Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DEL 1 APRILE 1999

A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 luglio 2000, dal Comitato di settore del comparto regioni-autonomie locali sul testo dell'accordo relativo al CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1o aprile 1999 nonche' della certificazione della Corte dei conti, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali CISL/FPS UIL/EE.LL

Confederazioni sindacali CGIL CISL UIL CONFSAL CISAL

Coordinamento sindacale autonomo FIADEL/CISAL FIALP/CISAL CISAS/FISAEL CONFAIL-UNSIAU CONFILL ENTI LOCALI-CUSAL USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL

DICCAP - Dipartimento enti locali - camere di commercio
- polizia municipale FENAL SNALCC SULPM
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalita', offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresi' il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento delle attivita' istituzionali.

Art. 1
Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3.I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potra' essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresi' alla copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita' dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalita' della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle finalita' indicate nell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresi' invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.
 
Art. 2
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n. 29/1993.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per consentire la temporanea utilizzazione di professionalita' non
previste nell'ordinamento dell'amministrazione, anche al fine di
sperimentarne la necessita'; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in
sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura
di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a
condizione che siano state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale e' elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard
definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei servizi
assistenziali; c) per punte di attivita' o per attivita' connesse ad esigenze
straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che
comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa
farsi fronte con il personale in servizio; d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione
e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di
gestione e di elaborazione di manuali di qualita' e carte di
servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente
al personale in servizio; e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per
creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della
sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con
standards predefiniti.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo' superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unita' superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non e' consentito per i profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza e per quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori. Sono, altresi', escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L. n. 196/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttivita' hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalita' per la determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7. L'ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
8. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
 
Art. 3
Contratto di formazione e lavoro

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato: a) per l'acquisizione di professionalita' elevate; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalita' inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di professionalita' ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3 ,C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, e' previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 4, lett. b) il suddetto periodo non puo' essere inferiore a 20 ore ed e' destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonche' alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalita'. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata e' fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e' costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennita' integrativa speciale, dalla tredicesima mensilita', dagli altri compensi o indennita' connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata puo' disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art. 17 del CCNL dell'1.04.1999, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni: - la durata del periodo di prova e' pari ad un mese di prestazione
effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b);
lo stesso periodo e' elevato a due mesi per i contratti previsti
dal comma 4, lett. a); - nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e'
titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: - malattia - gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum - servizio militare di leva e richiamo alle armi - infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'amministrazione e' tenuta ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
17.11 rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
19. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
 
Art. 4
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a. assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilita' preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse puo' ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. L'ente, entro il predetto termine, puo', con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l'art. 1, comma 59, della L. 662/96, l'art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l'art. 15, comma 1, lett. e) del CCNL dell'1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita', possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica attivita' di servizio, l'ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente e' tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche; b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche
o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
 
Art. 5
Orario di lavoro del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non puo' essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura
ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o
6 giorni); b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c. con combinazione delle due modalita' indicati nelle lettere a) e
b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.
 
Art. 6
Trattamento economico - normativo del personale
Con rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 4, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 50%.
7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per piu' di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternita', spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 61/2000.
 
Art. 7
Contratto a termine

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1987, gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti
di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione
delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato puo'
essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare
l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli
articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificati dall'art.
3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo
determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio
del periodo di astensione; c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di
trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d) per lo svolgimento di attivita' stagionali, nell'ambito delle
vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti
dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove
tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite massimo di nove mesi; f)per attivita' connesse allo svolgimento di specifici progetti o
programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi; g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse
categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purche' siano
avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualita' nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 e 36 bis del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale e' specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non puo' superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
8. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali e' consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.
10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i
quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali
spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di
cui all'art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura
proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio,
salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due
mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non
puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato
art. 21 del CCNL del 6.7.1995; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma
3, del CCNL del 6.7.1995; d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto
a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 14,
comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il contratto e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione il rapporto e' risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.; e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
11. Il contratto a termine e' nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando: a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto; b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 230/1962, come modificato ed integrato dall'art. 12 della legge n. 196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e' stato sottoscritto il contratto a termine.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalita' di legge, il lavoratore dovra' essere informato di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
 
Art. 8
Mansioni superiori

1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra piu' dipendenti, e' disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalita' secondo la programmazione dei fabbisogni ed e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs. n. 29/1993.
 
