Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 2000
Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del "Bingo" e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che siano approvate con apposito decreto le convenzioni tipo che accedono alle concessioni per la gestione del gioco stesso;
Vista la propria direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;
Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel decreto e nella direttiva predetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione terza nell'adunanza del 7 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alla concessione per la gestione del gioco del "Bingo".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
ALLEGATO
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTI0NE DEL GIOCO DEL BINGO

tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata da ................................ (di seguito denominata "Amministrazione"), da una parte, e dall'altra il signor............................. in nome proprio ovvero quale rappresentante legale della società...............(di seguito denominato/a "Concessionario") risultata aggiudicatario/a, a seguito di gara espletata ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, del locale sito in................. (di seguito denominata "sala").

PREMESSO
Che il gioco e la procedura di gara sono regolati dai seguenti provvedimenti e atti amministrativi: 1) decreto 31 gennaio 2000, n. 29, (d'ora in avanti denominato
Regolamento); 2) direttiva 12 settembre 2000 del Ministero delle Finanze; 3) art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito in
legge 23 novembre 2000, n..............; 4) decreto 21 novembre 2000 di approvazione della convenzione tipo
tra Amministrazione e concessionari di sala; 5) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco,
stampa cartelle prezzo di vendita, ecc. (d'ora in avanti
denominato decreto); 6) decreto 16 novembre 2000 di approvazione delle specifiche tecniche
delle apparecchiature di gioco e degli strumenti informatici da
adottarsi da parte dei concessionari di sala; 7) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del piano di dislocazione
territoriale delle sale Bingo; 8) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del modello di
dichiarazione di inizio di attivita',

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.
Premesse

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.
Oggetto della concessione

1. Le attivita' oggetto della concessione sono tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco nella sala sita in.............., secondo le modalita' descritte nel decreto direttoriale 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco.

Art. 3.
Obblighi e divieti per il concessionario

1. La gestione del gioco oggetto della concessione deve essere effettuata con la massima diligenza all'interno della sala assicurando una idonea presenza di personale assunto, correlato all'ampiezza della sede e al numero dei posti di gioco.
2. Entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione.
3. La sala deve presentare le caratteristiche di luminosita', aerazione, condizioni igieniche e di decoro adeguate all'esercizio delle attivita' oggetto della concessione nonche' conformi alle indicazioni al riguardo fornite di volta in volta dall'Amministrazione. Essa non puo' essere dedicata all'esercizio di altri giochi e, comunque, non puo' essere collegata con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi, biliardini e apparecchi similari.
4. Il concessionario e' tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformita', di identita' di marchio e di logo, anche in materia di modulistica, cosi' come stabilito dall'Amministrazione. 5. Il concessionario si obbliga altresi': a) All'approntamento per il collaudo dei locali destinati
all'esercizio del gioco, entro 150 giorni dalla data della
comunicazione ufficiale di aggiudicazione; b) al conseguente avvio dell'attivita' entro 15 gg. dall'esito del
collaudo, ferma restando la possibilita' per l'Amministrazione di
accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi; c) all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del
decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di
legge e le disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in
materia, presenti o future; d) a presentare prima dell'inizio delle attivita' la dichiarazione di
cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento; e) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante la puntuale
realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti
informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche
definite dall'Amministrazione, nonche' ad ogni intervento per il
miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del
gioco nell'interesse erariale; f) a procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e al
loro adeguamento, ogni qual volta si rendera' necessario secondo
quanto disposto dall'Amministrazione; g) a garantire l'espletamento del gioco in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto e nel Regolamento ed a quelle
che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione; h) a garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi
l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni
caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno; i) a tenere esposti nei propri locali a disposizione del pubblico e
rendere ben visibili il regolamento, il decreto, copia dell'atto
di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza; j) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza nella sala
di sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente
alle operazioni di estrazione delle palline; k) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli stipendi, i
salari e le indennita' accessorie previste dai contratti
collettivi di lavoro, a corrispondere l'indennita' di
licenziamento, ad adempiere alle prescrizioni di legge in materia
di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonche' ad
ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro; l) a consentire l'accesso alla sala e alla relativa documentazione
amministrativa al personale dell'Amministrazione per
l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli previsti
dalle vigenti disposizioni di legge, anche al di fuori dell'orario
di funzionamento della stessa.
6. Al concessionario e' fatto divieto di: a) svolgere o far svolgere nella sala altri giochi e collegarla con
locali nei quali sono installati apparecchi da divertimento e/o
intrattenimento, nonche' biliardi, biliardini e apparecchi
similari; b) esercitare la gestione del gioco in locali diversi dall'unica sede
autorizzata della Sala; c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso
dell'Amministrazione.

