale vincolate a finalita' di previdenza e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento
ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli
all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7
del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e
definizione delle condizioni di partecipazione in termini
supplementari rispetto alla previdenza complementare e con
le forme di tutela previste dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi
dell' art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del
1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche
ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale
tramite i fondi aperti di cui all' art. 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale
di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di
cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale
della contribuzione; applicazione alla gestione e alle
prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c)
del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze
vita con finalita' previdenziali, secondo i principi e
criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al
regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della
tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di
detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente
l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti
soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai
contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da
quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti
applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i
redditi compresi nei capitali corrisposti siano
assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta
sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del
risultato delle gestioni personali di portafoglio, con
applicazione di un apposito fattore di rettifica
finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella
che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti
misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di
tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di
fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate
nella lettera a) del comma 1 dell' art. 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi
erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e
c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso
di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili
rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento
agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a
stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai
rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, con i decreti
legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
e individuale, tenendo conto della natura finanziaria
dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive
comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite
vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione
previdenziale relative a contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle
modalita' di contribuzione al fondo di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche',
relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto
legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
istituzione, adesione e contribuzione alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche
necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di
applicazione della nuova disciplina, procedendo in
particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le
modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi
compresa la possibilita', in caso di incapienza
dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della
detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi
volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui
redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
in titoli del trattamento di fine rapporto, e
l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli
oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo
unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle
disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore
il 1 gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione
degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere
da parte delle competenti commissioni permanenti. Le
commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.".
"Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del
reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tassazione degli immobili, per
razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche'
al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei
nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati,
calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c),
con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito
d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a
quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i
redditi derivanti da locazione o da altre forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi,
limitazione di tale regime alla parte che non eccede i
tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del
vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati,
basato sulla loro integrale inclusione nel reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito,
correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata
al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare
stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due
regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in
particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di
non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica,
con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di
coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori
d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione
di cui all'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'art. 11,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il
reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di
essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro
conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli
estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al
fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia
finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta
comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il
medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura
agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla
loro abitazione principale e a decorrere dal periodo
d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla
loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti,
mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli
di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito
complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e
autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle
successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti
collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto
imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le
basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei
redditi figurativi derivanti dalle unita' immobiliari e di
quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale
o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di
riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi
ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle
agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte
dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni
caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di
tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi
alle materie di cui alle lettere precedenti mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti
ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire
termini o modalita' in via speciale o transitoria o
straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princi'pi e dei criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'art. 34 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente la determinazione del reddito
delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato
con effetto dal periodo d'imposta 1999.
5.-8. (Abrogato).
9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto
legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999
la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse
ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi
criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive
lire 300 miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con
esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri
per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e
9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3
miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
11. All'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un
contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento
delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per
mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati
relativi alla riscossione.".
"Art. 35 (Testi unici). - 1. Al fine di razionalizzare,
semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme
tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte
nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o piu' decreti
legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un
codice tributario, le vigenti norme per materia, senza
modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni,
chiarire il significato di norme controverse e produrre
testi in cui la materia sia trattata.
2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle
disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare
alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'art.
23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le
fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura
dell'imposta;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando le modificazioni strettamente
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare
ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli
aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi
inclusi quelli della liquidazione, accertamento e
riscossione, secondo i principi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
direttivi:
1) riduzione e massima semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo
degli studi di settore;
2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la
sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo,
riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di
eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita'
delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e'
prevista una determinazione su base percentuale della base
imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente
deve intendersi riferita alla sola entita' massima del
tributo;
3) espressa indicazione delle norme abrogate per
effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente
articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
4) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modificazioni
strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione di tutte le modificazioni legislative
necessarie per il migliore coordinamento della normativa
contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei
criteri direttivi di cui al presente articolo.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
alla commissione di cui all'art. 3, comma 13, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere,
che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e
seguenti dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui
all'art. 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio
dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 19, della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 30 (Patto di stabilita' interno). - 1. A titolo
di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza
pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i
comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito
dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal
documento di programmazione economico-finanziaria e suoi
aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante
nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto,
in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999
sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti:
(Omissis).
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una
relazione illustrativa delle misure adottate o che si
intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al
comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni
di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle
regioni e dalle province autonome deve fare particolare
riferimento alle azioni poste in essere per garantire il
contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al
perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul
perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove
necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli
stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una
relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento
e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione
allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce trimestralmente alla
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e,
successivamente, alle competenti commissioni parlamentari
in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga
complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a
partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50
punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui
mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al
31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997,
con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il
cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di
interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e
prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di
entrata in vigore della presente legge. La riduzione
comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura
necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di
cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi
regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al
credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora
l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la
riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno
conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000
conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i
criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per
cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli
stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita'
tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con il Ministro
dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono
tenuti a presentare apposita certificazione firmata
rispettivamente dai presidenti della regione e della
provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio
finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della
certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito, per quanto di competenza, il Ministro
dell'interno.
8. All'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (Omissis).
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 31, commi 11 e 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive
disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione
delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al
1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato
in attuazione della delega prevista dall'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le
finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della predetta
legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i
termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla
base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in
rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i
termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle
dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno
1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non
collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni
dal 1993 al 1998.
11. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: (Omissis).
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili
adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli
qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del
codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto
nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo
comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli
immobili adibiti a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare
le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei
regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di
approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti
approvati entro il termine fissato per il bilancio di
previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di
stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, avvalendosi
anche del personale di cui all'art. 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli
esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono
essere rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome si provvede con
le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. All'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal
1 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per
le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di
esso si arrotondano al mezzo metro quadrato .
18. L'importo massimo della spesa per il servizio
sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire
117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali
sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono
prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al
31 dicembre 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni
chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente
con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai
sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836.".



 
Art. 100
Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri: a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il
numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o
soppressione; b) semplificazione delle procedure di riscossione; c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorita'
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso
all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale,
ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e
amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il
finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani
regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri
vigilanti; e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili
con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo
II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle
tasse e dei diritti marittimi.



Note all'art. 100:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80.
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante "Revisione
delle tasse e dei diritti marittimi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52, al Titolo II
(articoli 27 - 45), reca: "Tasse sulle merci e sui
passeggeri", ed al relativo capo II (articoli 30 - 32),
reca: "Tassa sui passeggeri a Genova, Napoli e Trieste".
- Il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, recante
"Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci
trasportate per via aerea e per via marittima", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1974, n. 68, e
convertito in legge, con modificazioni dalla legge
16 aprile 1974, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 maggio 1974, n. 115.
- La legge 5 maggio 1976, n. 355, recante "Estensione
alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di
Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni
benefici previsti per gli enti portuali", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1976, n. 147.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino
della legislazione in materia portuale", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.



 
Art. 101.
(Semplificazione degli adempimenti contabili)

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996. 2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorieta' dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.



Nota all'art. 101:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-135.
(Omissis).
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per
il trattamento e la conservazione delle informazioni e del
progressivo sviluppo degli studi di settore.
137.-217. (Omissis).".



 
Art. 102.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. 2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze e' autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addi' 21 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 102:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", si rimanda alle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233:
"Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). -
1.-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.".



 
Allegato 1
(articolo 61, comma 5)

TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate

Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate

Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000
superiore a 8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate

Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore

Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4336):
Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) e dal
Ministro delle finanze (Visco) il 23 novembre 1999.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, 1 dicembre 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per
le questioni regionali.
Deliberato in aula il 1 dicembre 1999 lo stralcio
dell'art.13 che forma il 4336-bis; degli articoli 18, 19,
20 e 21 che formano il 4336-ter; dell'art. 24 che forma il
4336-quater.
Esaminato dalla 6a commissione in sede referente, il 1,
2, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 29 marzo 2000; 24, 25, 30, 31
maggio 2000; 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 20 giugno 2000.
Relazione scritta annunciata il 23 giugno 2000 (atto n.
4336/A - relatore sen. Bonavita).
Esaminato in aula il 28 e 29 giugno 2000; 4 luglio 2000
ed approvato il 5 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7184):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, l'11 luglio 2000, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 13, 18, 20 e 25
luglio 2000; 12, 13, 14 e 21 settembre 2000.
Esaminato in aula il 25, 26, 27 e 28 settembre 2000; 30
ottobre 2000 e approvato, con modificazioni, il 4 ottobre
2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4336-B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, 12 ottobre 2000, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 6a commissione il 24, 25 e 26 ottobre
2000; 7 novembre 2000.
Esaminato in aula l'8 novembre 2000 ed approvato il 9
novembre 2000.
 
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