Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2000, n. 347
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data 6 settembre 2000, e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", e' articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilita' interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali si provvede con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 1. Le disposizioni
relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non
universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A
tal fine l'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non
superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
funzioni secondo criteri di omogeneita', coerenza e
completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello
non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai
compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il Ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi' autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
- Si riporta il testo degli art. 1, comma 3, lettera
q), 19 e 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione ammini strativa):
"3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale.".
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.".
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e princi'pi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i princi'pi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo
Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione
della rete scolastica, previo parere della conferenza
unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del
presente decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli
organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per il testo dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per
il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenti alla seconda fascia a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.



 
Art. 2
Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di uffici posti alle sue dirette dipendenze.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della
gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i
decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la
revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche
tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima
amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi
abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un
periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggior
gravita' l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati
previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel
controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23, eletto dai
dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e
collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini
di cui al presente articolo la valutazione dei risultati
negativi viene effettuata nelle forme previste dall'art.
20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
Dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29.".



 
Art. 3
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici; b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento del personale
della scuola; c) Direzione generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il servizio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
 
Art. 4
Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel
territorio; b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti
e per i percorsi integrati; c) Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione; d) Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche
giovanili e per le attivita' motorie.
2. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attivita' motorie svolge, in particolare, i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'. La Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione; all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero, nonche' al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilita'.
3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle matene di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento e' affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e
dal Ministero della pubblica istruzione in materia di
sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema
formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche all'esercizio, in materia, delle competenze
regionali, sia delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art.
142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione
scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento
delle strutture di formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di istruzione e
formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione
professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei
Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. E' altresi' sentita la conferenza
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I
programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati
dalle autorita' statali competenti d'intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome. L'autorita' di vigilanza esercita i
compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al
comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono
essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le
funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da
strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni
pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo
il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione e
istruzione professionale ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, (Riordino del centro
europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leoardo da Vinci",
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile
1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione a decorrere dal 1o gennaio 2000 e'
trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza
e della tecnologia Leonardo da Vinci , ed acquista
personalita' giuridica di diritto privato a norma degli
articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di
pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci adotta
a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo, lo statuto della
nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla
sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il consiglio di amministrazione dell'ente
resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di
amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in parti-colare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci , provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile
1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n.
105.
9. La fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
Istituti di cui agli articoli 1 e 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):
"2. Il Ministero esercita la vigilanza o la
sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge
1o giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'ente nazionale di assistenza
magistrale. secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'Ente;
sono iscritti d'ufficio all'ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e delle
disposizioni dello statuto dell'ente: nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e
16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'ente per il Museo nazionale della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci , ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.".



 
Art. 5
Servizi

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei Capi dei Dipartimenti.
2. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attivita' di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' ed ai centri di costo; attende ai servizi generali dell'amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale; da' consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alla scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio e' allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica siano ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".



 
Art. 6
Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione e' istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.
2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilita' di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attivita' formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti piu' opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonche' dell'Istituto regionale di ricerca educativa.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso e' cosi' composto: il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il personale della scuola; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti articolazioni regionali dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali e' formulata dal capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonche' la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli stadi e il relativo personale e' assegnato alle nuove funzioni.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 613 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - 1.
L'ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di
ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617,
618, e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo
svolgimento di compiti inerenti dalle procedure concorsuali
per il personale della scuola e per il personale
dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario
scolastico, nonche' dei compiti previsti dalle disposizioni
del presente testo unico. A tale ufficio e' preposto il
sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono
affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi
degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che
rivestono la qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei
locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli
impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento
e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia
in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo
onere e' ripartito tra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero
degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in
ciascuna di esse.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
d'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri
obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali,
di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione
tra istruzione e formazione professionale, di educazione
permanente, di politiche compensative con particolare
riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio,
di reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione
degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento;
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.".
- Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la conferenza
Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettera g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme
di attuazione dello statuto della regione siciliana in
materia di pubblica istruzione):
"Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.".



 
Art. 7
Conferenza permanente dei dirigenti generali

1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici. La conferenza e' presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza e' assicurato dall'ufficio di Gabinetto.
 
