Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «MAGNA GRAECIA» DI CATANZARO
DECRETO 3 novembre 2000
Emanazione dello statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di questo ateneo di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 sopra citata;
Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 3 agosto 2000 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nella seduta del 4 agosto 2000;
Visto che l'Ateneo con nota di trasmissione prot. 7000 del 4 agosto 2000 ha trasmesso il testo dello statuto al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di consentirne il controllo di legittimita' e di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989;
Considerato che eventuali rilievi, per la sopra menzionata normativa, devono essere formulati entro sessanta giorni dalla trasmissione dello statuto medesimo;
Preso atto che alla data del presente decreto da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non risultano pervenuti a questo ateneo rilievi;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto generale d'ateneo in questione;
Decreta:
E' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo "Statuto dell'Universita' degli studi di Catanzaro Magna Græcia" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Catanzaro, 3 novembre 2000
Il rettore: Venuta
 
Allegato
STATUTO
Art. 1.
Principi generali
1. L'Universita' degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro e' una comunita' di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.
2. L'Universita' ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana e alla Magna carta sottoscritta dalle universita' europee.
3. L'Universita' assume come valori fondamentali la liberta' di ricerca e la liberta' di insegnamento, nel rispetto dei propri obiettivi didattici.
4. L'Universita' e' un'istituzione di alta cultura con personalita' giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. L'Universita' localizza le sue strutture in un'unica area universitaria e ha carattere residenziale; individua in questa scelta uno strumento fondamentale al fine della integrazione tra i saperi, della creazione di una comunita' di studio e di ricerca e per l'efficacia della propria azione formativa.
6. L'Universita' promuove l'effettivita' del diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti.
7. L'Universita' e' attenta ai bisogni della comunita', alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione per i piani di formazione e di sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.
8. L'Ateneo richiede al personale la leale collaborazione e il rispetto dei suoi principi istituzionali.
Art. 2.
Logo e motto
Il logo dell'Universita' "Magna Græcia" riproduce una moneta brettia (III secolo a.C.) raffigurante i dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIQN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri.
Il motto dell'Ateneo e': Dubium sapientiæ initium.
I colori dello stendardo dell'Universita' sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.
Art. 3.
Potesta' regolamentare
1. Nell'ambito della disciplina dettata dalla legge e dallo statuto, l'organizzazione e le attivita' didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita' sono disciplinate mediante regolamenti d'Ateneo e, in conformita' a questi, mediante regolamenti delle singole strutture.
2. Regolamento generale d'Ateneo.
Il regolamento generale d'Ateneo e' deliberato dal senato accademico e stabilisce le norme relative all'organizzazione dell'Universita' e, tra queste, in particolare determina:
a) le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
b) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica.
3. Regolamento didattico d'Ateneo.
Il Regolamento didattico d'Ateneo e' deliberato dal senato accademico e individua i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio e disciplina l'ordinamento didattico e l'organizzazione delle attivita' di formazione, compresi i servizi di tutorato e il servizio ai disabili.
4. Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione, disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita', assicurandone l'efficienza e la rapidita'.
Il regolamento prevede la facolta' dell'Universita' di contrarre mutui, o altra forma di finanziamento, di avvalersi anche di avvocati del libero foro, nonche' di avvocati dell'Universita' iscritti ad apposito albo, o di altri professionisti. Prevede inoltre di assicurare i titolari di cariche elettive e i dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e l'eventuale assunzione di spese processuali.
5. Regolamento della consulta degli studenti.
Il regolamento della consulta degli studenti detta le norme relative al funzionamento della consulta degli studenti di cui all'art. 26 dello statuto.
E' deliberato dalla consulta degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' sottoposto all'approvazione del senato accademico.
6. Altri regolamenti.
I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca disciplinano, in conformita' dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse.
Sono emanati con decreto del rettore e adottati a maggioranza dell'organo deliberante, a meno di diversa indicazione dello statuto, e sono approvati dal senato accademico.
L'attivita' per conto terzi e' disciplinata con apposito regolamento, approvato dal senato accademico.
Il regolamento di Ateneo sull'accesso ai documenti amministrativi e' deliberato dal consiglio di amministrazione.
