Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 21 novembre 2000, n. 476
Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Com'e' noto, nell'ambito delle relazioni finali le banche concessionarie, tra l'altro, debbono verificare il reale concorso di mezzi investiti a titolo di capitale di rischio, nella forma e nella misura sufficiente a determinare una conferma del valore del rapporto tra il capitale proprio immesso e l'investimento complessivo (cosiddetto indicatore I1) o tutt'al piu' uno scostamento rientrante nei limiti previsti dalla norma.
Nei casi in cui l'apporto di mezzi propri avvenga attraverso l'esposizione di utili e/o ammortamenti anticipati o nei casi in cui l'iniziativa venga realizzata da ditte individuali, detta verifica comporta spesso tempi lunghi, tra l'altro non compatibili con le esigenze di rendicontazione alla Comunita' europea delle agevolazioni concesse alle iniziative cofinanziabili.
Infatti, alla data di presentazione della documentazione finale di spesa, l'impresa non sempre dispone di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate (ditte individuali) relativamente a tutti gli esercizi interessati dalla realizzazione del programma.
La problematica esposta e' stata affrontata e risolta nell'ambito della circolare di cui in oggetto che, al punto 6.2, prevede, nei casi di cui sopra, che le banche comunque provvedano a trasmettere una relazione sulla base dei dati disponibili, di modo che questo Ministero possa valutare la possibilita' di emettere un provvedimento definitivo ovvero di sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca risultino scostamenti provvisori degli indicatori contenuti o meno nei limiti previsti dalla normativa.
E' previsto comunque, ai fini della verifica delle condizioni di permanenza delle agevolazioni, che l'impresa renda delle successive dichiarazioni con le modalita' indicate al punto 10.1 della circolare stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che le innovazioni procedurali apportate e prima descritte, non innovative rispetto alle condizioni necessarie per la conferma delle agevolazioni, devono essere applicate, nei casi analoghi, anche a tutti i programmi di investimento agevolati antecedentemente alla circolare richiamata.
Roma, 21 novembre 2000
Il direttore generale: Sappino
 
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