Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni dello statuto de La Nationale assicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 01741 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Nationale assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 26 giugno 2000 e 26 luglio 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli:
art. 23 (in relazione alla validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione introduzione dell'espressione "... fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 27."); art. 26 (introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o anche due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 27 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'. Introduzione, ex novo, di una casistica che individua le materie riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e pertanto non delegabili agli amministratori delegati o al comitato esecutivo. In relazione all'individuazione delle materie di cui sopra (riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione), introduzione del criterio della "maggioranza dei voti degli amministratori in carica" in merito all'adozione delle relative deliberazioni. Introduzione, ex novo, di una classificazione che individua le ulteriori materie che, al pari di quelle di cui sopra, richiedono per le relative deliberazioni il criterio della "maggioranza dei voti degli amministratori in carica"); art. 31 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) compenso dei sindaci: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... e ne determina il compenso." (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ... determina la retribuzione spettante ai sindaci effettivi."; b) durata in carica dei sindaci: "Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.", in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea elegge il collegio sindacale ... che per ... la durata in carica, e' regolato dalle disposizioni di legge.". In relazione alla nomina e composizione del collegio sindacale, soppressione del periodo: "... che per la sua composizione, le sue funzioni ..., e' regolato dalle disposizioni di legge."). Nuova disciplina in materia di: a) criteri di scelta dei membri del collegio sindacale: iscrizione all'albo dei revisori contabili o, comunque, a norma dei regolamenti emanati in materia ex art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, e norme collegate e successive modificazioni; b) requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri del collegio sindacale; c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.
 
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