Art. 4.
O r g a n i
1. Gli organi di governo dell'Universita' sono: il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione.
Art. 5.
R e t t o r e
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e nei rapporti con i soggetti terzi; ha poteri di direzione e di coordinamento, iniziativa, esecuzione dei programmi e dei deliberati del senato accademico e del consiglio di amministrazione e di vigilanza al fine di assicurare la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Universita' e di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario.
2. In particolare, il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) predispone il programma annuale delle attivita' e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, anche per quanto riguarda l'edilizia, nonche' la programmazione del fabbisogno di personale;
c) designa e nomina il direttore amministrativo;
d) puo' assegnare risorse finanziarie, strumentali e umane e, in particolare, le assegna ai centri;
e) emana lo statuto, i regolamenti e i successivi atti di modifica;
f) esercita il potere disciplinare nei confronti di tutto il personale e sugli studenti, fatte salve le competenze di legge del direttore amministrativo;
g) ha la responsabilita' di rendere operativi i programmi e i deliberati del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
h) in caso di necessita' ed urgenza assume gli atti di competenza degli altri organi.
3. Il rettore nomina un prorettore tra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'assunzione della carica. Il prorettore supplisce il rettore in caso di impedimento o assenza, svolge le funzioni eventualmente delegategli dal rettore e decade al momento della cessazione del mandato rettorale.
Art. 6.
Elezione e nomina
1. Il rettore e' eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo; spetta inoltre ai rappresentanti dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nonche' degli studenti (in numero corrispondente al numero delle rappresentanze nei consigli di facolta' per ciascuna di queste categorie). I rappresentanti aventi diritto al voto, nel numero cosi' determinato, vanno scelti tra quelli presenti in tutte le strutture didattiche, scientifiche e amministrative secondo le norme del regolamento elettorale.
3. Il rettore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; a parita' di voti e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Il rettore dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente due volte.
5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il prorettore assume le funzioni di rettore fino all'insediamento del nuovo rettore; il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.
6. Fermo restando quanto previsto dallo statuto, le modalita' per l'elezione del rettore sono definite in via regolamentare.
Art. 7.
Senato accademico
1. Il senato accademico promuove, programma, indirizza e coordina le attivita' di ricerca, didattiche e di servizio, salve le attribuzioni riservate ad altre strutture dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare, delibera:
a) il programma annuale delle attivita' e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;
b) il programma edilizio;
c) le modifiche dello statuto, i regolamenti d'Ateneo e i regolamenti delle singole strutture;
d) l'istituzione o la disattivazione delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo;
e) la ripartizione, la destinazione e la messa a concorso dei posti del personale docente, valutate le esigenze espresse dalle facolta' o dalle altre strutture scientifiche e didattiche, i programmi scientifici e di sviluppo dell'Ateneo, i bisogni della didattica e il numero degli studenti;
f) le indennita' di cariche accademiche;
g) la stipula delle convenzioni e delle intese con soggetti terzi.
Art. 8.
Composizione
1. Il senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e' composto dal rettore, dai presidi di facolta', da rappresentanti dei direttori dei dipartimenti, in misura non superiore al numero dei presidi, eletti da un unico collegio formato dai componenti dei consigli di Dipartimento.
Qualora siano costituite aree didattiche, il coordinatore e' componente del senato accademico e la rappresentanza dei direttori di Dipartimento e' parimenti aumentata.
2. Alle adunanze del senato accademico partecipa con funzioni consultive il direttore amministrativo, che ha anche la funzione di segretario verbalizzante.
Partecipa, con funzioni consultive e su invito del rettore, in particolare per i problemi degli studenti, il coordinatore della consulta degli studenti.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione, approva le variazioni apportate al medesimo;
b) delibera il conto consuntivo;
c) definisce la dotazione organica complessiva del personale non docente dell'amministrazione dell'Universita';
d) definisce ogni successiva modificazione del suddetto organico che comporti aumento di spesa;
e) delibera in ordine alla gestione patrimoniale;
f) approva il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo.
Art. 10.
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal rettore, dal direttore amministrativo, da due professori di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da due rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo le modalita' definite con regolamento d'Ateneo e non rieleggibili per piu' di una volta. Non sono cumulabili le cariche di consigliere d'amministrazione con quella di componente del senato accademico.
