IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1999; Decreta: La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 159 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in Genetica medica. "STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA Art. 160. La scuola di specializzazione in Genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio. Art. 161. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica. A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi: indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia; indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche. Art. 162. La Scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica. Art. 163. La scuola ha la durata di quattro anni. Art. 164. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e a quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della Scuola e' l'Istituto di biologia e genetica della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 165. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale complessivo di 20 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 164. ---- Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI. A - Area Propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica. Settori: E05A Biochimica; E11X Genetica; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F22B Medicina legale. B - Area tecnico-metodologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico. Settori: E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale. C - Area genetico-medica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche. Settori: F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F20X Ostetricia e ginecologia; F22B Medicina legale. ---- Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE La tesi di specializzazione potra' essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione. Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito: 1. Indirizzo medico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': partecipare all'attivita' di 50 casi di consulenza genetica con responsabilita' diretta alla diagnostica; espletamento delle consulenze stesse; partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente. Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando. 2. Indirizzo tecnico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica; esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare; esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica; refertazione delle analisi stesse. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico". Verona, 29 settembre 2000 Il rettore: Mosele |