Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 15 novembre 2000, n. 348
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale della Germania e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR, con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.
 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.
 
ART. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4503):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
29 febbraio 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri) in sede
referente, il 16 marzo 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 6a e 10a e Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 22 e 29 marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n.
4503/A - relatore sen. Migone).
Esaminato in aula il 6 giugno 2000 e approvato il 12
luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7196):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2000 ed
il 19 ottobre 2000.
Esaminato in aula ed approvato il 6 novembre 2000.
 
CONVENZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E,

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN
MATERIA DI ARMAMENTI

(ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT)

OCCAR

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE CAPITOLO IV: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CAPITOLO V: AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE CAPITOLO VII: PROGRAMMI CAPITOLO VIII: PROPRIETA' E CESSIONE DEI BENI CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO XII: SICUREZZA CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATO I: PRIVILEGI E IMMUNITA' ALLEGATO II: ARBITRATO ALLEGATO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLETTATO IV: PROCESSO DECISIONALE Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo della Repubblica Francese, Il Governo della Repubblica Federale di Germania e, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Auspicando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi,
Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri e una necessita' assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere piu' efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate,
Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessita' a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari cosi' come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarita', di reciprocita' e di bilanciamento,
Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitivita' della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identita' europea nel campo della difesa e della sicurezza e che cio' costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti,
Auspicando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Con la presente Convenzione e' istituita un'organizzazione europea, l'"Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (Organisatione Conjointe de Cooperation en matiere d'Armement (OCCAR)).

Articolo 2
I membri dell'OCCAR, da questo momento in poi chiamati "Stati Membri", sono gli Stati divenuti parti contraenti della presente Convenzione in virtu' delle disposizioni del Capitolo XV.

Articolo 3
La sede generale dell'OCCAR e' a Bonn, nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4
Le lingue ufficiali dell'OCAR sono Inglese, Francese, Tedesco e Italiano.

CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR

Articolo 5
Per permettere un aumento della competitivita' della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del giusto ritorno industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su piu' programmi e su piu' anni. La trasparenza e' assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III.
Tale cooperazione permettera' di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarieta' industriale e tecnologica nei settori pertinenti cosi' da garantire assistenza alle rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia a breve che a medio termine.

Articolo 6
Nel rispetto delle esigenze delle rispettive Forze Armate, ogni Stato Membro sceglie di preferenza il materiale d'armamento al cui sviluppo ha contribuito nell'ambito dell'OCCAR.

Articolo 7
L'OCCAR, coordina, controlla e realizza i programmi relativi agli armamenti che vengano ad essa assegnati dagli Stati Membri e coordina e promuove attivita' congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficienza della gestione dei progetti in collaborazione in termini di costo, tempi e prestazioni.

Articolo 8
L'OCCAR svolge i seguenti compiti e le altre funzioni che gli Stati Membri potrebbero assegnarle: (a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri i quali
possono includere il controllo di configurazione, il supporto
logistico in servizio, e le attivita' di ricerca; (b) gestone di programmi nazionali degli Stati Membri che le siano
stati assegnati; (c) elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e
l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente; (d) coordinamento e pianificazione delle attivita' congiunte di
ricerca, e, in cooperazione con personale degli Stati Maggiori
competenti, degli studi tesi all'individuazione di soluzioni
tecniche atte a soddisfare future esigenze operative; (e) coordinamento delle scelte nazionali relative alla base
industriale ed alle tecnologie comuni; (f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei
centri di sperimentazione.

CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE

Articolo 9
L'OCCAR e' composta dal Consiglio di Sorveglianza (CdS), e dall'Amministrazione Esecutiva (AE).

CAPITOLO IV: IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 10
Il CdS e' l'organo decisionale piu' elevato all'interno dell'OCCAR.

Articolo 11
Il CdS esercita la direzione ed il controllo dell'AE e di tutti i Comitati.

Articolo 12
Il CdS decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della presente Convenzione e cioe': (a) proposte per l'ammissione di nuovi Stati Membri; (b) assegnazione all'OCCAR di un programma; (c) costituzione o scioglimento dei Comitati di cui all'Articolo 17; (d) predisposizione di compiti e programmi futuri, nel caso in cui
tale attivita' non possa essere svolta dai Comitati; (e) decisioni relative a tutte le questioni finanziarie che
riguardano l'OCCAR, in particolare l'approvazione dei bilanci
operativi e amministrativi e i rendiconti finanziari annuali, e
le decisioni attinenti ai regolamenti finanziari e contabili e
alla gestione dell'organizzazione; (f) procedure e norme per l'assegnazione di contratti, le clausole di
rito e le condizioni contrattuali. Il CdS e' responsabile delle
decisioni riguardanti l'assegnazione di contratti e li approva
nel caso in cui tali decisioni siano state delegate al Comitato
competente istituito a tale scopo; (g) procedure di sicurezza; (h) principi e norme riguardanti il funzionamento dell'OCCAR, che
comprendono i regolamenti finanziari e quelli in materia di
personale dell'AE; (i) controllo dell'applicazione dei regolamenti OCCAR che comprendono
i regolamenti delle gare e il rispetto del principio di
reciprocita' di cui all'Articolo 24 (3); e (j) nomina dei revisori di cui all'Articolo 36.

Articolo 13;
I Regolamenti adottati dal CdS sono in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione in quanto necessari per adempiere alle proprie responsabilita'.

Articolo 14
1. Il CdS si riunisce due volte l'anno e qualora richiesto su istanza di uno o piu' Stati Membri. Il CdS elegge tra i suoi membri un Presidente, il cui mandato, valido per un anno, e' rinnovabile soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento interno.
2. le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.

Articolo 15
1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con diritto di voto. I rappresentanti degli Stati Membri sono i Ministri della Difesa o i loro delegati, che hanno facolta' di essere accompagnati dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei rispenivi Stati Maggiori. E' data inoltre facolta' al Direttore dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni del CdS senza diritto di voto. Il CdS puo', se lo ritiene, invitare esperti provenienti dagli Stati Membri, dall'AE e da altre organizzazioni che si occupano di cooperazione multilaterale nel settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri.
2. Se il CdS deve deliberare su di un programma a cui non partecipano tutti gli Stati Mernbri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al suddetto programma.

Articolo 16
Il CdS nomina il Direttore e il Vicedirettore e le altre cariche direttive dell'AE. Il CdS approva l'organico dell'AE. Il Direttore rimane in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile soltanto una volta fino a un massimo di tre anni.

Articolo 17
1. Il CdS puo' delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso.
2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o piu' programmi.

Articolo 18
1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimita', comprese quelle relative a materie per le quali non e' stata, o non puo' essere concordata, una procedura decisionale.
2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.

CAPITOLO V: L'AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA

Articolo 19
L'AE e' l'organismo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del CdS. Tale organismo e' presieduto da un Direttore nominato dal CdS.

Articolo 20
L'AE e' composta da: (a) L'Ufficio Centrale, situato nella sede dell'OCCAR che si compone,
di: - l'Ufficio del Direttore, che comprende il Direttore, il
Vicedirettore e il necessario personale di supporto; - le divisioni responsabili di: • programmi, • acquisizioni, contratti e finanze, • amministrazione. (b) Le divisioni di programma, a ognuna delle quali verra' assegnato
uno o piu' programmi.
Le divisioni di programma, nelle quali non deve esserci una duplicazione di funzioni nel personale, hanno i poteri necessari per la quotidiana gestione dei compiti loro assegnati con la massima autonomia possibile; la priorita' assoluta e' attribuita alle prestazioni ed alla gestione dei rischi, alla ottimizzazione e al mantenimento dei costi, in conformita' con i regolamenti adottati dal CdS.
Per agevolare il funzionamento delle divisioni di programma che non abbiano sede nell'Ufficio Centrale, parte del personale dell'Ufficio Centrale stesso puo' essere distaccato presso tali divisioni.

Articolo 21
Il Direttore dell'AE e' direttamente responsabile di fronte al CdS del funzionamento dell'AE. Le sue responsabilita' sono specificate in dettaglio in un documento approvato dal CdS.

Articolo 22
1. Al personale dell'OCCAR sono concessi i privilegi e le immunita' di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione. Il CdS si fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli le cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi e immunita'. Del personale di cui sopra non fa parte il personale distaccato non a contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status di esperto.
2. Il regpmamento interno del personale, le remunerazioni e il regime pensionistico dell'OCCAR sono basati sulle norme degli Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO).
3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale che abbia le competenze necessarie per permettere all'organizzazione di adempiere alle sue funzioni nel modo piu' efficace possibile, tenendo in debito conto la partecipazione degli Stati Membri ai programmi annuali o futuri.
4. Nessun membro dell'AE puo' svolgere un incarico pubblico retribuito o altre attivita' incompatibili con il suo status di dipendente dell'OCCAR.
5. Ogni membro del personale dell'AE deve confermare con una dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena coscienza ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere ricercare ne' accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni da alcun governo, ne' da altra autorita' al di fuori dell'OCCAR, e di astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con la sua condizione di dipendente dell'OCCAR. Il Direttore e il Vicedirettore dell'AE renderanno tale dichiarazione davanti al CdS.
6. Ogni Stato Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore e del personale dell'AE.

CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE
Articolo 23
1. Le norme e le procedure dettagliate dell'OCCAR per l'acquisizione sono soggette regolamento adottato dal CdS sulla base delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri. Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR.
2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in particolare in relazione alle attivita' attinenti agli armamenti (ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione in servizio) e supporto logistico durante il servizio, le norme contrattuali e le procedure devono essere conformi ai principi di acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.

Articolo 24
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara.
2. La gara si svolgera' in conformita' con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione.
3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara puo' essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocita'.
4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitivita' della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attivita' di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione.
5. L'OCCAR si adoperera' per adottare le procedure piu' idonee in materia di acquisizione e operera' con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard piu' elevati.
6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocita' viene apportunameme rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.

Articolo 25
Quando i contratti sono aggiudicati tramite gara, la loro assegnazione in generale, avviene sulla base della convenienza delle offerte ricevute piuttosto che del contributo finanziario dei partecpanti al programma stesso. Tuttavia, nella fase iniziale, si applicano le disposizioni transitorie dell'Allegato III.

Articolo 26
Qualsiasi commessa che possa essere aggiudicata sulla base di una gara viene resa pubblica, attraverso i canali specifici.

Articolo 27
I criteri per la qualificazione e la selezione dei partecipanti alla gara e per la valutazione delle offerte sono definiti in termini precisi prima dell'inizio e della pubblicazione della procedura che regola la presentazione delle offerte.

Articolo 28
Laddove possibile viene data preferenza a prezzi definiti o fissi.

Articolo 29
Qualora necessario, l'OCCAR, puo' richiedere alle competenti autorita' degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualita' per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'Articolo 7. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.

Articolo 30
Le imprese che non siano state invitate a partecipare alle gare, e le imprese la cui offerta non sia stata presa in considerazione possono, su loro richiesta, chiedere le motivazioni della esclusione dalla gara o della mancata accettazione della loro offerta.

CAPITOLO VII: PROGRAMMI

Articolo 31
Laddove ritenuto opportuno nell'OCCAR vengono integrati programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri. I dettagli di tale integrazione, incluse le disposizioni transitorie, sono soggetti ad accordo tra gli Stati Membri interessati e OCCAR, e l'atto d'integrazione e' soggetto all'approvazione del CdS.

CAPITOLO VIII: PROPRIETA' E CESSIONE DEI BENI

Articolo 32
1. Tutti i beni acquisiti dall'OCCAR utilizzando fondi disponibili sui propri capitoli di bilancio o previa approvazione speciale del CdS, da uno Stato Membro a nome dell'OCCAR e utizzando finanziamenti comuni, sono di proprieta' dell'OCCAR.
2. La ripartizione di ogni profitto ricavato dalla utilizzazione o dalla vendita di beni acquisiti dall'OCCAR tramite fondi tratti dal bilancio amministrativo dell'Organizzazione, viene decisa dal CdS. Nel caso di scioglimento dell'OCCAR, la differenza tra gli utili derivati dalla cessione di tali beni e le spese in cui e' incorsa l'OCCAR, sara' ripartita o sostenuta dagli Stati Membri, secondo una formula che verra' previamente stabilita dal CdS.

Articolo 33
1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o piu' Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalita' di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni.
2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono propriea' degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.

CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 34
Il CdS adotta norme finanziarie dettagliate oggetto di regolamenti specifici conformi alle seguenti disposizioni: (a) I costi delle attivita' dell'OCCAR, riguardanti sia le sue
funzioni amministrative sia quelle operative, sono sostenuti
dagli Stati Membri. (b)Tutti gli stanziamenti OCCAR ossia: - quelli derivanti dai contributi ordinari degli Stati Membri; - quelli generati dalle attivita' autorizzate dall'OCCAR, e - altri stanziamenti disponibili per l'OCCAR, o quelli amministrati
da essa per conto degli Stati Membri

sono registrati, per voce, nel bilancio amministrativo o operativo dell'OCCAR. (c) Le autorita' competenti dell'OCCAR operano nei limiti del mandato
stabilito annualmente dal CdS. (d) Modalita', frequenza e stanziamento dei contributi degli Stati
Membri sono definiti secondo norme e accordi relativi.

Articolo 35

1. Gli stanziamenti necessari per programmi e i piani operativi dell'OCCAR saranno oggetto di un bilancio annuale, preparato in Euro e che comprende: - una sezione amministrativa, comprensiva di tutte le spese
riguardanti il funzionamento interno dell'OCCAR; - una sezione operativa, comprensiva dei piani finanziari in materia
di programmi e di iniziative condotte dall'OCCAR per il
perseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il bilancio deve specificare, per ogni sezione, le previsioni di spesa e le fonti di finanziamento.
3. Il bilancio preventivo annuale viene preparato dall'AE e presentato al CdS per approvazione in conformita' con le norme e i regolamenti finanziari dell'OCCAR.

Artitolo 36
rendiconti annuali sono presentati al vaglio delle autorita' preposte alla revisione contabile, nominate dal CdS. La relazione di revisione, accompagnata da rendiconti finanziari particolareggiati, in cui e' utilizzata la nomenclatura definita nei regolamenti contabili e finanziari, e' presentata dal Direttore, per approvazione dal CdS, al piu' tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 37
L'OCCAR puo' cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, e con governi, organizzazioni e istituzioni di Stati non Membri, con i quali puo' concludere accordi.

Articolo 38
Una tale cooperazione puo' assumere la forma di partecipazione a uno o piu' programmi da parte di Stati non Membri o di organizzazioni internazionali. I conseguenti accordi possano contemplare disposizioni riguardanti questioni relative esclusivamente al programma cui partecipa uno Stato non Membro o un'organizzazione internazionale, tali disposizioni devono essere oggetto di delibere da parte del CdS previo accordo del suddetto Stato non Membro o della organizzazione interessata.

CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 39 L'OCCAR ha piena personalita' giuridica e, in particolare, autorita' di: (a) stipulare contratti; (b) acquisire e cedere beni mobili e immobili; e (c) avviare procedimenti legali.

Articolo 40
1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, cosi' come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunita' di cui all'Allegato I.
2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situate la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.

Articolo 41
1. I poteri definiti negli Articoli 39 e 40 sono esercitati dal CdS, il quale puo' delegarli al Direttore. Nel caso in cui il CdS non abbia delegato specifica autorita' al Direttore, cio' non impedisce al CdS di autorizzare il Direttore o un membro del personale debitamente designato dal Cds, a firmare un contratto, o ad approvare o firmare un accordo internazionale.
2. I comitati per i programmi sono negoziati e stipulati dall'OCCAR secondo dettagliate procedure e regolamenti contrattuali di cui agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione. La normativa applicabile al contratto e' determinata dalle parti.

CAPITOLO XII: SICUREZZA

Articolo 42
Il Cds adottera' i regolamenti in materia di sicurezza dell'OCCAR. Tali regolamenti eviteranno restrizioni non necessarie al movimento del personale, di informazioni e di materiali, e in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a terzi e quanto di competenza delle autorita' preposte alla sicurezza relativamente alle procedure riguardanti le visite.

CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE

Articolo 43
Ogni anno, il Direttore presenta al CdS una relazione sulle attivita' realizzate nell'anno trascorso e una previsione per le attivita' da svolgersi nell'anno successivo.

Articolo 44
Per permettere ai revisori nazionali di assolvere ai propri compiti di verifica per conto delle rispettive amministrazioni nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformita' con le proprie norme, essi possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i programmi a cui i loro Stati Membri partecipano, e attinente al funzionamento dell'Ufficio Centrale.

Articolo 45
I revisoni nazionali, salvo circostanze eccezionali, si consultano tra loro e con il Direttore dell'OCCAR prima di esercitare il loro diritto di accesso all'AE. al fine di evitare inutili interruzioni delle attivita' dell'OCCAR e di tutelare le informazioni riguardanti gli altri Stati Membri.

Articolo 46
Gli Stati Membri coordinano le rispettive azioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'OCCAR contro la frode. A tale scopo, con l'aiuto dell'AE, essi organizzano una collaborazione regolare tra gli organismi competenti delle loro amministrazioni.

Articolo 47
Il Cds puo' ordinare, all'interno dell'OCCAR, qualsiasi ispezione o verifica che lo stesso consideri necessaria per migliorare il funzionamento dell'organizzazione e la gestione dei programmi.

CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48
1. Qualsiasi controversia tra Stati Membri in materia d'interpretazione o di applicazione della presente Convenzione, se possibile, sara' risolta mediante consultazione.
2. Se una controversia non puo' essere risolta mediante consultazione, su richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente alle condizioni contemplate nell'Allegato II.

Articolo 49
1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, puo' essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS che deve stabilire le procedure appropriate.
2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, contera' una procedura di conciliazione e includera' una clausola arbitrale.
3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sara' risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.

Articolo 50
Qualora terzi richiedano riparazioni per danni causati dall'OCCAR dai suoi dipendenti o dai propri esperti, e l'OCCAR non rinunci all'immunita', il CdS adotta le misure piu' idonee per valutare il danno e, se esso si dimostra fondato, per ripararlo.

CAPITOLO XV: DISPOSIZIOINI FINALI

Articolo 51
1. Il CdS puo' proporre agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione e ai Suoi Allegati. Lo Stato Membro che desideri proporre un emendamento, lo deve notificare al Direttore dell'AE. Il Direttore informa gli Stati Membri di tutte le eventuali proposte di emendamento cosi' notificate, almeno tre mesi prima della loro discussone nel CdS.
2. Qualsiasi emendamento proposto dal CdS entra in vigore tre giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati Membri la data di entrata in vigore di tutti gli emendamenti in questione.

Articolo 52
La presente Convenzione, inclusi gli Allenti che ne sono parte integrante, e' soggetta a ratifica o approvazione da parte dei quattro Paesi fondatori ed entrera' in vigore trenta giorni dopo che il quarto strumento di ratifica o approvazione sia stato depositato.

Articolo 53
Una volta entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato europeo che desideri diventare Stato Membro, puo' essere invitato dal CdS ad aderire ad essa. Per il nuovo Stato Membro, la Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione.

Articolo 54
La presente Convezione e' depositata presso il Governo della Repubblica Francese.

Articolo 55
1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalita' per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e patner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione.
2. Lo scioglimento dell'OCCAR e' effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

Articolo 56
1. Se uno degli Stati Membri desidera ritirarsi dalla Convenzione, le conseguenze di tale atto saranno esaminante in consultazione con gli altri Stati Membri. Qualora, al termine di tali consultazioni, lo Stato Membro in questione persista nel volersi ritirare, dovra' notificare il suo ritiro per iscritto al depositario che provvedera' ad inoltrare tale notifica agli altri Stati Membri e al Direttore. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
2. Lo Stao Membro uscente deve adempiere a tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. Tali impegni sono valutati dagli Stati Membri.
3. I diritti e le responsabilita' dello Stato Membro uscente in materia di sicurezza, di liquidazione dei danni, di composizione delle controversie o di altri impegni rimasti in sospeso restano in vigore anche dopo il suo ritiro.

Articolo 57
Qualsiasi Stato Membro che non osservi i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione cessa di essere membro dell'OCCAR su decisione unanime del CdS. Lo Stato Membro in questione non potra' partecipare alla votazione.

Articolo 58
La presente Convenzione sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che procedera' a rimetterne copia certificata a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto il 9 settembre 1998 a Famborough in originale unico, in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
 
ALLEGATO I

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 1 Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente Allegato, gli edifici e i locali dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 2 Gli archivi dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 3 1. L'OCCAR gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: (a) nel caso in cui, per decisione del CdS, abbia espressamente
rinunciato a tale immunita' in casi particolari: il CdS ha il
dovere di rinunciare a tale immunita' in tutti i casi in cui il
ricorso ad essa possa ostacolare il corso della giustizia e in
cui tale rinuncia non metta a repentaglio gli interessi
dell'OCCAR; (b) nel caso di un azione civile intentata da un terzo per danni
originati da un incidente causato da un veicolo a motore
appartenente all'OCCAR, o utilizzato a suo nome, o nel caso di
infrazioni al codice della strada in cui e' implicato tale
veicolo; (c) nel caso dell'applicazione di un lodo arbitrale emesso ai sensi
di qualunque contratto stipulato dall'OCCAR; (d) nel caso di sequestro conservativo, previa decisione delle
autorita' giudiziarie, di stipendi ed emolumenti dovuti
dall'OCCAR a un membro del personale.

2. Le proprieta' e i beni dell'OCCAR, ovunque essi siano situati, sono esenti da qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione o sequestro. Inoltre non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione giudiziaria temporanea, o amministrativa, salvo per il periodo necessario per prevenire o indagare incidenti in cui sono implicati veicoli a motore appartenenti all'OCCAR, o utilizzati a suo nome.

Articolo 4
Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'OCCAR, le sue proprieta' e le sue entrate sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Gli Stati Membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, compresi nei prezzi di beni o servizi, quando l'OCCAR, effettui acquisti considerevoli di beni o di servizi da essa utilizzati, strettamente necessari per l'esercizio delle attivita' ufficiali dell'Organizzazione.