2. Il direttore amministrativo puo' essere coadiuvato nelle funzioni di segretario verbalizzante da un funzionario da lui designato.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. In caso di anticipata conclusione del mandato conferito ad uno dei consiglieri, il rettore indice nuove elezioni per il completamento del mandato secondo le modalita' definite in via regolamentare.
Art. 11.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' una struttura di coordinamento delle attivita' didattiche.
2. Sono organi di governo della facolta' il preside e il consiglio.
3. L'attivita' della facolta' e' disciplinata con regolamento adottato dal consiglio. Tale regolamento prevedera' apposite commissioni per le strutture didattiche afferenti alla facolta'.
4. Ciascuna facolta' e' organizzata in centro autonomo di gestione, cui e' assegnato un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa, organizza le relative risorse umane e strumentali e ne coordina le attivita'; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.
Art. 12.
P r e s i d e
1. Il preside rappresenta la facolta', ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio di facolta', ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attivita' didattica e ne e' responsabile, presenta al rettore e al consiglio di facolta' la relazione annuale sull'attivita' didattica.
2. Il preside e' eletto fra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, ed e' nominato dal rettore.
3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di facolta' e l'elezione si svolge secondo le modalita' stabilite per l'elezione del rettore.
4. Il preside dura in carica tre anni e puo' essere rieletto due sole volte consecutive.
5. Il preside puo' nominare un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.
Art. 13.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio e' l'organo collegiale di governo della facolta'.
2. Esso e' composto dal preside e dai professori, di ruolo e fuori ruolo, appartenenti alla facolta', da una rappresentanza dei ricercatori (non superiore a un terzo del numero dei professori), da un rappresentante del personale non docente e da due a quattro rappresentanti degli studenti sulla base dei corsi di studio attivati, secondo le norme del regolamento di Ateneo e di quello di facolta'.
3. In particolare, il consiglio di facolta':
a) definisce i criteri generali per il coordinamento delle attivita' didattiche;
b) formula i piani di sviluppo e avanza le conseguenti proposte al senato accademico;
c) delibera il regolamento di facolta';
d) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o deliberativi.
Art. 14.
Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzata di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini, deputata allo sviluppo della ricerca e all'attivita' didattica.
2. I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, secondo le norme del regolamento generale d'Ateneo, che devono comunque prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento;
b) forme di incentivazione per i dipartimenti che conseguano risultati di eccellenza nella ricerca e nella didattica;
c) l'individuazione del senato accademico, quale organo competente per dirimere eventuali controversie comprese quelle delle afferenze.
3. Sono organi del Dipartimento il consiglio e il direttore.
4. L'organizzazione e l'attivita' del Dipartimento sono disciplinate con regolamento adottato dal consiglio.
5. Ciascun Dipartimento e' organizzato in centro autonomo di gestione; ad esso e' assegnato un segretario amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'ateneo, provvede autonomamente alla gestione amministrativa della struttura, organizza le risorse umane e strumentali assegnate e ne coordina le attivita'; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la relazione sulla situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.
Art. 15.
Direttore
1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione di coordinamento, convoca e presiede il consiglio cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana le direttive necessarie per la gestione amministrativa del Dipartimento stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare.
2. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di prima o seconda fascia, ed e' nominato con decreto del rettore.
3. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto per due sole volte consecutive. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato puo' portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.
4. Il direttore puo' designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.
Art. 16.
Consiglio di Dipartimento
1. Il consiglio e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. In particolare:
a) delibera il regolamento di Dipartimento;
b) promuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti e ai corsi di studio di primo e secondo livello e post lauream.
3. Puo' costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.
4. Fanno parte del consiglio di Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione, un rappresentante tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del regolamento.
Art. 17.
Aree didattiche
1. L'Area provvede all'integrazione e al coordinamento in strutture didattico-formative di settori scientifico-disciplinari, secondo modalita' e forme stabilite in via regolamentare, al fine di permettere la realizzazione di corsi di studio che richiedano nuove integrazioni o organizzazioni delle competenze dei settori.