Art. 9
Servizio militare

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2.I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l'ente di appartenenza.
 
Art. 10
Assenze per malattia

1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7.95, e' inserito il seguente:
"7. bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
2. Il comma 4 dell'art. 21 del CCNL del 6.7.1995 e' sostituito dal seguente:
"4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1o e 2o comma, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilita' organiche, puo' utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove cio' non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999".
Art. 10-bis
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. All'art. 22 del CCNL del 6.7.1995 e' aggiunto il seguente comma 4
"4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilita' trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999".
 
Art. 11
Aspettativa per motivi personali

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
 
Art. 12
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 
Art. 13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo' chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
 
Art. 14
Cumulo di aspettative

1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n. 1204/1971.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
 
Art. 15
Diritto allo studio

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita':
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato
gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 16
Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi
consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la
funzionalita' dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 22 del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 17
Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonche' il salario di produttivita'.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 18
Congedi per eventi e cause particolari

1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile convivenza e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 19
Pari opportunita'

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, nell'ambito delle piu' ampie previsioni dell'art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 61 del D.Lgs. n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunita', composti da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, nonche' dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunita' hanno il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realta' locale,
attivita' di studio, ricerca e promozione sui principi di parita'
di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce
dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e
con riferimento ai programmi di azione della Comunita' Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parita' di
opportunita' tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative
dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del
mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in
ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento
delle lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne
la professionalita';
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione
di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie
sessuali.
4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunita', sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalita' di
svolgimento degli stessi;
b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si deve
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu'
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita'
di evoluzione professionale;
d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita' nel
lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno della categoria nonche' della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunita' rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunita' si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
 
Art. 20
Periodo di prova

1. L'art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 e' sostituito dal seguente: "9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina"
 
Art. 21
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di
lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria
di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
 
Art. 22
Turnazioni

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennita', devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista e' corrisposta una indennita' che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00):
maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52,
comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).
6. L'indennita' di cui al comma 5 e' corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
 
Art. 23
Reperibilita'

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, puo' essere istituito il servizio di pronta reperibilita'. Esso e' remunerato con la somma di L. 20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo e' raddoppiato in caso di reperibilita' cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per piu' di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra piu' soggetti anche volontari.
4. L'indennita' di reperibilita' di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e' corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilita' cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non e' chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
 
Art. 24
Trattamento per attivita' prestata in giorno
festivo - riposo compensativo

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e' cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e' dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta e' del 30%.
 
Art. 25
Passaggio diretto ad altre amministrazioni
del personale in eccedenza

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D.lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorita'; l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
componenti;
- maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di handicap in
gravi condizioni psico-fisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilita' le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell'ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all'art. 17, comma 7, del CCNL dell'1.4.1999.
 
Art. 26
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente e' ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
 
Art. 27
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura

1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresi', in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
 
Art. 28
Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.
 
Art. 29 Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con
particolari responsabilita'

1. In attuazione dell'art. 24, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^q.f, nelle seguenti ipotesi:
a) personale al quale, con atti formali da parte
dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite
funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area
di vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di
coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di
quella inferiore, gia' collocato, a seguito di procedure
concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti
istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni
anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987;
c) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di
coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o
di quella inferiore, gia' collocato nella ex sesta qualifica
funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti,
istituiti, successivamente al DPR. n. 268/87 che prevedessero
formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in
applicazione dell'art. 21, comma 6, DPR. n. 268/1987 stesso, i cui
titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva gia' preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sara' da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realta' organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potra' avvenire anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL dell'1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett.c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999.
7. A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, gia' previsto o da istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale, con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioe' a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate.
8. Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative responsabilita' utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano nella disponibilita' di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere di specialita' e di eccezionalita', ivi compreso il nuovo profilo professionale, e puo' essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1.

SPECIALISTA DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
(profilo professionale indicativo)

Possiede buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessita' d'aggiornamento, svolge attivita' con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilita' di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attivita' che possono essere caratterizzate da elevata complessita' dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella d'appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale. Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attivita', curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, s'occupa dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessita', elabora dati e programmi nelle materie di competenza. Svolge inoltre attivita' di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, puo' compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale e locale.
 
Art. 30
Personale docente delle scuole materne

1. L'attivita' didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) e' di trenta ore settimanali. Il predetto orario e' articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attivita' integrative e' destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attivita' di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate integrative le attivita' di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l'orario dell'attivita' didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione e' praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo interno,
l'assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto
anche degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettivita'.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l'attivita' didattica e' ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l'indennita' di tempo potenziato di cui all'art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999, sono utilizzati per le finalita' previste dall'art. 17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta indennita', in caso di ritorno all'orario di cui al comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale delle attivita' integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall'applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione e' praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano
realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori
oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettivita'.
7. Il calendario scolastico, che non puo' in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalita' attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale e' a disposizione per attivita' di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attivita' lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attivita' ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attivita' delle scuole che per altre attivita' didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del citato CCNL.
8. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne e' conservata l'indennita' professionale annua lorda di L. 900.000, di cui all'art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonche' quella di tempo potenziato di cui all'art. 37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4. 1999, definisce le condizioni e le modalita' ottimali per l'erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, e' di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l'assegnazione di personale docente d'appoggio in presenza di minori disabili.
10. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute, maternita' o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate e' idoneo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalita' di assunzione nell'ambito della disciplina dell'art. 7, comma 3, del presente CCNL.
 
Art. 31
Personale educativo degli asili nido

1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini e' fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario e' articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attivita' integrative e' destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attivita', di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attivita' di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale dell'attivita' integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione e' praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano
realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori
oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettivita'.
5. Il calendario scolastico, che non puo' in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalita' attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale e' a disposizione per attivita' di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attivita' lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attivita' ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attivita' dei nidi che per altre attivita' d'aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attivita' sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale educativo degli asili nido e' confermata l'indennita' professionale di L. 900.000 annue lorde, prevista dall'art. 37, co. 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresi', a decorrere dal 31.12.1999, un'indennita' di L. 120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale ultima indennita' costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non e' valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.99, definisce le condizioni e le modalita' ottimali per l'erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d'appoggio.
9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalita' di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art. 7, comma 3, del presente CCNL.
 
Art. 32
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali

1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l'attivita' oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attivita' nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario e' fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle attivita' integrative e' destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attivita' di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attivita' di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario dell'attivita' integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione e' praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano
realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori
oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettivita'.
5. Il calendario scolastico, che non puo' in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalita' attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale e' a disposizione per attivita' di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attivita' lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attivita' ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attivita' delle scuole che per altre attivita' didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attivita' sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale docente delle scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 e' confermata l'indennita' annua lorda di L. 900.000, di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce le condizioni e le modalita' ottimali per l'erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalita' di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art. 7, comma 3, del presente CCNL.
Art. 32-bis
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali

1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attivita' di sostegno a soggetti portatori di handicap, e' lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attivita' integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attivita' ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attivita' delle scuole che per altre attivita' didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
5. Al personale docente e' conservata l'indennita' professionale annua lorda di L. 900.000 di cui all'art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 33 Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni
scolastiche gestite dagli Enti Locali

1. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attivita' di sostegno a soggetti portatori di handicap e' identico a quello osservato, nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
 
Art. 34
Personale docente dei centri di formazione professionale

1. Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attivita' didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attivita' formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attivita' connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attivita' formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta una indennita' professionale il cui importo e' stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all'entita' dell'attivita' didattica, entro il tetto massimo di L.900.000 annue lorde.
 
Art. 35
Retribuzione di posizione per l'area della vigilanza

1. Nel testo dell'art. 20 del CCNL sottoscritto in data 1.4.1999 e' inserito il seguente comma : "3. L'indennita' prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.1999."
 