Articolo 5
I beni importati o esportati dall'OCCAR o per suo conto, e che sono strettamente necessari allo svolgimento delle sue attivita' ufficiali saranno esenti da ogni dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.

Articolo 6
1. Ai fini degli Articoli 4 e 5 del presente Allegato, le attivita' ufficiali dell'OCCAR includono le attivita' amministrative dell'organizzazione, inclusi gli atti relativi al Regime di Previdenza Sociale.
2. Le disposizioni degli Articoli 4 e 5 non si applicano al diritti e alle tasse che non sono altro che contributi per i servizi di pubblica utilita'.

Articolo 7
Non e' concessa alcuna esenzione ai sensi degli Articoli 4 e 5 per beni acquisiti o importati, o per i servizi forniti, ad uso privato dei membri del personale dell'OCCAR.

Articolo 8
1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai sensi dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che cio' non avvenga a condizioni stabilite degli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni.
2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, al fine della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere, se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.

Articolo 9
La diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo inviato dall'OCCAR, o da essa ricevuto, non puo' essere limitata in alcun modo.

Articolo 10
L'OCCAR puo' ricevere e detenere qualsiasi tipo di stanziamenti, valute, liquidi o titoli; puo' disporre di essi liberamente per qualsiasi fine stabilito nella presente Convenzione e detenere conti in qualsiasi valuta fino al limite necessario per adempiere ai suoi obblighi.

Articolo 11
1. L'OCCAR beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ognuno degli Stati Membri ad altre organizzazioni internazionali.
2. Le comunicazioni ufficiali dell'OCCAR non possono essere censurate da qualsivoglia mezzo di comunicazione.

Articolo 12
Gli Stati Membri adottano tutte le misure appropriate per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza del personale dell'OCCAR dai rispettivi territori.

Articolo 13
1. I Rappresentanti degli Stati Membri beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro spostamenti da e verso il luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunita': (a) esenzione da ogni provvedimento di arresto e detenzione, e dal
sequestro del bagaglio personale. (b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro
missione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti,
da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, tale
immunita', tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al
codice della strada commesse da un rappresentante di uno Stato
Membro, ne' nel caso di danni causati da un veicolo a motore di
sua proprieta' o da lui guidato; (c) inviolabilita' di tutti i documenti e le carte ufficiali. (d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documentazione o
corrispondenza tramite corrieri speciali o in sacchi sigillati. (e) esenzione per se stessi, i coniugi e i figli a carico da tutte le
disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalita' di
registrazione degli stranieri; (f) le stesse agevolazioni in materia valutaria e di cambio che sono
concesse ai rappresentanti dei governi stranieri temporaneamente
in missione ufficiale; (g) le stesse agevolazioni doganali in materia di bagaglio personale
che sono concesse al corpo diplomatico.

2. I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti degli Stati Membri, non per vantaggio personale, ma per garantire la loro totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR. Ne deriva che uno Stato Membro ha il dovere di ritirare l'immunita' a un rappresentante ogni qualvolta ritenga che tale immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e senza che tale ritiro possa porre a repentaglio gli scopi per i quali era stata concessa.

Articolo 14
Oltre ai privilegi e alle immunita' di cui all'Articolo 15, il Direttore dell'OCCAR e, quando il posto e' vacante, la persona nominata ad agire in sua vece, gode dei privilegi e delle immunita' a cui ha diritto il personale diplomatico di pari rango.

Articolo 15
I membri del personale dell'OCCAR: (a) mantengono, anche dopo aver lasciato il servizio dell'OCCAR,
l'immunita' di giurisdizione per gli atti, comprese le loro
parole e i loro scritti da loro compiuti nell'esercizio delle
loro funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applica nel caso
di infrazioni al codice della strada commesse da un membro del
personale dell'OCCAR, ne' nel caso di danni causati da un veicolo
a motore di sua proprieta' o da lui guidato; (b) sono esonerati da ogni obbligo in materia di servizio militare; (c) godono dell'inviolabilita' per tutti i documenti e le carte
ufficiali; (d) godono, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo
familiare, delle stesse agevolazioni in materia di esenzioni
dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano la
registrazione degli stranieri, che sono concesse ai membri del
personale di organizzazioni internazionali; (e) godono degli stessi privilegi per quanto riguarda la disciplina
in materia di cambio, che sono concessi ai membri del personale
di organizzazioni internazionali; (f) godono, in periodi di crisi internazionale, insieme ai familiari
facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse
agevolazioni del corpo diplomatico in materia di rimpatrio; (g) godono del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia e
i propri effetti personali in occasione della loro prima
immissione in funzione nello Stato Membro interessato, e del
diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i
propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel
suddetto Stato Membro, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso,
le condizioni ritenute necessarie dallo Stato Membro sul cui
territorio viene esercitato tale diritto.