Art. 8
Ruolo del personale e dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e' rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come segue: a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai
dipartimenti, la dotazione organica e' determinata nel numero di 2
unita'; b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli uffici di
livello dirigenziale generale, la dotazione organica e'
rideterminata nel numero di 28 unita'; c) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale, la
dotazione organica e' ridotta, complessivamente, a 767 unita'; d) relativamente alle unita' di personale non dirigenziale, la
dotazione organica e' rideterminata secondo le allegate tabelle A
e B.
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo.
3. La dotazione organica di cui al presente articolo e' ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.
4. L'attuazione del presente regolamento non puo' comunque comportare aggravi di spesa.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 75, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 9
Abrogazioni

1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614; commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Bassanini, Ministro della funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 3



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 611, 613, commi 1
e 2, 614, commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 611 (Ordinamento degli uffici
dell'amministrazione centrale). - 1. Fino a quando non
sara' definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'art.
616, l'amministrazione centrale del Ministero della
pubblica istruzione e' ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari
generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di
primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica,
scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali:
Direzione generale per l'istruzione media non
statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva:
Ispettorato per le pensioni:
Servizio per la scuola materna".
"Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - 1.
L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di
ogni regione salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618
e 619 provvede, alle dipendenze del Ministro, allo
svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali
per il personale della scuola e per il personale
dell'amministrazione scolastica periferica al calendario
scolastico nonche' dei compiti previsti dalle disposizioni
del presente testo unico. A tale ufficio e preposto il
sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono
affidate dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni a funzionari che
rivestono la qualifica di dirigente.".
"Art. 614 (Provveditorato agli studi). - 1. Il
provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni
provincia, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2,
lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto
previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo
unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate
dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che
rivestono la qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle
dipendenze del Ministro, alla istruzione materna,
elementare, media, secondaria superiore e artistica: vigila
sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli
istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata
della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la
temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina
le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore
efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti
demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e
da altre disposizioni di legge.".
"Art. 615 (Personale). - 1. Le dotazioni organiche del
personale dell'amministrazione della pubblica istruzione
appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e dal decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986, n.
78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'art.
3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sono
successivamente definite ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.".
"Art. 616 (Riorganizzazione degli uffici). - 1. Gli
uffici dell'amministrazione centrale e perifenca della
pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli
2, 5, 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono
individuati uffici per le relazioni con il pubblico ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.".
"Art. 621 (Disposizioni particolari per l'accesso alla
qualifica di dirigente amministrativo). - 1. Le particolari
disposizioni di cui al decreto del presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, continuano ad applicarsi
limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data di entrata
in vigore del presente testo unico.".
"Art. 622 (Disposizioni particolari). - 1. Al personale
di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n.
353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni
legislative.
2. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed
aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti
scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici
provinciali e regionali che, alla data del 1o gennaio
risultano carenti di personale rispetto alla pianta
organica. Qualora si verifichino carenze di organico a
livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio
decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni
anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nei limite
richiesto dall'esigenza di non superare l'organico
complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da
mettere a concorso, per le singole province, sara'
proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato
al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla
legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati entro il
31 luglio di ogni anno, presso gli uffici scolastici
regionali nei medesimi giorni e con le medesime prove
scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per
tutte le sedi dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine
dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i
criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con
decrero del Ministro della pubblica istruzione. I
componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che
prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici
scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono
presentate, secondo le modalita' previste dal bando, presso
gli uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi
vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso
e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi
titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella
di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi
di grave incompatibilita' di cui all'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non puo' costituire titolo
preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altresi' vietati i trasferimenti o le
assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la
consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a
quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme vigenti in materia di concorsi
statali.".
- Si riporta il testo dell'art. 613, comma 3 e
dell'art. 614, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei
locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli
impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento
e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia
in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo
onere e' ripartito tra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero
degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in
ciascuna di esse.".
"4. L'amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i
locali per il provveditorato agli studi e a provvedere
all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.".



 
TABELLA A
(Articolo 8, comma 3)

----> Vedere TABELLA A a Pag. 15 della G.U. <----
 
TABELLA B
(Articolo 8, comma 3)

----> Vedere TABELLA B a Pag. 16 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone