Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 21 novembre 2000, n. 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita' e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita',
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave
e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura
e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 23 novembre 1995".



 
Art. 2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
 
Art. 3
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con
apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita
cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie
di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei
dati anemologici e dell'esposizione ai venti; e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e
sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei
tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di
approvvigionamento idrico; l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco,
con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato
rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attivita' informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel
piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente
dell'Unione province d'Italia (UPI) ed il presidente
dell'unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 4.
(Previsione e prevenzione
del rischio di incendi boschivi)
1. L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi', nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
4. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunita' montane ed i comuni attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
 
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attivita' di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 6.
(Attivita' informative)
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Note all'art. 6:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti
e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico
viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni
organiche delle singole amministrazioni, personale con
idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva
nelfascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".



 
Art. 7
Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di
programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata
preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica
qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita',
richiedendoli all'Autorita' competente che ne potra' disporre
l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
 
Art. 8.
(Aree naturali protette)
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato e' predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attivita' di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunita' montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attivita' di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste dall'articolo 7.



Nota all'art. 8:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca "Legge
quadro sulle aree protette".



 
Art. 9
Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
 
Art. 10
Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata gia' rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e
ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a-b) (Omissis);
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire
30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche
nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita'
o in assenza della concessione.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"Art 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale,
anche se esercitata in sede penale, e' promossa dallo
Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i
beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13
della presente legge possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della piu' propria
responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello
Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le
norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".



 
Art. 11.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) e' abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 423 del codice
penale:
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio
e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
disposizione precedente si applica anche nel caso
d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 424 del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art.
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'art. 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste,
ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue
l'incendio, si applicano le pene previste dall'art.
423-bis".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 425 del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico,
su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su
miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su
aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o
su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
combustibili".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 449 del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art.
423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro
ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave
adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
adibito a trasporto di persone".



 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unita' previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unita' previsionali di base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operativita' della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile):
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".



 
Art. 13.
(Norme abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino;

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 580):
Presentato dal sen. Lavagnini ed altri il 27 maggio
1996.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente, il 2 luglio 1996 con parere delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 11a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente
il 19 gennaio 1999; 3 febbraio 1999; 4 marzo 1999; 5-18-26
e 27 maggio 1999; 1o giugno 1999.
Relazione scritta annunciata il 16 giugno 1999 (atti
numeri 580 - 988 - 1182 - 1874 - 3756 - 3762 - 3787A).
Assegnato nuovamente alla 13a commissione, in sede
deliberante, il 16 luglio 1999 con parere delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 11a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede
deliberante, il 21 luglio 1999 ed approvato il 28 luglio
1999 in un testo unificato con atti numeri 988 Carcarino;
1182 Camo ed altri; 1874 Manfredi ed altri; 3756 Specchia
ed altri; 3762 Capaldi ed altri; 3787 Giovanelli ed altri.
Camera dei deputati (atto n. 6303):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 10 settembre 1999 con pareri delle
commissioni I, II, IV, V, VII, X, XI, XIII e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 16 e 30 novembre
1999; 11 e 25 gennaio 2000; 14 marzo 2000; 24 maggio 2000,
11 e 12 luglio 2000.
Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 2000 ed
approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2000;
Senato della Repubblica (atti numeri 580 - 988 - 1182 -
1874 - 3756 - 3762 e 3787B).
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente il 26 luglio 2000, con pareri delle commissioni
1a, 2a e 5a.
Nuovamente assegnato alla 13a commissione
(Territorio), in sede deliberante, il 27 luglio 2000.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede
deliberante, il 20 settembre 2000.
Nuovamente assegnato alla 13a commissione
(Territorio), in sede referente, il 20 settembre 2000 con
parere delle commissioni 1a, 2a 5a e della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente,
il 20 ed il 28 settembre 2000; il 3 e 4 ottobre 2000.
Relazione scritta annunciata il 10 ottobre 2000
(atti numeri: 580 - 988 -1182 - 1874 - 3756 - 3762 e
3787/C) relatore (sen. Carcarino).
Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2000 ed
approvato il 7 novembre 2000.
 
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