Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 15 novembre 2000
Seconda emissione di un dittico di monete d'argento da L. 1 "Storia della lira".

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000;
Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;
Decreta:
Art. 1.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie triennale "Storia della lira" da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono cosi' determinate:
| | |Titolo in | | |
| | |millesimi |Peso gr | | ---------------------------------------------------------------------
|Valore | | | | |
|nominale |Diametro | |tolleranza| |tolleranza Metallo|lire |mm |legale |in + o - |legale|in + o - --------------------------------------------------------------------- Argento|1 |34 |835 |3% |22 |0,11
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti: Prima moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1922:
sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con allegoria dell'Italia seduta e la scritta "italia" sullo sfondo; sotto "1922"; a destra il nome dell'autore "g. romagnoli" e dell'incisore "a. motti"; sul bordo esterno scritta circolare "repubblica italiana" e nome dell'incisore della riproduzione "cassol inc.";
sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con lo stemma sabaudo, la scritta "buono da l. 1" e "r" circoscritti da una corona di foglie; sul bordo esterno, tra punti in rilievo, in alto "2000" e in basso "l. 1";
sul contorno: godronatura discontinua. Seconda moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1936:
sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con il profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta "vittorio emanvele iii re e imp"; sotto il ritratto il nome dell'autore "o. romagnoliº"; sul bordo esterno scritta circolare "repubblica italiana" e nome dell'incisore della riproduzione "cassol";
sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con l'aquila e il fascio littorio; in giro nella parte superiore la scritta "italiaº" e sotto l'aquila, separati dallo stemma sabaudo "1936", "xiv", "re" e "l. 1"; sul bordo esterno in giro decorazione con foglie di quercia centrate in alto da "2000" ed in basso da "l. 1";
sul contorno: godronatura discontinua.
 
Art. 4.
Le monete d'argento da L. 1 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 27 dicembre 2000.
 
Art. 5.
Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sara' stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.
 
Art. 6.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 7.
Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ----> Vedere IMMAGINE alla Pag. 9 della G.U. <----
Roma, 15 novembre 2000
Il direttore generale: Draghi
 
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