Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 30 novembre 2000, n. 356
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Personale dei ruoli degli assistenti
e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

1. A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2
Personale delle Forze armate

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
 
Art. 3.
Riconoscimento dell'anzianita' pregressa
1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Estensione normativa per il personale dirigente

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennita' di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennita' di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festivita', i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1 gennaio 2000 per la parte economica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalita', a decorrere dal 1o gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.
4. Sulle nuove misure delle indennita' operative, come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.
5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonche' quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante:
"Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999":
"Art. 4 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, al comma 5 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 394, le parole: "articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 , sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 13 , e le parole: "articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 ,
sono sostituite dalle seguenti: "articoli 11, 15 e 16 .
Sono soppressi il comma 7 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonche'
il comma 2 dell'art. 8 ed il comma 9 dell'art. 17 della
legge 23 marzo 1983, n. 78.
2. Al personale militare che passi da una ad altra
condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3,
4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad
altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova
indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di
impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali
annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed
all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato
nella nuova condizione di impiego e' utile per la
maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro
beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori
l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime
maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'indennita'
giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al
personale militare controllore del traffico aereo,
assistente controllore, nonche' al restante personale
militare delle Forze armate impiegato in turni
continuativi, e' incrementata rispettivamente di L. 4.000,
L. 3.000 e L. 2.000.
4. Il personale destinatario delle indennita' di
impiego operativo fondamentali e supplementari, che
transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a
parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere
diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di
cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
5. A decorrere dal 1o dicembre 1999 al personale
chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei
giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e'
attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura
di L. 63.000.
6. A decorrere dal 1o gennaio 1999, ai soli fini della
determinazione mensile dell'indennita' supplementare di
fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione
della maggiorazione del 180% dell'indennita' operativa di
base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente
decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
1997, n. 85, recante: "Disposizioni in materia di
avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e
qualifiche equiparate delle Forze di polizia":
"Art. 5. - 1. Ai dirigenti civili e militari
appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al
personale militare nel grado di colonnello e generale e
gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, rispettivamente interessati, si applicano,
qualora piu' favorevoli e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360, concernenti le indennita' di presenza qualificata, di
presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.".
- Si riporta la tabella allegata alla citata legge 28
marzo 1997, n. 85:
"Tabella
(Art. 6, comma 1) Grado |Misure mensili lorde A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione....|910.000 B) Generale di Brigata.... |850.000 C) Colonnello + 25.... |790.000 D) Colonnello.... |730.000".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici":
"5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29
giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 427, recante: "Disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico di ufficiali delle
Forze armate e di polizia":
"Art. 3. - 1. Le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario
di lavoro e di servizio, festivita', congedi o licenze
ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi,
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro,
copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e
aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi
sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a
tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia
rispettivamente interessate.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento
economico di trasferimento, orario di lavoro, festivita',
licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi
brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio,
elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi,
tutela legale, si applicano al personale militare nel grado
di colonnello e generale e gradi corrispondenti
dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina
e dell'Aeronautica.
3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e
2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre,
qualora piu' favorevoli, le disposizioni dei decreti del
Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il
trattamento di missione.".
- Si riporta il testo del secondo periodo del comma 2
dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)":
"(Omissis).
2. (Omissis).
Per le finalita' di cui all'art. 19 della legge 28
luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100
miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata
nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale
delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del
comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.".



 
Art. 5.
Premio di previdenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio
decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, recante: "Istituzione
del "Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito
":
"Art. 1. - A datare dal 1o luglio 1933 e' istituito,
presso il Ministero della guerra, un "Fondo previdenza
sottufficiali del regio esercito , al quale sono affidati i
seguenti compiti:
1) corrispondere un premio di previdenza ai
sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'Arma
dei carabinieri reali, all'atto della loro cessazione dal
servizio, indipendentemente dalla indennita' di buonauscita
che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza;
2) elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in
caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.
Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n.
1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e
quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con
perdita del diritto a pensione o ad indennita'.".