Art. 36
Indennita' maneggio valori

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennita' giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennita', stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Tale indennita' compete per le sole giornate nelle quali il dipendente e' effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
 
Art. 37
Indennita' di rischio

1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrita' personale, assicurando comunque le condizioni di rischio gia' riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennita' mensile di L. 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.
 
Art. 38
Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 puo' essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilita'.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non puo', in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del successivo art. 39 integrano quella dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
Art. 38-bis
Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, e' istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attivita' formative o anche per necessita' personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
 
Art. 39
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari
e calamita' nazionali

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamita' naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.
 
Art. 40
Bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo aventi sede in altre regioni a statuto speciale e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
 
Art. 41
Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima localita'.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,
pari a:
L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
L. 1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata
inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di
trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per
tutte le categorie di personale come segue:
1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia;
classe economica per i viaggi in aereo.
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo
la disciplina del comma 12;
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attivita'
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si
considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,
tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera
attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e
quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente puo' essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreche' la trasferta riguardi localita' distante piu' di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 40.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
9. L'indennita' di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente.
10. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
11. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lettera a) e'
aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma
8;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del
30%.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.
 
Art. 42
Trattamento di trasferimento

1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3o grado ed affini entro il 2o grado) nonche' il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente, secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 41, comma 2,
limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennita' di trasferimento, il cui importo, maggiore nel
caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile
da un minimo di tre mensilita' ad un massimo di sei mensilita',
viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione
decentrata integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.
 
Art. 43
Copertura assicurativa

1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti ai quali e' attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalita' sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacita' di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
6. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
 
Art. 44
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).
 
Art. 45
Mensa

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalita' indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attivita' lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attivita' per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente e' tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa e' gestita direttamente dall'ente.
5. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale che contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonche' quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
6. In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
 
Art. 46
Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e' pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
 
Art. 47
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale

1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
 
Art. 48
Requisiti per l'integrazione delle risorse destinate
alla contrattazione decentrata integrativa

1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, e' spostato al 15.11.2000.
2. Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, abbiano gia' espressamente destinato risorse per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
3. Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle finalita', di cui al medesimo art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999.
 
Art. 49
Trattamento di fine rapporto di lavoro

1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: a) trattamento economico iniziale; b) incrementi economici correlati alla progressione economica nella categoria; c) indennita' integrativa speciale; d) tredicesima mensilita'; e) retribuzione individuale di anzianita'; f) retribuzione di posizione; g) indennita' di direzione di L. 1.500.000 di cui all'art. 17, comma
3, del CCNL dell'1.4.1999; h) indennita' di vigilanza di L. 1.570.000 e di L. 930.000 cui
all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995; i) indennita' del personale educativo degli asili nido di L. 900.000
annue lorde di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL del
6.7.1995; indennita' del personale insegnante delle scuole
materne, delle scuole elementari e delle scuole secondarie di L.
900.000 annue lorde, di cui all'art. 37, co. 1, lett. d) del CCNL
del 6.7.1995; indennita' del personale docente di cui all'art.
32-bis; del presente CCNL; j) indennita' di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei
centri di formazione professionale; k) indennita' specifica per il personale appartenente alla ex terza e
quarta qualifica professionale di L. 125.000; l) assegni ad personam non riassorbibili.
 
Art. 50
Modalita' di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio e' riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.
 
Art. 51
Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potesta' legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
 
Art. 52
Nozione di retribuzione

1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali e' definita come segue:
a) retribuzione mensile che e' costituito dal valore economico
mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,
B1, C1, D1) nonche' per le altre posizioni d'accesso previste
nelle categorie B e D (B3 e D3);
b) retribuzione base mensile che e' costituita dal valore della
retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi
economici derivanti dalla progressione economica nella categoria
nonche' dall'indennita' integrativa speciale, i cui valori sono
riportati nella tabella A allegata al presente CCNL;
c) retribuzione individuale mensile che e' costituita dalla
retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla
retribuzione individuale di anzianita', dalla retribuzione di
posizione nonche' da altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che e'
costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12
mensilita' cui si aggiunge il rateo della 13a mensilita' nonche'
l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita'
contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento; sono
esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo
di indennizzo nonche' quelle pagate per trattamento di missione
fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico e' lo stesso previsto per i giorni di ferie.
 