2. L'area e' rappresentata da un coordinatore eletto dai componenti del consiglio secondo quanto previsto nel regolamento. La composizione del consiglio e' determinata secondo un apposito regolamento deliberato in prima istanza dal senato accademico. L'area ha la sua propria potesta' regolamentare.
3. All'area si applicano le norme dei centri gestione.
4. L'area e' istituita con decreto del rettore.
Art. 18.
Composizione dei consigli, limitazioni
La composizione dei consigli negli atti riguardanti persone o posti di professori o ricercatori e' limitata alla fascia corrispondente alla persona o al posto e a quelle superiori.
Art. 19.
Centri interdipartimentali
1. I centri interdipartimentali sono strutture di coordinamento per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico, che coinvolgono attivita' dei diversi dipartimenti anche esterni all'Ateneo.
2. I centri sono istituiti per la durata dei programmi scientifici o di sviluppo tecnologico e in accordo alla durata dei relativi finanziamenti.
3. Previo parere del senato accademico, i centri interdipartimentali sono istituiti con decreto del rettore e disciplinati secondo le norme del regolamento di Ateneo.
Art. 20.
Sistema bibliotecario di ateneo
1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.
2. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali valgono le norme relative ai centri di servizi.
3. Previo parere del senato accademico, le biblioteche sono istituite con decreto del rettore e disciplinate secondo le norme del regolamento d'Ateneo. Analogamente potranno essere istituiti un archivio di ateneo e un museo storico-scientifico.
Art. 21.
Centro di servizi
1. Il centro di servizi organizza attivita' di rilevante impegno, o l'utilizzo di apparecchiature complesse di interesse comune a piu' strutture, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista finanziario, tecnologico o didattico-scientifico.
2. Il centro e' costituito con decreto del rettore, che assegna le necessarie risorse di personale, finanziarie, strumentali e logistiche; puo' avere autonomia di gestione secondo quanto previsto dal decreto istitutivo.
Art. 22.
Centro di servizi per il personale
1. Il centro promuove il miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di lavoro del personale e dei familiari.
2. Per la costituzione del centro valgono le norme indicate per i centri di servizi ed e' disciplinato da apposito regolamento rettorale.
Art. 23.
Centro di orientamento e formazione
E' istituito il centro per l'orientamento e la formazione degli studenti per la loro accoglienza nell'Universita'.
Tale centro provvedera' anche all'osservatorio dell'occupazione dei laureati o diplomati o dei dottorandi.
Il centro e' istituito con decreto del rettore.
Art. 24.
Comitato per lo sport universitario
1. E' costituito, con decreto del rettore, il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario e di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti e ai programmi di sviluppo delle varie attivita', compresi quelli per i disabili.
2. Compongono il comitato: il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente, due docenti designati dal senato accademico, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e due studenti eletti secondo le norme dettate in via regolamentare, il direttore amministrativo o un suo delegato.
3. I programmi di sviluppo delle attivita' sportive possono essere attuati dal comitato mediante convenzione con enti legalmente riconosciuti che perseguono analoghe finalita'.
4. L'organizzazione e l'attivita' del comitato e' disciplinata da apposito regolamento.
Art. 25.
Centro per le attivita' culturali
E' istituito il centro per le attivita' culturali.
Il centro ha come fine la programmazione, la promozione e realizzazione di iniziative culturali da parte dell'ateneo.
Il centro e' regolamentato con decreto del rettore, che ne stabilisce anche la composizione. Puo' avere autonomia di gestione.
Art. 26.
Consulta degli studenti
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attivita' e allo sviluppo dell'Ateneo e' istituita la consulta degli studenti avente autonome funzioni propositive e funzioni consultive per il rettore.
2. La consulta disciplina autonomamente le forme e le modalita' di organizzazione delle proprie attivita' e nomina, al proprio interno, un coordinatore, che rappresenta la consulta nel senato accademico. Periodicamente la consulta si riunisce con il rettore.
3. La consulta:
cura l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;
esprime pareri, entro i termini stabiliti dal rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica e i servizi degli studenti, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte del senato accademico in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
formula proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio;
propone programmi per lo svolgimento di attivita' culturali degli studenti;
esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.
