Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 16 ottobre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, unita' di Castellammare di Stabia e uffici di Napoli. (Decreto n. 28982).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 95 del 9 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Molini di Stabia;
Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 10 febbraio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa';
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, sede in Napoli, unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 44 unita' lavorative, uffici in via Gianturco, 15 - Napoli, per un massimo di 3 unita' lavorative e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 2000 al 9 febbraio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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