Art. 53
Struttura della busta paga

1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome e la categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianita', indennita' integrativa speciale, straordinario, turnazione ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformita' alle normative vigenti, resta la possibilita' del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/ 1996.
 
Art. 54
Messi notificatori

1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttivita' a favore dei messi notificatori stessi.
 
Art. 55
Attivita' sociali, culturali e ricreative

1. Le attivita' sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
 
Art. 56
Diritto di assemblea

1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalita' di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell'art. 2 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
 
Art. 57
Decorrenza degli effetti del contratto

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a quello della definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nello stesso.
 
ALLEGATO A

Tabelle indennita' integrativa speciale per le diverse categorie

(valori in lire annui lordi per 12 mensilita',
cui va aggiunta la 13^mensilita')
Tabellari Valori I.I.S.
Posizione di accesso

A1 12.489.000 12.090.354
B1 13.741.000 12.166.621
B3 15.285.000 12.273.723
C1 16.695.000 12.355.767
D1 19.259.000 12.500.626
D3 24.455.000 12.846.799

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Con riferimento al comma 5 dell'art. 29, le parti si danno reciprocamente atto che la verifica selettiva ivi prevista e' finalizzata esclusivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 dell'art. 29, lett. a) e b).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

Le parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245. Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIAA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli istituti dell'indennita' di anzianita' e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell'uso delle risorse per la progressione economica all'interno della categoria, ferma restando la impraticabilita' di ulteriori progressioni nella categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 alla data del 1. 1.200 1, sino al riallineamento al valore medio di categoria.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5

Con riferimento all'art. 4 del CCNL dell'1.4.1999, le parti ritengono che gli enti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le modalita' di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria C, purche' in possesso dei requisiti previsti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6

Le parti s'impegnano, relativamente alle turnazioni, a verificare la praticabilita' del passaggio ad una forma di retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 7

In relazione a quanto previsto dall'art. 48 del presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche articolata per regioni, province, comuni e camere di commercio, che l'ARAN consegna alle organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s'impegnano ad avviare e proseguire il relativo negoziato con continuita' per arrivare alla stipulazione dell'accordo entro il 15.11.2000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8

Le parti, tenuto conto dei refusi presenti nell'art. 6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista, concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5, gia' citato, che al comma 4.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 9

Con riferimento all'art. 7, comma 12, del presente contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento, ivi contenuto, all'art. 2, comma 2, della legge n. 230/1962 deve considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto e' all'art. 2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 10

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "trattamento fondamentale" contenuta nell'art. 9, comma 5, del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 11

Al fine di consentire una corretta applicazione della disposizione dell'art. 16, comma 6, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la frase "non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2" rappresenta un refuso e che pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell'istituto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 12

Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa dell'art. 24, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 13

In riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo nell'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art. 4 della legge n. 1204/1971 ma anche in quella dell'art. 5 della stessa legge.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 14

Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l'espressione "Monte salari annuo............" deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l'integrazione degli oneri riflessi a carico dell'ente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 15

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "competenze fisse e periodiche" utilizzata nell'art. 6, comma 9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell'art. 52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 16

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "trattamento tabellare iniziale" utilizzata nell'art. 50 deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. a).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 17

Le parti concordano nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 42, comma 2, la nozione di mensilita' ivi richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 18

Le parti concordano di esaminare eventuali problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del personale delle case da gioco e del Comune di Campione d'Italia in sede di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte economica 2000-2001. In tale sede sara' affrontata anche la tematica relativa al libretto sanitario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 19

In relazione alle previsioni dell'art. 35, del presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, confermano che l'indennita' prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con le modalita' ivi previste, nei confronti del personale dell'area di vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 20

In relazione a quanto disposto dalla lett. a), comma 1, dell'art. 29 del presente CCNIL, le parti precisano, con riferimento alla definizione di "responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza", che la predetta disciplina contrattuale si possa applicare anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un'autonoma area di vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa, formata da piu' addetti, sia inserita all'interno di una struttura piu' ampia.

