Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 8 novembre 2000 |
Scioglimento della societa' cooperativa "3 Dicembre" a r.l., in Potenza. |
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IL REGGENTE del servizio politiche del lavoro di Potenza Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica: Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore o norma del citato art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa' cooperativa: 1) Societa' cooperativa "3 Dicembre" a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico in data 29 dicembre 1981, registro societa' n. 2077 del tribunale di Potenza B.U.S.C. n. 1527. Potenza, 8 novembre 2000 Il reggente: Montanarella |
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