Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 settembre 2000, n. 351
Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa";
Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Costituzione del fondo
1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Note alle premesse:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
particolare il comma 3, e' cosi' formulato:
"3. Con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' cosi'
formulato:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ecu stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assegno preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevante in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non
conformita' a legge nel termine di trenta giorni dal
ricevimento. Il termine e' interrotto se la Corte richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se
la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o
non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la
sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei
trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da
essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi'
pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle
amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base
all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte
definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge.
Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo sulle amministrazioni
dello Stato e' presieduta dal presidente della Corte dei
conti e costituita dai presidenti di sezione preposti al
coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai
magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa
delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati
determinati annualmente con riferimento a tipologie del
controllo settori e materie.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Al collegio viene chiamato a
far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti ai controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annui ma da
questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria".
- L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' cosi' formulato:
"Art. 2. - In attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdendenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, sono definite, in via
sperimentale, misure per il perseguimento di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubbliche e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione, non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi".
- L'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n.
140, e' cosi' formulato:
"2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonche'
aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per
agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che
siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662".
- L'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39, e' cosi' formulato:
"Art. 10. - Per l'assolvimento dei compiti previsti nel
precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a
riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta
in liquidazione. Un apposito comitato composto da
rappresentanti del Governo e dell'organizzazione sindacale
della categoria interessata esaminera' la posizione del
personale dirigente.
Il personale predetto e' retribuito con i minimi
previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione
alle mansioni espletate".



 
Art. 2.
Finalita' del fondo
1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1977, n. 39, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Amministrazione del fondo
1. Il fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonche' aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
 
Art. 4.
Compiti del comitato amministratore del fondo
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformita' dei criteri definiti all'articolo 5;
c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonche' la gestione del fondo stesso;
d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalita' di svolgimento dei programmi stessi;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.
 
Art. 5.
Criteri per l'accesso alle prestazioni
1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dell'impresa medesima.
2. Nell'ambito della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalita' di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 6.
Prestazioni
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualita' dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i piu' prossimi tra quelli per la pensione di anzianita' e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la piu' prossima fra anzianita' e vecchiaia. Detta contribuzione non e' cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori gia' dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalita' di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono gia' in possesso.
 
Art. 7.
Prestazioni in favore dei lavoratori
ex lege 26 febbraio 1977, n. 39
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, gia' dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualita' dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i piu' prossimi fra quelli per la pensione di anzianita' e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la piu' prossima fra anzianita' e vecchiaia. Detta contribuzione non e' cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori gia' dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalita' di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono gia' in possesso.
5. Ai lavoratori gia' dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in citta' diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.



Note all'art. 7:
- L'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39, e' cosi' formulato:
"Art. 11. - Nel caso in cui il commissario liquidatore
non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio
dell'impresa posta in liquidazione il trasferimento stesso
sara' disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada che provvedera' alla sua ripartizione
fra le altre imprese autorizzate ad esercitare
l'assicurazione per responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo
conto del criteri indicati nell'art. 88 del citato testo
unico.
Lo stesso comitato provvedera' altresi' alla
ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra
le imprese alle quali e' trasferito il portafoglio. Il
personale stesso sara' assunto con la gradualita' e nei
tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione
alle esigenze della liquidazione".



 
Art. 8.
Accesso alle prestazioni
1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, e' formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne da' notizia al comitato amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.
 
Art. 9.
Casi di esclusione
1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:
a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
b) i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
 
Art. 10.
Finanziamento
1. Per le finalita' del presente decreto, e' dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
2. Per i primi tre anni il contributo e' a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.
 
Art. 11.
Scadenza
1. Il "Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.
 
Art. 12.
Liquidazione del fondo
1. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.
3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196
 
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