Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 16 ottobre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, unita' di Messina e Palermo. (Decreto n. 28981).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' Ditta Alfano Vincenzo, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 giugno 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti servizi appalti FF.SS. - applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 161 unita', su un organico complessivo di n. 257 unita';
Considerato che in data 24 maggio 1999 la ditta individuale Alfano Vincenzo, con atto notarile n. 1124 rep., ha venduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione ed esecuzione dei servizi in appalto per conto delle FF.SS. alla S.r.l. Alfa Servizi con sede legale in Bagheria (Palermo), con l'obbligo, per quest'ultima, di assumere, a decorrere dal 1 luglio 1999, tutto il personale utilizzato nella gestione di cui sopra, ivi compresi gli esuberi;
Preso atto che con accordo integrativo del 3 novembre 1999 la societa' ha dichiarato in ragione delle motivazioni sopra esplicitate, cessato in ricorso al contratto di solidarieta' in data 1 luglio 1999 atteso che da tale data le maestranze sono passate alle dipendenze della Alfa Servizi;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Ritenuto di annullare e sostituire il predetto provvedimento del 4 ottobre 1999, n. 27110;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivationi in premessa esplicitate e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1999 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo), unita' di Messina e Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 161 unita', su un organico complessivo di 257 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, n. 27110.
Roma, 16 ottobre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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