Articolo 16
Gli esperti non facenti parte del personale di cui all'Articolo 15, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR, o nello svolgimento di missioni a nome dell'OCCAR godono dei seguenti privilegi e immunita', nella misura in cui siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni: (a) immunita' di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole
e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro
funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applica nel caso di
infrazioni al codice della strada commesse da un esperto, o nel
caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprieta' o
da lui guidato, gli esperti continueranno a godere di tale
immunita' dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con
l'OCCAR; (b) inviolabilita' per tutti i documenti e le carte ufficiali. (c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e sul
cambio e in materia di bagaglio personale, che sono concesse ai
funzionari dei governi stranieri temporaneamente in missione
ufficiale.

Articolo 17
1. Fatte salve le condizioni e in conformita' con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate all'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.

Articolo 18
Gli Articoli 15 e 17 del presente Allegato si applicano a tutte le categorie del personale a cui si applica lo Statuto del Personale dell'OCCAR. Fatto salvo l'Art. 22 (1) della Convenzione, il CdS determina le categorie di esperti a cui si applica l'Articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente Articolo, sono comunicati periodicamente agli Stati Membri.

Articolo 19
Nel caso in cui costituisca un suo proprio regime pensionistico, l'OCCAR, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono esenti dai contributi obbligatori agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con gli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 24.

Articolo 20
1. I privilegi e le immunita' stabiliti nel presente Allegato non sono concessi al Direttore, ai membri del personale e agli esperti dell'OCCAR per loro vantaggio personale. Essi sono concessi solo per garantire, in ogni circostanza, un funzionario senza impedimenti dell'OCCAR e una totale indipendenza di tutti coloro a cui tali privilegi e immunita' sono concessi.
2. Il Direttore ha il dovere di ritirare qualsiasi immunita' specifica in tutti i casi e ogni qualvolta ritenga ch'essa possa impedire il corso della giustizia e possa essere ritirata senza pregiudicare gli interessi dell'OCCAR. Il CdS e' l'organo competente per decidere il ritiro di tale immunita' nel caso del Direttore dell'OCCAR-AE.

Articolo 21
1. L'OCCAR coopera sempre con le autorita' competenti degli Stati Membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e della disciplina in materia di manipolazione di materiale esplosivo e infiammabile, di sanita' pubblica, di ispezione del lavoro, e di altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni di cui al presente Allegato.
2. La procedura in materia di cooperazione di cui al paragrafo 1 puo' essere stabilita negli accordi complementari, di cui al successivo Articolo 24.

Articolo 22
Ogni Stato Membro conserva il diritto di adottare ogni misura precauzionale negli interessi della propria sicurezza.

Articolo 23
Nessuno Stato Membro e' obbligato a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini e a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.

Articolo 24
L'OCCAR puo', previa decisione del CdS, concludere con uno o piu' Stati Membri accordi complementari per attuare le disposizioni del presente Allegato nei confronti di tale o tali Stati Membri, e altri accordi per garantire il buon funzionamento dell'OCCAR e la tutela dei suoi interessi.

Articolo 25
L'OCCAR avra', una copertura assicurativa in materia di responsabilita' civile per i veicoli di sua proprieta' o da essa utilizzati, in conformita' con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo e' utilizzato. L'OCCAR deve richiedere come condizione per l'assunzione, che il personale abbia una copertura assicurativa in materia di responsabilita' civile per i veicoli di loro proprieta' o da loro utilizzati, in conformita' con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo e' utilizzato.
 
ALLEGATO II

ARBITRATO

Articolo 1
La richiesta di arbitrato e' presentata al depositario, dichiarando la natura della controversia. Il depositario comunica tali informazioni a tutti gli Stati Membri.

Articolo 2
1. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri: (a) un arbitro nominato da ognuna delle due parti in giudizio: (b) un terzo arbitro, nominato previo accordo reciproco dai primi
due, che agisce come presidente del Collegio; (c) se il presidente del Collegio non e' nominato entro trenta giorni
dalla data di designazione del secondo arbitro, una Parte in
giudizio puo' chiedere al Presidente della corte Internazionale
di Giustizia di scegliere al piu' presto il presidente. Egli non
puo' scegliere un presidente che abbia avuto o abbia attualmente
la stessa nazionalita' di una delle due Parti in giudizio, a meno
che la Controparte non vi consenta.