 
Art. 6
Assunzione di ausiliari di leva
nel Corpo di polizia penitenziaria

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreche' il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, e' autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unita', in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'.
5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.



Note all'art. 6:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395), cosi' modificata dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
"Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 3)
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
| |Dotazione organica| | --------------------------------------------------------------------- Ruolo |Qualifiche |Uomini |Donne|Totale ---------------------------------------------------------------------
|Ispettori | | | Ispettori |superiori |590 |50 |640 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettori capo | | | ---------------------------------------------------------------------
|Ispettori |3.428 |290 |3.718 ---------------------------------------------------------------------
|Vice ispettori | | | ---------------------------------------------------------------------
|Sovrintendenti | | | Sovrintendenti |capo |4.140 |360 |4.500 ---------------------------------------------------------------------
|Sovrintendenti | | | ---------------------------------------------------------------------
|Vice | | |
|sovrintendenti | | | --------------------------------------------------------------------- Agenti e | | | | assistenti |Assistenti capo |32.068 |3.480|35.548 ---------------------------------------------------------------------
|Assistenti | | | ---------------------------------------------------------------------
|Agenti scelti | | | ---------------------------------------------------------------------
|Agenti ed agenti | | |
|ausiliari | | | --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | |40.226 |4.180|44.406".
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda
il servizio obbligatorio di leva in qualita' di ufficiale
di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della
ferma e' rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.".
- Si riporta il comma 7 dell'art. 5 della citata legge
n. 443/1992:
"7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1
della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel
Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei
confronti del citato personale non si applica il disposto
di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 7 giugno
1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del
collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto
per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale
e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale
assegnazione a servizi che richiedono particolare
qualificazione".
- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 107
del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato
puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
data della notifica.
4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una
commissione medica di seconda istanza presieduta da un
dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso
dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso che viene disposta con decreto motivato dal
Ministro di grazia e giustizia.".
- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 108
del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato
puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
data della notifica.
4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una
commissione medica di seconda istanza presieduta da un
dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita',
riportato in sede di accertamento delle qualita'
attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e'
definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato del Ministro di grazia e giustizia.".



 
Art. 7.
Assunzione di personale di ruolo
nel Corpo di polizia penitenziaria
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579,
recante: "Provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di
traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle
modalita' di conclusione degli appalti relativi agli
edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria".
"4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31
dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e
femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso
alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza
rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e
degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal
comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel
ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla
predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli
agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le
ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle
assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del
comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati
risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono
vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze
armate congedati senza demerito, e successivamente mediante
assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei
carabinieri e delle altre Forze di polizia.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica":
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".
- Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla
base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre,
durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale
per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teoricopratici di fine corso ed ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu'
di una volta il secondo semestre. Al termine di questo
ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la
durata del corso non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.".
"Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente
di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta
a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in
prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo
alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione.".



 
Art. 8.
Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
12 maggio 1995, numeri 200 e 201.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 6
marzo 1992, n. 216:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e
qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare
candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori
sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli
ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o
qualifica immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianita' di servizio, anche se privo del
prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livelloretributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.
In attuazione del presente art. 3 sono stati emanati il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate, riportato al n. H/XXXV; il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri,
riportato al n. T/LXI; il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
guardia di finanza; il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato, riportato alla
voce boschi, foreste e territori montani.".



 
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo "Fondo speciale", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6412):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza)
il 1o ottobre 1999.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, l'8
novembre 1999, con parere delle commissioni II, V, XI e
XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 22, 29 febbraio;
14 marzo e 22 giugno 2000.
Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato il 28
giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4699):
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari
costituzionali) e 4a (Difesa), in sede referente, il 7
luglio 2000, con parere delle commissioni 2a, 5a, 6a, 7a,
9a e 11a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 13, 19 26
settembre e 18 ottobre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 2 novembre 2000.
 
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