4. La consulta e' istituita con decreto del rettore e ne fanno parte i rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e scientifiche, fino ad un massimo di quindici. Tale numero puo' essere integrato con decreto del rettore.
Art. 27.
Commissione per la disabilita'
E' costituita la commissione per la disabilita' che discute le linee di indirizzo e le scelte operative da portare all'attenzione degli organi d'ateneo per assicurare la partecipazione dei disabili alla vita culturale, accademica e sociale nell'Universita'.
La commissione e' istituita con decreto del rettore ed e' composta da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. Puo' essere chiesta la partecipazione di associazioni di volontariato o rappresentanti di altri enti. Essa e' presieduta dal rettore o da un suo delegato.
Art. 28.
Commissione per i rapporti con il MURST
1. E' istituita la commissione per i rapporti con il MURST, composta dal rettore, dal direttore amministrativo e un rappresentante del MURST nominato dal Ministro. Sulla base degli argomenti in discussione possono essere chiamati a partecipare altri componenti dell'Universita' o del MURST.
2. La commissione esaminera' le iniziative rilevanti e i problemi dell'universita' che interessano le due istituzioni.
Art. 29.
Consulta per i rapporti tra Universita' ed enti locali
1. Con decreto rettorale e' istituita la consulta per i rapporti tra universita' e gli enti locali.
2. La consulta e' composta dal rettore, dal presidente della giunta regionale della Calabria, dal presidente della provincia di Catanzaro, dal sindaco di Catanzaro.
3. Sulla base delle modalita' definite in via regolamentare, sentiti eventualmente anche gli enti interessati, la consulta assicura le opportune forme di raccordo con gli enti ed esamina i problemi di comune interesse.
Art. 30.
Consulta per i rapporti tra Universita', le associazioni
e altri enti territoriali e per i rapporti
con gli enti di ricerca
1. Con decreto rettorale sono istituite la consulta per i rapporti tra universita' e le associazioni e altri enti territoriali e la consulta per i rapporti tra Universita' e gli enti di ricerca o di alta cultura.
2. La consulta per i rapporti tra universita' e le associazioni e gli altri enti territoriali e' composta dal rettore, da un rappresentante della camera di commercio, da due rappresentanti dell'associazione degli industriali, di cui uno della piccola e media impresa e da un rappresentante di altri enti o associazioni indicati nel decreto istitutivo.
3. La consulta per i rapporti tra Universita' e gli enti di ricerca o di alta cultura e' costituita dal rettore e un rappresentante degli enti di ricerca o di alta cultura indicati nel decreto istitutivo.
4. Sulla base delle modalita' definite in via regolamentare, le consulte assicurano le opportune forme di raccordo con le associazioni e gli altri enti territoriali e con gli enti di ricerca, ed esaminano i problemi di comune interesse.
Art. 31.
Consulta per i rapporti tra Universita' e professioni
1. Con decreto rettorale e' istituita la consulta per i rapporti tra Universita' e professioni.
2. La consulta e' composta dal rettore, da tre professori o ricercatori designati dal rettore, da un rappresentante per ciascuno degli ordini, albi o collegi professionali per la cui iscrizione e' previsto il possesso di titolo di studio rilasciato dall'Universita'.
3. Sulla base delle modalita' definite in via regolamentare, la consulta assicura le opportune forme di raccordo con il mondo delle professioni ed esamina i problemi di comune interesse.
Art. 32.
Comitato bioetico
E' istituito il comitato bioetico.
La composizione e il regolamento sono stabiliti con decreto del rettore.
Art. 33.
Strutture organizzative complesse
1. L'Universita' puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altre universita' o con altri soggetti pubblici o privati.
2. L'Universita' puo' partecipare alla costituzione di societa', anche a fini di lucro, e puo' costituire una o piu' aziende universitarie, o strutture organizzative autonome altrimenti nominate, previa deliberazione del senato accademico. Di queste una e' deputata ai servizi per il diritto allo studio (nella quale e' maggioritaria la presenza degli studenti), un'altra e' deputata alla residenzialita'.
3. L'azienda policlinico universitario assicura lo svolgimento delle attivita' integrate didattico-scientifico-assistenziali ed e' disciplinata dall'apposito regolamento.
4. L'Universita' puo' istituire scuole superiori di alta cultura.
Art. 34.
Attivita' scientifiche
La ricerca scientifica e' fine primario dell'Universita' che e' impegnata a promuoverne lo sviluppo e la piena partecipazione dei docenti. L'Universita' assicura le risorse logistiche e puo' contribuire ai finanziamenti; incentiva e valuta la produttivita' dei docenti secondo le norme di apposito regolamento.
Art. 35.
Attivita' didattiche
L'Universita' incentiva la partecipazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo all'attivita' didattica, alla sua organizzazione e al suo sviluppo secondo le norme di un apposito regolamento; prepara la carta dei servizi per gli studenti.
Art. 36.
Attivita' amministrativa principi organizzativi
1. L'organizzazione e l'attivita' amministrativa dell'Universita' hanno il fine primario di garantire un servizio idoneo allo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca.
2. L'organizzazione e l'attivita' amministrativa devono conformarsi ai principi di:
a) programmazione, incentivazione, controllo e valutazione dell'attivita';
b) semplicita' e snellimento delle procedure;
c) organizzazione per obiettivi;
d) distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo, riservate agli organi di governo, dai compiti di attuazione e gestione, attribuiti alla struttura amministrativa;
e) ampia flessibilita' dell'organizzazione interna;
f) imparzialita' e trasparenza, anche mediante l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.
3. L'organizzazione e l'azione delle strutture amministrative e' disciplinata con atti interni di organizzazione e, sulla loro base, con determinazioni organizzative dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.
4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
5. L'organizzazione concernente l'attivita' assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e' disciplinata da apposito regolamento.
Art. 37.
Valutazione dell'attivita' scientifica,
didattica e amministrativa
1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' didattica, scientifica e amministrativa dell'Ateneo e' affidata ad un nucleo di valutazione, composto da cinque componenti.
2. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, sentito il senato accademico, durano in carica tre anni e, di norma, possono essere confermati consecutivamente una sola volta dal rettore; i membri esterni all'Ateneo sono pari ad almeno tre componenti il nucleo.
3. Ogni struttura, didattica e scientifica, e l'amministrazione centrale dell'ateneo presentano annualmente al rettore un'autovalutazione della propria attivita' e produttivita'. Nelle strutture didattiche partecipano all'attivita' di valutazione prioritariamente docenti e studenti.
Art. 38.
Controllo della gestione contabile
1. Il controllo della gestione contabile dell'Ateneo e' affidato dal consiglio di amministrazione al collegio dei revisori ovvero a una societa' di certificazioni.
2. Il collegio e' designato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, ed e' composto da un magistrato della Corte dei conti, da due componenti effettivi e un supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti.
I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e, di norma, possono essere nominati una sola volta consecutivamente dal rettore.
Le funzioni e modalita' di svolgimento dell'attivita' del collegio sono disciplinate in via regolamentare.
3. Nel caso in cui il controllo sia affidato a una societa' di certificazione, la scelta della stessa e' effettuata dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 39.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalita', frutti, rendite e ogni corrispettivo di attivita' negoziale o partecipazione a societa' azionarie.
3. L'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
4. L'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonche' attivita' per conto di terzi, ivi comprese le attivita' professionali intramurarie.
Art. 40.
Modifiche dello statuto
1. Il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 41.
Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.
3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.
4. Il rettore, il preside e direttori di dipartimento in carica all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Il numero dei mandati e' misurato dall'entrata in vigore dello statuto e dopo il completamento del mandato in corso.
5. La normativa relativa alla composizione dell'elettorato passivo per i direttori di dipartimento sara' sottoposta a valutazione periodica dal senato accademico.
6. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto. Fino al 31 ottobre 2001, scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica prima dell'approvazione dello statuto, mantengono la presenza nel nuovo consiglio di amministrazione i tre rappresentanti degli enti locali e il rappresentante del governo, in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 10 dello statuto.
7. Il regolamento elettorale per la prima costituzione degli organi elettivi e' deliberato dal senato accademico in carica.
8. Nell'attesa dell'apertura del campus l'Universita' utilizza gli spazi comunque disponibili per le proprie attivita'.
9. I regolamenti saranno approvati entro nove mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
 
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