2. Se, entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del depositario della richiesta di arbitrato, una delle Parti in giudizio non ha nominato un arbitro, la Controparte puo' richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere quell'arbitro al piu' presto.
3. In caso di decesso, incapacita' o abbandono di un arbitro, la Parte in giudizio che lo aveva nominato designera' il suo sostituto entro trenta giorni dalla data del decesso, dell'incapacita' o dell'abbandono. In caso di decesso, incapacita' o abbandono del presidente, il suo sostituto e' designato secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 (c) entro novanta giorni dalla data del decesso, dell'incapacita' o dell'abbandono.

Articolo 3
Il Collegio puo' indicare e decidere in merito alle repliche direttamente collegate all'oggetto della controversia.

Articolo 4
Il Collegio puo', su richiesta di una delle Parti in giudizio, raccomandare misure precauzionali.

Articolo 5
Ogni Parte in giudizio e' responsabile dei costi procurati dalla definizione del suo caso. Il costo delle retribuzioni dei membri del Collegio arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le Parti in giudizio. Il Collegio registrera' tutte le spese e presentera' un conto finale alle Parti.

Articolo 6
Ogni Parte i cui interessi possono essere influenzati dalla decisione, puo', previa notifica scritta alle Parti in giudizio, intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio e a proprie spese. In tal caso, la Parte in questione puo' intervenire per presentare prove o documentazione, o fare dichiarazione verbale sulle motivazioni che hanno suscitato tale intervento, conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell'Articolo 7 del presente Allegato, ma non ha diritto in materia di composizione del Collegio.

Articolo 7
Il Collegio stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8
1. Le delibere del Collegio, sia in materia di regolamento interno sia in materia di sede dei dibattimenti, e il suo lodo arbitrale sono decisi a maggioranza dei suoi membri.
2. Le Parti in giudizio devono facilitare l'opera del Collego, a tale scopo, le Parti: (a) forniscono al Collegio tutti i documenti e le informazioni
pertinenti; e (b) autorizzano il Collegio a recarsi sul loro territorio, a
interrogare testimoni o esperti e a recarsi in luoghi per
indagare tale controversia in situ.

3. Il fatto che una Parte in giudizio non osservi le disposizioni del paragrafo 2 o non difenda il suo caso, non osta all'emissione di un giudizio o di un lodo arbitrale da parte del Collegio.

Articolo 9
Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso e' definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.
 
ALLEGATO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli appalti sono, in linea di principio, assegnati piu' in base alla competitivita' che per i contributi finanziari versati da ogni Stato Membro.
Tuttavia, in conformita' con l'Articolo 5 della presente Convenzione, se, durante il triennio che segue l'entrata in vigore della presente Convenzione: - l'industria di uno Stato Membro ha ricevuto un volume di commesse
inferiore al 66% del suo contributo finanziario, sia nei confronti
di un programma, sia per una certa fase o per un certo componente
di un programma (per quanto la complessita' di un sistema di difesa
possa giustificare che tale sistema sia diviso anticipatamente in
componenti), - viene individuato uno squilibrio globale superiore al 4% in
relazione all'insieme dei programmi,
il CdS interverra' in modo appropriato per ricostruire un equilibrio.
2. L'efficacia di tale procedura, e, segnatamente, delle percentuali sopra citate e' riesaminata per la prima volta, un anno dopo l'entrata in vigore, e successivamente a intervalli regolari.
3. Dopo un periodo di tre anni, e' necessario verificare se tale procedura puo' essere revocata.
4. Il CdS adotta norme dettagliate per attuare le disposizioni di cui sopra.
 
ALLEGATO IV

PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate
(a) a maggioranza qualificata rinforzata - ammissione di nuovi Stati Membri; - norme e regolamenti dell'OCCAR; - organizzazione dell'OCCAR-AE; - nomina del Direttore.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non puo' essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari. (b) a maggioranza degli aventi diritto di voto
- istituzione o scioglimento dei Comitati
2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma e' stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.
3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 e' la seguente: (a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro
fondatore e' pari a 10, (b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avra' un numero di
diritti di voto adeguato, secondo quanto verra' deciso dagli
Stati Membri gia' esistenti.
4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sara' presa all'unanimita'.
5. Dopo un periodo iniziale di tre anni l'iter decisionale puo' essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti.
6. Il presente Allegato puo' essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale.
 
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