Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268
Testo del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione, 23 novembre 2000, n. 354 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15), recante: "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 01.
Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (( 1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto. ))
Riferimento normativo:
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n.
177.
Art. 1.
Modifiche agli scaglioni di reddito
ed agli importi delle detrazioni
1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".
2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";
b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.
4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia' ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.
5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita' per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo degli articoli 11 e 13
(quest'ultimo modificato anche dalla legge 21 novembre
2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre
2000, S.O. n. 194), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 20.000.000 ............................ 18,5%
b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 25,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 .... 33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 ... 39,5%
e) oltre lire 135.000.000 ............................ 45,5%
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14.".
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del
reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000
ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000
ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000
ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000
ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000
ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000
ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000
ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000
ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000
ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000
ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000
ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000
ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000
ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000
ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000
ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000
ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000
ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000
ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi'
determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a
75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a
75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed
f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta
nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito
complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79,
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
Si riporta il testo degli articoli 23 (come da ultimo
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
"Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194) e 29,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1,:
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale
sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono
effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo
periodo, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Abrogato).".
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di
conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro dei
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento
ordinario:
"Art. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). 1. - 7. (Omissis).
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura
dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. - 22. (Omissis).".
 
Art. 1-bis.
Interventi a favore dei pensionati (( 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, e' corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso e' disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. ))

Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, recante "Istituzione del casellario centrale
dei pensionati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 marzo 1972, n. 82.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento
ordinario:
"Art. 1. (Risultati differenziali). - 1.-3. (Omissis).
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero
nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di
finanza pubblica definiti dal documento di programmazione
economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai
sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese
sono destinate alla riduzione della pressione fiscale,
salvo che si renda necessario finanziare interventi di
particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare
fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.".
 
Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale
delle aliquote di accisa sugli oli minerali
1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, (( sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto )) occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005.
Riferimento normativo:
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario:
"Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1.-4. (Omissis).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6.-13. (Omissis).".
 
Art. 3.
Oli emulsionati
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.
Riferimento normativo:
Si riporta il testo dell'art. 12, della citata legge
23 dicembre 1999, n. 488, vigente anteriormente alle
variazioni decorrenti dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre
2000, stabilite dal presente articolo:
"Art. 12. (Oli emulsionati). - 1. Nell'elenco dei
prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti
alla data del 1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1
annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita,
prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la
seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero
di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ
lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile
BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per
mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212
per mille chilogrammi".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8, commi 3, 5, 6 e 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento
fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote
di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato art. 8, comma 5,
tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto
per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai
fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella
carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10
dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e'
sostituita dalla seguente:
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno".
5. Alla nota 1) dell'art. 26 del testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di
ristorazione e" sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore
alberghiero," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di
ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro,";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "
Si considerano altresi' compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi
del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle
attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti ".".
 
Art. 4.
Disposizioni concernenti il gasolio
per riscaldamento e il GPL per le zone montane
1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F, di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993, il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
3. Nel numero 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma cosi' come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. ))

Riferimento normativo:
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10 (come da
ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n.
194), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nel
riferimento normativo dell'art 2.
"Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1.-9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11.-13. (Omissis).".
Per il testo dell'art. 12, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art. 3.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante "Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.:
"Art. 2 (Individuazione della zona climatica e dei
gradi-giorno). - 1.-3. (Omissis).
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta
circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ENEA e diventa
operativo qualora entro novanta giorni dalla notifica di
cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.".
Si riporta il testo dell'art. 17 (come da ultimo
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
"Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, S.O.:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera abrogata);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma abrogato).".
Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art. 1-bis.
 
Art. 5.
Aliquote di accisa per taluni oli minerali
utilizzati come combustibile per riscaldamento
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
gas metano per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.
3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 per 100 chilogrammi di prodotto. (( In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta e' equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed e' praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze puo' essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto.
5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento. ))

