Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 novembre 2000
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. (Ordinanza n. 3096).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 e' cosi' sostituito:
"4. Si intendono gravemente danneggiati i comuni i cui sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre sono rispettivamente assegnate alle regioni Liguria e Toscana le somme di lire 20 miliardi e 10 miliardi a valere sulle disponibilita', esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Liguria e Toscana sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Bianco
 
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