C.S.A.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO

Il C.S.A., prendendo atto della necessita' di concludere la lunga ed estenuante trattativa riguardante le cosiddette "code contrattuali" che finora ha penalizzato duramente i lavoratori del Comparto e che da piu' di un anno attendono idonee soluzioni ai numerosi Istituti contrattuali in discussione, responsabilmente decide di sottoscrivere l'accordo.
Nel contempo, comunque, non puo' non evidenziare la sua contrarieta' ad accettare le proposte formulate soprattutto in merito al personale della vigilanza e delle scuole.
Per il primo si manifesta piena insoddisfazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 29 appare illegittima e lesiva degli interessi degli Istruttori Direttivi. Inoltre analoga disposizione non e' stata prevista per altri profili professionali dell'area Tecnico-Amministrativa in possesso degli stessi requisiti richiesti per il personale di vigilanza.
Per il personale della Scuola si rileva che si e' completamente ignorato quanto e' gia' stabilito dalle vigenti norme legislative in tema di autonomia e di parita' scolastica, anzi in modo incoerente ed arbitrario si sono volute ristabilire norme arretrate ed obsolete dei vecchi contratti, contro l'attuale importante tendenza di modernizzazione delle Istituzioni scolastiche al passo con l'Europa.

DI.C.C.A.P. Dipartimento Camere di Commercio - Autonomie Locali - Polizia
Municipale
S. N. A. L. C.C. - Fe. N. A. L. - S.U.L.P.M.
Coordinamento Nazionale

DICHIARAZIONE N. 1

Questa O.S. vista la nuova formulazione dell'art. 41 relativamente alle "code contrattuali", nel ribadire la necessita' di una piu' chiara definizione in relazione all'applicabilita' delle norme in esso contenute, lamenta il mancato riconoscimento della figura di Comandante/Responsabile del Servizio che in ogni caso, andrebbe ricondotta nella fascia apicale dell'Ente di appartenenza.
Lamenta altresi' il mancato riconoscimento di quanti, sia pur inquadrati quali "Istruttori" a seguito dell'art. 21, comma 6, D.P.R. 268/87, non vedono riconosciuta la professionalita' raggiunta a causa dell'esclusione prevista dal comma 1, lettera C dell'art. 41.
Per dette figure il Sindacato si riserva di attuare idonee procedure volte al riconoscimento dei diritti acquisiti.
Infine non riconosce, quale equa collocazione quella insita nel comma 8, dell'art. 41 che non prende atto della giusta collocazione giuridica di quanti in esso previsti.

Roma, 5 luglio 2000

Di.C.C.A.P.
S.N.A.L.C.C. - Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.
Coordinamento Nazionale

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il DICCAP tenuto conto che nel presente contratto compare la firma della Confsal, confederazione non rappresentativa nel comparto regioni - enti locali ai sensi dell'art. 47-bis del d.lgs. 29/1993, evidenzia che e' in corso una ulteriore azione per il riconoscimento della USAE quale soggetto confederale di riferimento di questo Dipartimento.
Per tale motivo il DICCAP disconosce le scelte della Confsal nella presente contrattazione essendo portatrice di interessi di una sua nuova federazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza dei profili di illegittimita' della delegazione trattante di parte sindacale, oggetto di impugnativa da parte della scrivente organizzazione sindacale.

Roma, 14 settembre 2000

DICHIARAZIONE CONF.S.A.L.

Nel sottoscrivere l'accordo relativo alle code contrattuali per il personale del comparto regioni - autonomie locali, la CONF.S.A.L. ritiene che l'art. 30, relativo al personale docente delle scuole materne, non sia rispettoso delle norme sancite dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000 per la realizzazione della parita' scolastica, ne' tiene conto delle profonde trasformazioni in atto in materia di istruzione nel Paese con l'acquisizione dell'autonomia gestionale ed organizzativa della singola scuola.
In particolare la CONF.S.A.L., nell'evidenziare la mancata volonta' di realizzare quanto gia' contenuto nel DPR 347 e nel contratto di lavoro, precedente al quadriennio 1998/2001, si riserva nello specifico ogni azione per l'effettiva omogeneizzazione del personale docente delle scuole materne comunali all'omologo profilo professionale delle scuole statali.

Roma, 6 luglio 2000
 
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