Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 16 novembre 2000 |
Approvazione del codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 112/1999, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministero delle finanze, previa audizione delle categorie interessate, del codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di approvare, con unico decreto, i predetti codici deontologici; Sentite l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi e le Associazioni degli ufficiali di riscossione; Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 7 novembre 2000, prot. n. 2000/205350; Decreta: Art. 1. E' approvato il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione (allegato A), con cui sono definiti gli obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il direttore generale: Romano |
| Allegato A CODICE DEONTOLOGICO DEI CONCESSIONARI E DEGLI UFFICIALI DI RISCOSSIONE Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione 1. Il codice deontologico si applica a: a) i concessionari del servizio di riscossione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/1999; b) i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1999; c) gli ufficiali della riscossione di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 112/1999. Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione 1. Le regole deontologiche del codice si applicano all'attivita' svolta dai soggetti di cui all'art. 1 nell'esercizio delle loro funzioni e in tutti i rapporti con cui gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti impositori, nei rapporti con i contribuenti e nei rapporti tra di loro. Art. 3. Obblighi generali 1. Nella osservanza di tutte le norme di legge, disposizioni ed istruzioni ministeriali, relative alla prestazione del servizio e all'assolvimento delle rispettive funzioni, i soggetti tenuti al rispetto del presente codice deontologico devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealta', di correttezza e di diligenza. Art. 4. Dovere di segretezza 1. Nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di tutela dei dati personali, e' dovere dei soggetti tenuti alla osservanza del presente codice di mantenere il segreto sugli elementi conosciuti nell'ambito dell'attivita' svolta e, comunque, di tenere riservati tali elementi nei limiti di quanto strettamente necessario all'assolvimento dei propri compiti. Costituisce altresi', dovere dei predetti soggetti fare osservare a coloro che operano per loro conto nell'ambito del servizio della riscossione, o che in qualunque modo e a qualsiasi titolo collaborano nella prestazione di tale servizio - nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - i doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio. 2. I soggetti tenuti al rispetto di questo codice non possono utilizzare le notizie acquisite, con le modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 112/1999, per fini avversi della riscossione mediante ruolo. Art. 5. Dovere di aggiornamento professionale 1. E' dovere dei soggetti regolati dalle disposizioni del presente codice curare costantemente, nell'ambito delle rispettive funzioni, la preparazione professionale propria, dei propri collaboratori e di tutto il personale dipendente, secondo i diversi compiti, mansioni e livelli organizzativi di responsabilita'. Art. 6. Rapporti con il debitore 1. L'intimazione fatta al debitore tendente ad ottenere l'adempimento, sotto comminatoria degli atti esecutivi, e' consentita quando tende ad avvertire il debitore delle iniziative in corso o da intraprendere. 2. Tali intimazioni sono deontologicamente scorrette quando siano minacciate azioni o iniziative non conformi alla normativa vigente. 3. Nel corso dell'espropriazione forzata l'ufficiale di riscossione dovra' attenersi, con scrupolo, alle norme riguardanti l'incoercibilita' fisica e psichica del debitore. 4. I concessionari, i commissari governativi e gli ufficiali della riscossione dovranno fornire al contribuente tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si agisce. Art. 7. Attivita' di recupero crediti 1. L'attivita' di recupero crediti, prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 112/1999, non puo' essere esercitata quando si profila un conflitto di interessi con l'esercizio delle attivita' affidate in concessione. Art. 8. Responsabilita', potesta' disciplinare e sanzioni 1. La responsabilita', da parte dei soggetti tenuti ad osservare il presente codice deontologico, discende dalle azioni poste in essere. 2. La potesta' disciplinare, nei confronti degli ufficiali di riscossione, spetta al concessionario dal quale gli stessi dipendono. I provvedimenti disciplinari e le sanzioni sono quelli previsti dal contratto nazionale di lavoro. |
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