Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2000
Annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena" e disciplina delle situazioni giuridiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1989 recante il riconoscimento della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena";
Vista la sentenza n. 5798 del 14 luglio 2000 del Consiglio di Stato, sezione VI, con la quale l'organo giurisdizionale, decidendo sul ricorso in appello proposto dalla ditta Acetificio Marcello De Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli), per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. II-ter - n. 467 del 28 gennaio 2000, riforma la sentenza impugnata e annulla il decreto ministeriale contestato;
Considerato che per effetto della decisione giurisdizionale predetta la normativa disciplinante la produzione dell'aceto balsamico di Modena resta fissata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ed al decreto ministeriale 3 dicembre 1965 concernente le caratteristiche di composizione e modalita' di preparazione dell'"Aceto balsamico di Modena";
Visto il regolamento CE della commissione n. 813 del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 100 del 24 aprile 2000 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Aceto balsamico tradizionale di Modena" ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992;
Considerato che l'art. 13, paragrafo 1 del predetto regolamento n. 2081/92 tutela le denominazioni registrate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata ovvero contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio e nella pubblicita' ovvero contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto;
Considerato che la predetta protezione si estende all'intera denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e alle sue singole parti costituenti, ad eccezione del nome "aceto", la cui utilizzazione e' disciplinata dalla specifica vigente normativa;
Ritenuto che la produzione e la commercializzazione di un prodotto recante la denominazione "Aceto balsamico di Modena" configuri una fattispecie rientrante nelle previsioni del richiamato art. 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 della citata regolamentazione, come sostituito dall'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 535 del consiglio del 17 marzo 1997, gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali, che consentono l'impiego delle denominazioni preesistenti per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, a condizione che i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni, prima della data di pubblicazione del regolamento di registrazione e che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione, utilizzando in modo continuativo la denominazione durante il predetto quinquennio e che dalle etichette utilizzate risulti chiaramente la vera origine dei prodotti;
Considerato che anteriormente alla pronuncia di annullamento del decreto ministeriale 15 novembre 1989 la condizione della legale immissione in commercio del prodotto denominato "Aceto balsamico di Modena" era soddisfatta solo dalle ditte operanti nel territorio amministrativo delle province di Modena e di Reggio Emilia, in conseguenza della corrispondente limitazione territoriale introdotta dal citato decreto ministeriale;
Considerato che gli effetti della pronuncia giurisdizionale operano solo nei confronti della ricorrente e appellante ditta acetificio Marcello De Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli);
Ritenuto di dover provvedere al ripristino della certezza giuridica sull'uso della denominazione "Aceto balsamico di Modena" in vigenza degli effetti prodotti dalla registrazione in ambito comunitario del prodotto "Aceto balsamico tradizionale di Modena";
Decreta:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena" e' annullato.
 
Art. 2.
Le ditte che hanno prodotto e immesso al consumo il prodotto denominato "Aceto balsamico di Modena" nell'osservanza della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e dai decreti ministeriali 3 dicembre 1965 e 15 novembre 1989, possono continuare a produrlo e a immetterlo al consumo nel rispetto della disciplina fissata rispettivamente dal richiamato decreto presidenziale e dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965 fino alla data del 20 aprile 2005, termine di scadenza del quinquennio successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, del regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena".
 
Art. 3.
Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche nei confronti della ditta "Acetificio Marcello De Nigris" con sede e stabilimento in Afragola (Napoli) solo e in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5798 del 14 luglio 2000 citata in epigrafe.
 
Art. 4.
Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono vietate, nella designazione e nella presentazione dei prodotti all'atto dell'immissione del consumo, sia l'utilizzazione del nome geografico "Modena" unitamente ai termini "aceto" e "balsamico" usati disgiuntamente, sia il riferimento ai predetti termini congiuntamente, con o senza indicazione di un nome geografico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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