Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 novembre 2000
Modificazione del prezzo della specialita' medicinale per uso umano "Pradif". (Decreto A.I.C./UAC n. 134/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 49 del 27 agosto 1996 con il quale la Boehringer Ingelheim International GmbH, e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale PRADIF nella confezione:
20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32);
Visto il decreto di classificazione n. 1 del 26 novembre 1996 con il quale la specialita' "Pradif "e' stata classificata come segue:
20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32), classe B al prezzo di L. 42.000;
Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo della specialita' medicinale PRADIF e' modificato come segue:
20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 27.270 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 e' di L. 45.000 (IVA inclusa), classe B.
Il prezzo cosi' fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.
Titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim International GmbH.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 15 novembre 2000
Il dirigente generale: Martini
 
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