Riferimenti normativi:
La tariffa T1 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986, recante "Metodo per la determinazione e la revisione
delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana",
riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e la
produzione di acqua calda.
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante
"Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
S.O.:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955;
art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n.
760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) Il presente
testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, secondo comma, legge n. 646/1950; art. 8,
legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori
di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma
secondo, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque
previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia,
escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona
particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i
territori indicati nel presente articolo.".
Si riporta il testo dell'art. 14 e dell'allegato I del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:
"Art. 14 (Art. 67 decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 regio
decreto-legge n. 334/1939 - Art. 4 testo unico birra 1924 -
Art. 14 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 18 decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374). (Recuperi e rimborsi
dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o
indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la
procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura
gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un
avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni
per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del
predetto avviso.
2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente
pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle
somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di
presentazione della relativa istanza.
3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo
possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta
dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da
lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui
vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un
prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare
inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza
di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due
anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante
accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento
dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a
ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a
quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento
dell'imposta.
5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla
riscossione, di somme non superiori a lire 20.000".
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Oli minerali.
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg;
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche.
Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro.
Energia elettrica.
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese
e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.
Imposizioni diverse.
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg".
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 15 aprile 1997, recante "Disposizioni in
materia di colorazione del gasolio per riscaldamento", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1997, n. 96.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento
ordinario:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo) 1. - 126. (Omissis).
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si
applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota
normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso
dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti
depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate
per il riscaldamento delle serre adibite a colture
floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
128. - 224 (Omissis).".
Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art. 1-bis.
 
Art. 6.
Aliquote di accisa per i carburanti agricoli
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.
3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo della tabella A, n. 5, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gia' citato nei
riferimenti normativi dell'art. 5.
"Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE Impieghi |Agevolazione --------------------------------------------------------------------- 1. - 4. (Omissis). | --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in | allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e| nella florovivaistica: | --------------------------------------------------------------------- gasolio |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- benzina |55% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione per la benzina è limitata alle | macchine agricole con potenza del motore non | superiore a 40 CV e non adibite a lavori per | conto terzi; tali limitazioni non si applicano | alle mietitrebbie. | --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione viene concessa, anche mediante | crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri| stabiliti, in relazione alla estensione dei | terreni, alla qualità delle colture ed alla | dotazione delle macchine agricole effettivamente| utilizzate, con decreto del Ministro delle | finanze, di concerto con il Ministro delle | risorse agricole, alimentari e forestali, da | emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400. | --------------------------------------------------------------------- 6. - 16. (Omissis).". |
Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art. 5.
 
Art. 7.
Disposizioni finalizzate all'incremento
delle entrate dei giochi
1. Il Ministro delle finanze pubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.
 
Art. 8.
Versamento del prelievo supplementare
1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni. (( 1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001. ))
Riferimenti normativi:
Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del 28 dicembre 1992,
recante "Regolamento del Consiglio che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari", e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre
1992, n. L 405, ed e' entrato in vigore il 3 gennaio 1993.
Il regolamento (CEE) n. 536/93 del 9 marzo 1993,
recante "Regolamento della Commissione che stabilisce le
modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", e'
pubblicato nella G.U.C.E. 10 marzo 1993, n. L 57, ed e'
entrato in vigore il 17 marzo 1993.
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6, 15 e 16, del
decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, recante "Disposizioni
urgenti per il settore lattiero-caseario", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
27 aprile 1999, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 1999, n. 100, entrata in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
"6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita'
di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro
il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA,
attraverso il sistema informatico, le informazioni relative
all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni
parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3,
4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del consiglio, del
28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo
1998-1999".
"15. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di
mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a
versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i
suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta,
nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
indicando specificamente le causali del versamento e
dandone contestuale comunicazione alle regioni e province
autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso,
dopo operati i conguagli previsti dall'art. 1 del
decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni
ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo
trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui
versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi
interessi legali a decorrere dalle singole trattenute.
Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire
il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti,
il produttore e' tenuto a corrispondere all'acquirente la
differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto,
ai fini del versamento nella contabilita' speciale secondo
le modalita' previste dalla legislazione tributaria. In
difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare
entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione
del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva
del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle
province autonome sono comunicati i produttori iscritti a
ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione
l'acquirente e' responsabile in proprio del prelievo non
versato, in solido con il produttore.
16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda
all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci
rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi
interessi legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a
prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia,
ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma
la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del
prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle
scadenze previste, dandone comunicazione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla
regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i
successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata
nella suddetta contabilita' speciale ed a restituire al
produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di
prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere
dalle singole trattenute. Il produttore deve
successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque
giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola
rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento
nella contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare
comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province
autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La
mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una
sola rata comporta la decadenza dal beneficio della
rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad
escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero
prelievo residuo nella contabilita' speciale, dandone
contestuale comunicazione alle regioni e province autonome.
L'acquirente e' responsabile del puntuale pagamento del
prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti,
ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di
sua competenza".
 
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
Riferimento normativo:
Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art 1-bis.
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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