Art. 4.
Compenso del concessionario

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, per l'esercizio delle attivita' relative alla gestione del gioco del Bingo e' riconosciuto al concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e i premi corrisposti.
2. Il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, sono versati al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5.
Spese ed oneri di gestione

1. Tutte le spese inerenti o connesse all'attivita' oggetto della concessione, comprese quelle relative ai locali, nonche' all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali e a quanto necessario per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento del gioco, sono ad esclusivo carico del concessionario.
2. Il concessionario assume, altresi', l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalla gestione del gioco e da ogni genere di contestazione ad esso relativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilita' per fatti imputabili al concessionario stesso.

Art. 6.
Cauzione

1. Il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita' dalla data di inizio dell'attivita' di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni. .

Art. 7.
Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione e' consentito, previo assenso dell'Amministrazione, a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

Art. 8.
Trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali non puo' avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilita' della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili.
2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovra' essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.

Art. 9.
Regole della concorrenza

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il concessionario, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarita' di un numero di concessioni superiore al dieci per cento nell'ambito nazionale e al cinquanta per cento nell'ambito regionale, l'Amministrazione procedera' alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

Art. 10.
Responsabilita' per danni

1. Il concessionario, nel caso di violazione dei divieti posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare che sara' ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione.

Art. 11.
Sospensione non autorizzata dell'attivita'

1. Salva l'applicabilita' di altre sanzioni previste dalla presente convenzione, dal regolamento e dal decreto, la sospensione non autorizzata della attivita' di svolgimento del gioco, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comportera' l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del versamento medio settimanale calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio del gioco, sui mesi di attivita'. Nel caso in cui detta sospensione perduri per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione.

Art. 12.
Sospensione della concessione

1. Nei casi di particolare gravita', ovvero quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti e della tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, puo' essere disposta la sospensione della concessione, con la conseguente chiusura della sala.
2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato dall'Amministrazione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilita' a carico dell'Amministrazione, ne' nei confronti del concessionario, il quale nulla potra' richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, ne' nei confronti dei terzi.
3. La sospensione non potra' avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cessera' di diritto.

Art. 13.
Decadenza e revoca della concessione

1. L'Amministrazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche: a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della
concessione di cui al bando di gara; b) quando non viene iniziata l'attivita' nel termine fissato; c) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da
forza maggiore; d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi
violazioni delle disposizioni del regolamento, del decreto o della
normativa tributaria; e) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della
societa' aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o
provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato
di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi
di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario
con l'Amministrazione; f) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso
dell'Amministrazione.
2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero essere emanate nuove disposizioni in materia di gioco del Bingo o variazioni nella misura del compenso da corrispondersi ai concessionari, le norme e il compenso contemplati nella presente convenzione si intenderanno modificati in conformita', con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di tre mesi, da notificare all'Amministrazione, puo' recedere dalla convenzione.
3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.

Art. 14.
Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 15.
Durata

1. La presente convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco e puo' essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.
2. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sara' per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Art. 16.
Oneri fiscali

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonche' gli oneri di registrazione della presente convenzione.

Art. 17.
Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione ed il concessionario, inerenti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, il quale nominera' anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facolta' della parte nei cui confronti e' rivolto l'invito di declinare la competenza arbitrale.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.
3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 18.
Comunicazioni e rinvii

1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni dell'Amministrazione sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.
Roma, li

Per l'amministrazione Il concessionario

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano le seguenti clausole: articoli 3; 5, comma 2; 8; 10; 11; 12; 16; 17.
Per l'amministrazione Il concessionario
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone